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Sentenza

Sentenza n. 436/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento -OMISSIS- del 15.5.2026, notificato in data 18.5.2026 a mezzo pec, con cui si comunicava al ricorrente che “l’istanza presentata dal sottufficiale in oggetto ai sensi della legge 104/92 tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso enti o reparti dislocati nella sede di Napoli non è accolta (…)”. - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. E per l’accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente ad essere trasferito ai sensi della L. 104/92, come da istanza dallo stesso presentata, condannando la P.A. resistente ad attuare tutti i necessari e conseguenti incombenti.

Giustizia amministrativa202600297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’assegnazione temporanea presso una sede di Napoli ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, sottufficiale in servizio presso il Deposito munizioni ed esplosivi di Spilimbergo con l’incarico di Capo gestione rifornimenti e trasporti, aveva chiesto il 18 febbraio 2026 l’assegnazione temporanea a Napoli per assistere la madre, residente a Ercolano e riconosciuta invalida in situazione di gravità. Il Ministero aveva comunicato i motivi ostativi il 18 marzo 2026; il ricorrente non aveva presentato osservazioni nel procedimento. Il diniego del 15 maggio 2026 era fondato sull’assenza, nei reparti di Napoli, di una posizione organica corrispondente al suo incarico e sulla carenza di sottufficiali presso il reparto di provenienza, dove egli era l’unico titolare della posizione e lo stato di alimentazione era pari al 67% della forza prevista. L’interessato ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed errore nei presupposti, disparità di trattamento, carenza o apparenza della motivazione, difetto d’istruttoria, violazione della legge 241/1990, della legge 104/1992 e del codice dell’ordinamento militare, violazione degli artt. 2, 3, 24, 29, 32 e 97 Cost. e violazione della trasparenza. In particolare, ha contestato che l’Amministrazione avesse verificato soltanto la disponibilità di una posizione identica a quella ricoperta e soltanto presso Napoli, sostenendo che dovessero essere considerate anche posizioni affini e sedi vicine con vacanze organiche; ha inoltre chiesto l’acquisizione delle piante organiche delle sedi dell’Esercito a Napoli e in Campania e del reparto di provenienza.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza istruttoria perché la documentazione richiesta non era necessaria ai fini della decisione e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego alla luce dell’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 e dell’art. 981, comma 1, lett. b), del codice dell’ordinamento militare: per il personale militare il trasferimento è subordinato alla compatibilità con lo stato del militare e alla disponibilità, nella sede richiesta, di una posizione organica corrispondente per ruolo, grado, specifica professionalità e incarico, quindi identica a quella ricoperta. La motivazione ministeriale era adeguata: a Napoli mancava una collocazione organica utile per l’incarico del ricorrente e il suo trasferimento avrebbe lasciato scoperta una posizione unica in un reparto già carente di personale. Non sono stati dedotti elementi concreti idonei a smentire l’infungibilità dell’incarico o a dimostrare la possibilità di sostituzione mediante altre professionalità; la generica prospettazione di un breve affiancamento e di posizioni affini non era sufficiente. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata ricerca d’ufficio di ulteriori sedi: non sussiste un obbligo di vagliare una serie indefinita di sedi alternative e il ricorrente, dopo essere stato invitato con la comunicazione ex art. 10-bis a indicare altre sedi gradite entro dieci giorni, non aveva riscontrato l’invito. Le censure di disparità di trattamento e di violazione delle norme e dei principi invocati non hanno condotto all’annullamento. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Il trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito.

    La richiesta coinvolge interessi legittimi e richiede un bilanciamento tra l’interesse all’assistenza del disabile e le esigenze pubbliche; il diritto alla sede più vicina opera nei limiti della concreta possibilità organizzativa.

  • art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010

    In definitiva, la “possibilità” – alla quale l’art. 33, co. 5, l. n. 104/1992, subordina il “diritto” del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere - nell’ambito delle Forze Armate si concretizza nella verifica che, presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo “stato” del militare, e che l’assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite “delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado”. Contrariamene a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la valutazione complessiva dello stato del militare comporta che, presso il reparto di destinazione richiesto, vi sia una posizione corrispondente per ruolo, grado, specifica professionalità ed incarico conseguentemente assegnato e svolto, tale da rendere possibile la richiesta assegnazione. In altre parole, non può sostenersi, come invece affermato dalla sentenza impugnata, che “nell’ambito di ciascun ruolo e grado, allorquando sia rispettato il principio di equivalenza delle mansioni, è possibile adibire il lavoratore a compiti diversi”, poiché occorre, invece – in tal modo rendendo possibile l’incontro tra “stato” del militare ed esigenze di complessiva funzionalità delle Forze Armate – che nella sede richiesta vi sia una posizione “identica” a quella ricoperta in atto.

    Per il personale delle Forze armate l’assegnazione ai sensi della legge 104/1992 presuppone una posizione organica vacante e compatibile nella sede richiesta, corrispondente per ruolo, grado, professionalità e incarico a quella attualmente ricoperta; non è sufficiente la mera equivalenza delle mansioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Va in proposito evidenziato che nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis legge 241/1990 dd 18.3.2026, al ricorrente era stato precisato come sul medesimo incombesse l’onere di indicare ulteriori sedi di gradimento, assegnando anche a tal fine il termine di dieci giorni per eventuali osservazioni, nell’ambito delle quali avrebbe potuto estendere l’indicazione delle sedi, ma detto invito era rimasto invece del tutto privo di riscontro.

    La comunicazione dei motivi ostativi può indicare al richiedente la necessità di specificare ulteriori sedi gradite, consentendogli di ampliare la domanda mediante osservazioni nel termine assegnato; il mancato riscontro rileva nel valutare la censura di omessa considerazione di sedi alternative.

  • art. 60 c.p.a.

    All’udienza camerale del 9.9.2026, previo rilievo della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in esito alla camera di consiglio, dopo aver rilevato i presupposti previsti dall’art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • Per il personale delle Forze armate, l’assegnazione richiesta ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 è subordinata alla compatibilità con lo stato del militare e alla disponibilità nella sede richiesta di una posizione organica vacante corrispondente per ruolo, grado, specifica professionalità e incarico a quella ricoperta; la mera equivalenza delle mansioni non basta.
  • Nel decidere una domanda di assegnazione temporanea ex legge 104/1992, l’Amministrazione può bilanciare l’esigenza di assistenza del familiare con le esigenze organizzative e di servizio, valorizzando sia l’assenza di una collocazione organica compatibile nella sede richiesta sia le conseguenze funzionali che il trasferimento determinerebbe nel reparto di provenienza.
  • Non grava sull’Amministrazione un obbligo di individuare e valutare d’ufficio ogni possibile sede alternativa quando la domanda indica una sede specifica e le alternative non sono determinate; il richiedente può indicare ulteriori sedi in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, nel termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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