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Sentenza

Sentenza n. 655/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Padova prot. n. 2024 - 0612298 / U del 20 novembre 2024 di divieto di prosecuzione dell’attività edilizia/inibitorio in relazione alla S.C.I.A. n. GPE 2024/09354 – Prot. n. 0515727 del 07/10/2024 – Pratica n. 04932220280-11092024-1749, presentata da People - Società Cooperativa, con cui viene ordinato alla ricorrente “di non effettuare gli interventi edilizi previsti nell’immobile in oggetto e di non proseguirli, se già iniziati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 - comma 3 – della L. 7/8/1990 n. 241”; - per quanto occorrer possa e di ragione, delle disposizioni regolamentari del Comune di Padova, tra cui gli artt. 9 e 28 delle NN.TT.OO. del P.I. comunale, nella parte in cui vengano prese a riferimento e interpretate nel senso di giustificare l’impugnato provvedimento inibitorio del Comune di Padova prot. n. 2024 - 0612298 / U del 20 novembre 2024; - per quanto occorrer possa e di ragione, di ogni altra norma degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali (compreso il Regolamento Edilizio), anche non conosciuta e/o non richiamata, sulla cui scorta sia stato assunto l’impugnato provvedimento inibitorio del Comune di Padova prot. n. 2024 - 0612298 / U del 20 novembre 2024; - di ogni altro atto, parere, e/o provvedimento presupposto, connesso, e/o conseguente, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attività edilizia relativo a una SCIA per mutamento di destinazione d’uso senza opere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, locataria di un immobile già oggetto di interventi edilizi autorizzati per la fruizione come circolo privato, aveva presentato una SCIA per il cambio d’uso da artigianale a circolo privato-commerciale senza opere, con l’obiettivo di destinare l’immobile a locale aperto al pubblico. Decorso il termine di trenta giorni previsto per il controllo delle SCIA edilizie, il Comune aveva adottato un provvedimento inibitorio, ritenendo: da un lato, che il mutamento d’uso richiedesse un permesso di costruire convenzionato o un intervento edilizio diretto assistito da atto d’obbligo ai sensi dell’art. 28, comma 3, lett. b), delle NTO del Piano degli Interventi; dall’altro, che non fosse stata dimostrata la disponibilità delle dotazioni minime di standard pubblici e privati previste dall’art. 9 delle medesime NTO. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 19 della l. 241/1990, dell’art. 23 del d.P.R. 380/2001, dell’art. 2, comma 8-bis, della l. 241/1990 e dell’art. 21-nonies della stessa legge, sostenendo che l’intervento comunale fosse tardivo e che, dopo la scadenza del termine di controllo, potessero essere esercitati soltanto poteri di autotutela. In secondo luogo, ha contestato la qualificazione del mutamento d’uso come urbanisticamente rilevante e soggetto a titolo maggiore, richiamando l’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001 e l’art. 42-bis della l.r. Veneto n. 11/2004, nonché l’illegittimità o erronea applicazione degli artt. 9 e 28 delle NTO. In terzo luogo, ha sostenuto che le contestazioni comunali avrebbero potuto, al più, giustificare un invito alla conformazione dell’attività e non un divieto immediato di prosecuzione. Il Comune ha eccepito che l’immobile conservasse la destinazione artigianale, che il mutamento fosse verticale e comportasse un incremento del carico urbanistico e che una SCIA incompleta o non conforme non producesse gli effetti previsti dall’art. 19 della l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento inibitorio. Ha chiarito che, nelle SCIA edilizie, il termine per l’esercizio dei poteri inibitori è di trenta giorni. Decorso tale termine, l’amministrazione conserva soltanto il potere residuale di intervenire in autotutela, purché ricorrano i presupposti dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, siano valutati gli interessi in conflitto e sia indicato un concreto interesse pubblico all’intervento. Nel caso concreto, il Comune aveva adottato il divieto oltre il termine di trenta giorni e non aveva esercitato un potere di autotutela adeguatamente motivato. La circostanza che l’amministrazione ritenesse erroneo il regime giuridico applicabile al mutamento d’uso non trasformava la fattispecie in una segnalazione falsa o fraudolenta, né consentiva di eludere il termine decadenziale del controllo ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato che il mutamento di destinazione d’uso senza opere non appariva palesemente estraneo al regime della SCIA, alla luce dell’art. 23-ter, comma 1-quinquies, del d.P.R. 380/2001, come modificato dal d.l. n. 69/2024, convertito dalla l. n. 105/2024. Tale disposizione non era stata considerata nel provvedimento comunale, né il Comune aveva spiegato in giudizio perché non fosse applicabile. In caso di contrasto, la disciplina statale sopravvenuta prevale sulle disposizioni urbanistiche comunali incompatibili. La fondatezza della censura relativa alla tardività è stata ritenuta assorbente rispetto agli ulteriori motivi. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. 241/1990

