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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05007/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento per l'anno d'imposta 2013 fondato su una verifica della Guardia di Finanza che aveva rilevato versamenti/accrediti su conti correnti intestati al contribuente, ritenuti non giustificati e non correlati all'attività della società cooperativa di cui il contribuente era rappresentante legale. L'Ufficio ha quindi emesso avviso di accertamento ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 per un maggior reddito imponibile. Il contribuente ha impugnato l'atto, ma CTP e CTR hanno respinto il ricorso. In cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e, in subordine, il vizio di motivazione in relazione all'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. Sosteneva che la CTR non avesse esaminato l'eccezione di illegittimità della pretesa per asserito doppio prelievo impositivo sul medesimo fatto economico, essendo la stessa grandezza stata considerata sia ai fini IRES in capo alla società sia ai fini IRPEF in capo al socio; inoltre contestava la qualificazione delle somme come reddito diverso e riteneva che il giudice di merito avesse ignorato la prova fornita sulla natura finanziaria, e non reddituale, dei movimenti bancari. La Corte ha però rilevato che la CTR aveva effettivamente esaminato la questione, richiamando la presunzione legale dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e ritenendo non fornita una prova contraria analitica e specifica: il contribuente si era limitato ad affermare che le operazioni erano movimenti finanziari e a produrre gli estratti conto, senza documentazione contabile idonea a spiegare il prelievo di contante dal conto della società e il successivo versamento sul proprio conto. La Corte ha quindi ritenuto insussistente l'omessa pronuncia e comunque corretto il ragionamento sulla ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui i dati bancari fanno sorgere una presunzione legale relativa superabile solo con prova contraria specifica e puntuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso sia l'omessa pronuncia sia il vizio di motivazione, osservando che la CTR aveva motivato in modo sufficiente e logicamente coerente, valorizzando la presunzione legale prevista per le movimentazioni bancarie e rilevando l'insufficienza della prova contraria offerta dal contribuente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 41-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma posta a base dell'avviso di accertamento notificato al contribuente per il recupero di maggior reddito imponibile.

  • art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le movimentazioni su conti correnti bancari costituiscono presunzione legale relativa di ricavi/redditi; l'onere della prova contraria grava sul contribuente e richiede dimostrazione analitica e specifica della non riferibilità dei versamenti a fatti imponibili.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca per dedurre un error in procedendo per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia; la Corte esclude la sua violazione perché la CTR ha deciso sulla questione, seppure implicitamente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato in via subordinata per vizio motivazionale della sentenza tributaria; la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale e per la proposta di definizione agevolata/inammissibilità e per le conseguenze sanzionatorie.

  • art. 96 c.p.c.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte per responsabilità aggravata.

  • art. 96 c.p.c.

    Fondamento della condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi basato su indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti sui conti correnti fanno sorgere una presunzione legale relativa di redditività a favore dell'Amministrazione, che soddisfa il proprio onere probatorio mediante i dati bancari acquisiti.
  • Il contribuente può vincere tale presunzione solo con prova contraria specifica, analitica e riferita a ciascuna movimentazione, non essendo sufficiente una deduzione generica della natura finanziaria delle somme o la mera produzione degli estratti conto.
  • Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta la questione sotto un diverso profilo logico-giuridico incompatibile con la censura, ad esempio escludendo la prova contraria e quindi, implicitamente, anche l'eccezione prospettata.
  • La motivazione è sufficiente se il giudice di merito espone gli elementi fattuali e giuridici decisivi e può ritenersi implicitamente disattesa ogni tesi incompatibile con la soluzione adottata, senza necessità di esaminare espressamente ogni allegazione di parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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