Cassazione Penale, Sentenza n. 20358/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso articolato in due motivi. Primo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione di diverse condotte di cessione/detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità), invocando gli indici di minima offensività (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza) e chiedendo che, in applicazione dell'art. 275 c.p.p., si escludesse la necessità della misura cautelare domiciliare alla luce della presumibile concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p.; Secondo: illegittimità e manifesta illogicità della conferma della misura cautelare (arresti domiciliari) nonostante la riduzione della piattaforma cautelare, per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e per l'assenza di precedenti e di concreti elementi che giustificassero restrizioni non detentive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la decisione del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva annullato l'ordinanza rispetto al capo relativo al tentato omicidio (capo 120) e aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Quanto alla richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, la Corte ha confermato l'esclusione della fattispecie di lieve entità, valorizzando la costante disponibilità di stupefacente e le plurime cessioni documentate tra il 2019 e il 2022 (intercettazioni e dichiarazioni degli acquirenti). Quanto alla misura cautelare, la conferma della restrizione domiciliare è stata ritenuta giustificata dalla continuità e dalla diuturnità delle condotte e dalla partecipazione del ricorrente alla vicenda del tentato omicidio (presenza all'aggressione quale indice di intraneità a dinamiche criminali), elementi che, a giudizio del Tribunale e condivisi dalla Corte, non tranquillizzano sulla capacità del ricorrente di rispettare misure alternative. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La norma sul fatto di lieve entità richiede la valutazione degli indici (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità). La Corte ha interpretato che la presenza di indici negativi (es. comprovata disponibilità e plurime cessioni) esclude la configurabilità della lieve entità.
art. 275 c.p.p., commi 1 e 2-bis
Richiamato come criterio per valutare l'applicabilità e l'adeguatezza delle misure cautelari. La Corte ha ritenuto che, anche applicando i principi di proporzionalità e adeguatezza, la misura domiciliare era giustificata dalla continuità delle condotte e dagli elementi di rischio emersi.
art. 273 c.p.p.
Norma processuale richiamata nei motivi; è stata considerata nel quadro della impugnazione ma senza produrre effetti tali da modificare la decisione impugnata.
art. 163 c.p.
Riferita dal ricorrente come possibile beneficio penale presumibile in sede di cognizione, che potrebbe influire sulla necessità della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che tale prospettazione non fosse decisiva alla luce degli elementi di gravità e di continuità delle condotte.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che autorizza il Procuratore generale a formulare conclusioni nelle udienze; qui richiamata per segnalare le conclusioni del PG (rigetto del ricorso).
Massime di principio
- La qualificazione della fattispecie come "fatto di lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 richiede una valutazione complessiva e positiva degli indici indicati dalla norma: la presenza anche di un solo indice che evidenzi maggiore offensività (es. continuità delle cessioni, costante disponibilità di sostanza) è ostativo alla riqualificazione.
- Nelle valutazioni cautelari il principio di proporzionalità deve conciliarsi con elementi fattuali concreti (diuturnità, continuità, ruolo del soggetto nelle dinamiche criminali): la mera assenza di precedenti non è di per sé sufficiente per escludere misure restrittive se permangono elementi di pericolo di reiterazione o intraneità a fenomenologie criminali violente.
- La documentazione probatoria (intercettazioni, dichiarazioni degli acquirenti) che attesta pluralità di cessioni nel tempo pesa notevolmente contro la riconduzione alla lieve entità e giustifica il mantenimento o la sostituzione con misure custodiali meno afflittive ma comunque restrittive (arresti domiciliari).
- Il ricorrente ha l'onere di confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche sui principi non sono sufficienti a ribaltare decisioni motivate su elementi fattuali concreti.
- La presenza o partecipazione a fatti violenti, anche se non configurata come responsabilità autonoma per omicidio, costituisce indice significativo della pericolosità e può influire sul giudizio cautelare.
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