Cassazione Penale, Sentenza n. 6402/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la revoca della sospensione del procedimento per messa alla prova. Il ricorrente deduce: 1) violazione dell'art. 464-octies c.p.p. per mancata osservanza della procedura di revoca (assenza di udienza camerale partecipata e ripresa del processo prima della definitività del provvedimento); 2) violazione di legge perché il Tribunale avrebbe revocato la sospensione al di fuori dei casi previsti dall'art. 168-quater c.p., basandosi su una valutazione di inadeguatezza del ricorrente per mancata dimostrazione del risarcimento del danno, nonostante l'ordinanza non avrebbe imposto espressamente tale obbligo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale, al termine del periodo di messa alla prova e dopo aver esaminato la relazione dell'ufficio dell'esecuzione penale, abbia valutato negativamente l'esito della messa alla prova per inadempimento di obblighi previsti nell'ordinanza (in particolare la parte del programma relativa alle prestazioni risarcitorie/alla disponibilità al risarcimento del danno), circostanza non contestata dal ricorrente e per la quale erano stati concessi due rinvii. Il provvedimento è stato qualificato come decisione adottata a conclusione del periodo di messa alla prova ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p. e non come revoca della sospensione soggetta alla procedura dell'art. 464-octies c.p.p.; tale provvedimento non è autonomamente impugnabile in cassazione se non con la sentenza che definisce il grado di giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 464-octies cod. proc. pen.
Regola la procedura per l'impugnazione dei provvedimenti di revoca della sospensione per messa alla prova quando la revoca avviene durante il periodo di messa alla prova; la Corte ha ritenuto che non si trattasse di provvedimento emesso in corso di periodo e quindi non soggetto a tale procedura
art. 464-septies cod. proc. pen.
Si applica alle decisioni adottate al termine del periodo di messa alla prova. La Corte ha qualificato l'ordinanza impugnata come decisione finale sull'esito della messa alla prova ex art. 464-septies, che non è autonomamente impugnabile davanti alla Cassazione
art. 168-bis cod. pen.
Norma che disciplina gli effetti della messa alla prova e le ipotesi di revoca per sopravvenute condizioni; la sentenza distingue tra revoca durante il periodo (soggetta a specifiche garanzie procedurali) e decisione finale al termine del periodo
art. 168-quater cod. pen.
Richiamata dal ricorrente come possibile base per la revoca, ma la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non rientrasse nelle ipotesi di revoca previste da tale norma applicata durante il periodo
Cass. Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020 (Sega), Rv. 279256
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il provvedimento finale sull'esito della messa alla prova è impugnabile unitamente alla sentenza che definisce il giudizio e non autonomamente in cassazione
Massime di principio
- Se il giudice dichiara l'esito negativo della messa alla prova al termine del periodo assegnato, il provvedimento va qualificato come decisione ex art. 464-septies c.p.p. e non come revoca durante il periodo: tale decisione non è autonomamente impugnabile in Cassazione se non con la sentenza che definisce il grado di giudizio.
- La revoca della sospensione intervenuta durante il periodo di messa alla prova è disciplinata da specifiche garanzie procedurali (art. 464-octies c.p.p.): in tali casi è necessaria l'osservanza della procedura camerale e delle formalità previste.
- Il mancato adempimento degli obblighi indicati nel programma di trattamento (anche la disponibilità o la concreta attività risarcitoria) può giustificare una valutazione negativa dell'esito della messa alla prova, specialmente se il difensore ha avuto opportunità di produrre prove o ottenere rinvii e non lo ha fatto.
- In situazioni simili il difensore dovrebbe tempestivamente documentare l'avvenuto risarcimento o la concreta disponibilità a risarcire (ricevute, accordi, impegni documentati) e sollecitare eventuali udienze camerali se la revoca avviene durante il periodo.
- Se si contesta la qualificazione giuridica del provvedimento (revoca durante il periodo vs decisione finale), è essenziale verificare il momento in cui è stato adottato il provvedimento (durante o alla fine del periodo di prova) perché da ciò dipendono le regole procedurali e le possibilità di impugnazione.
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