    “Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni.”

    Il termine per l’esercizio dei poteri ordinari di controllo e inibizione sulla SCIA edilizia è di trenta giorni; decorso tale termine, l’amministrazione può intervenire soltanto alle condizioni dell’autotutela previste dal comma 4.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo la scadenza del termine ordinario di controllo della SCIA, l’intervento inibitorio è possibile solo in presenza dei presupposti dell’autotutela, inclusi un concreto interesse pubblico, la ponderazione degli interessi e il rispetto del termine ragionevole.

  • art. 23-ter, comma 1-quinquies, d.P.R. 380/2001

    “Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli: a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1 - ovvero senza opere - la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

    Il mutamento di destinazione d’uso senza opere, nei casi disciplinati dalla norma, è assoggettato a SCIA; la disposizione statale sopravvenuta prevale sulle previsioni urbanistiche comunali incompatibili.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale disciplina del regime della SCIA edilizia e dei relativi effetti.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tardività dell’intervento amministrativo; la decisione è stata definita sulla base della disciplina speciale dell’art. 19.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione; il TAR ha fondato l’accoglimento principalmente sulla tardività del provvedimento e ha assorbito le ulteriori censure.

  • art. 9 delle NTO del Piano degli Interventi del Comune di Padova

    Prevede le dotazioni minime di standard per gli insediamenti commerciali e direzionali; la relativa contestazione è stata assorbita.

  • art. 28, comma 3, lett. b), delle NTO del Piano degli Interventi del Comune di Padova

    Richiamato dal Comune quale fondamento della necessità di un permesso di costruire convenzionato o di un intervento assistito da atto d’obbligo; la sua applicazione non poteva giustificare un intervento inibitorio tardivo.

  • art. 42-bis l.r. Veneto n. 11/2004

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina regionale del mutamento di destinazione d’uso; la relativa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • Nelle SCIA edilizie il termine per l’esercizio dei poteri ordinari di controllo e di divieto di prosecuzione è di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione.
  • La scadenza del termine ordinario di controllo consuma il potere inibitorio fondato sulla mera carenza dei requisiti o dei presupposti della SCIA; l’amministrazione può intervenire successivamente solo esercitando il potere residuale previsto dall’art. 19, comma 4, della l. 241/1990, nel rispetto dei presupposti dell’art. 21-nonies.
  • L’erronea individuazione, da parte del privato, del regime normativo applicabile all’attività segnalata rientra nella verifica della carenza dei presupposti della SCIA e deve essere contestata entro il termine ordinario, salvo che la segnalazione sia falsa o fraudolenta e abbia concretamente indotto in errore l’amministrazione.
  • Il mutamento di destinazione d’uso senza opere non è palesemente estraneo al regime della SCIA quando l’art. 23-ter, comma 1-quinquies, del d.P.R. 380/2001 lo assoggetti a tale titolo; le disposizioni urbanistiche comunali incompatibili con la disciplina statale sopravvenuta devono recedere.
  • Il provvedimento adottato oltre il termine di controllo della SCIA non può essere qualificato come ordinario divieto di prosecuzione se non contiene una motivazione specifica sui presupposti dell’autotutela, sull’interesse pubblico concreto e attuale e sulla ponderazione degli interessi coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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