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Ordinanza

Ordinanza n. 463/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera ARERA n. 234/2022/E/EEL del 31.5.2022, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Green Network s.p.a. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica (procedimento avviato con la deliberazione dell'autorità 217/2021/E/EELl)”; - della delibera ARERA n. 217/2021/E/EEL, recante “Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”; - della nota prot. 0030144 del 29.7.2021 di comunicazione a Green Network di risultanze istruttorie (CRI), e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202302293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere ARERA relative all'avvio del procedimento e all'adozione di un provvedimento prescrittivo in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, nonché comunicazione delle risultanze istruttorie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera ARERA n. 234/2022/E/EEL, con cui è stato adottato un provvedimento prescrittivo nei suoi confronti in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato concernente strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, la delibera ARERA n. 217/2021/E/EEL, relativa all'avvio dei procedimenti di ottemperanza, la comunicazione delle risultanze istruttorie e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Rilevato che dopo il febbraio 2024 non risultano depositati atti o documenti, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito, un aggiornamento sui fatti e sugli atti sopravvenuti e l'indicazione dell'eventuale necessità di ulteriore istruttoria; ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda, inclusi eventuali fatti o provvedimenti sopravvenuti idonei a incidere sull'interesse alla decisione o sull'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La società ricorrente dovrà depositare entro il 27 maggio 2026 una memoria, nelle forme del PAT, per precisare motivatamente se persiste l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della controversia e indicare l'eventuale necessità di attività istruttoria. ARERA dovrà depositare chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli atti sopravvenuti rilevanti. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento degli atti impugnati né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato insieme alle altre disposizioni processuali per disporre gli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore base normativa dell'ordinanza istruttoria.

Massime di principio

  • Quando il giudizio non sia stato coltivato per un significativo periodo e non risultino aggiornamenti sul rapporto controverso, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, aggiornando i fatti e gli atti sopravvenuti, e può richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati sullo stato della vicenda.
  • L'inerzia della parte ricorrente rispetto a un ordine o a una richiesta giudiziale di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata, se idonea a esprimere in modo implicito ma inequivoco l'attuale disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Un'ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse non definisce il merito della controversia e impone alle parti di fornire gli aggiornamenti e i chiarimenti richiesti entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseIncompetenza

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