Sentenza n. 14/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del decreto (codice pratica n.P-AN/L/Q/2023/100495) emesso dalla Prefettura - UTG di Ancona (Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona) in data 14.08.2025 con cui si dichiara “ la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro per decorrenza del termine di validità di cui all'art.31 co.4 D.P.R. 394/1999” nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso al provvedimento direttamente impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato per decorso del termine semestrale di validità
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Ancona ha dichiarato la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino bangladese, ritenendo decorso il termine di sei mesi senza ingresso del lavoratore o richiesta di conversione. Il nulla osta era stato rilasciato il 13 ottobre 2023; il lavoratore aveva presentato la richiesta di visto il 7 dicembre 2023, dunque entro il termine semestrale, ma il passaporto gli era stato restituito il 12 dicembre 2024 senza visto. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento alla società datrice di lavoro. Ha inoltre dedotto violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999 e all'art. 2, comma 4, l. 241/1990, sostenendo che il mancato rilascio del visto non fosse imputabile al lavoratore, il quale aveva tempestivamente presentato la domanda, ma ai ritardi della rappresentanza consolare italiana in Bangladesh. È stato altresì dedotto il difetto di motivazione, poiché l'amministrazione non avrebbe valutato né la tempestività della richiesta di visto né l'eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. Il giudizio ha inoltre riguardato l'incidenza del d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, che ha sospeso l'efficacia dei nulla osta già rilasciati a cittadini di Paesi a rischio, tra cui il Bangladesh, in attesa delle verifiche previste dalla legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di decadenza, ma soltanto ai fini della riapertura del procedimento. Il Collegio ha ritenuto documentata, allo stato degli atti, la presentazione della richiesta di visto entro il termine di validità semestrale del nulla osta. Ha inoltre ritenuto verosimile che, mentre la domanda di visto era ancora pendente, il nulla osta fosse stato interessato dalla sospensione dell'efficacia prevista dall'art. 3, comma 2, d.l. 145/2024 per i cittadini bangladesi che non avevano ancora ottenuto il visto alla data di entrata in vigore del decreto. L'amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto valutare la tempestività della richiesta, la pendenza del procedimento consolare, l'eventuale incidenza della sospensione legislativa e la possibile sussistenza di una causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. Il TAR ha valorizzato anche l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, rilevando che il contraddittorio procedimentale avrebbe consentito l'acquisizione di elementi utili alla corretta valutazione della fattispecie. L'annullamento non comporta il rilascio automatico del visto o la definitiva conservazione del nulla osta: la Prefettura dovrà riaprire il procedimento, verificare la permanenza dell'interesse del datore di lavoro, accertare lo stato attuale della pratica di ingresso e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza. Le spese sono state compensate in ragione del sovrapporsi delle normative applicabili.
Norme richiamate
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73
La disposizione, riferita al decreto flussi 2022, ha previsto una semplificazione della procedura di rilascio del nulla osta, con rilascio automatico a seguito della presentazione della domanda, salva la successiva revoca in caso di accertamento di elementi ostativi.
art. 3, comma 1, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Per i lavoratori provenienti da Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka e Marocco, il rilascio del nulla osta è subordinato alla positiva verifica dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'art. 24-bis del testo unico sull'immigrazione.
art. 3, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Ha disposto la sospensione dell'efficacia dei nulla osta già rilasciati ai lavoratori provenienti dai Paesi a rischio che, alla data di entrata in vigore del decreto, non avessero ancora ottenuto il visto d'ingresso, fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche di legge.
art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999
la validità del nulla-osta è di sei mesi dalla data del rilascio stesso
Il termine semestrale di validità del nulla osta non può essere applicato meccanicamente quando il lavoratore abbia tempestivamente presentato la richiesta di visto e il procedimento sia rimasto pendente per ragioni non imputabili a lui, dovendo l'amministrazione valutare le circostanze concrete.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore
La norma consente di valutare la forza maggiore quale causa idonea a escludere la decadenza o la revoca quando il mancato perfezionamento della procedura non sia imputabile al lavoratore.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento è rilevante quando il contraddittorio avrebbe potuto consentire all'interessato di rappresentare circostanze decisive, quali la tempestiva presentazione della domanda di visto e i ritardi non imputabili nella sua definizione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- La decadenza dal nulla osta al lavoro per decorso del termine di validità non può essere dichiarata automaticamente quando il lavoratore abbia presentato la richiesta di visto entro il termine semestrale e il mancato rilascio del visto dipenda dalla pendenza o dai ritardi del procedimento consolare, non imputabili all'interessato.
- Nel valutare la decadenza o la revoca del nulla osta al lavoro, l'amministrazione deve considerare l'eventuale causa di forza maggiore prevista dall'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, verificando in concreto l'imputabilità del ritardo al lavoratore.
- La sospensione legislativa dell'efficacia dei nulla osta già rilasciati ai cittadini di Paesi a rischio deve essere valutata anche quando il termine ordinario di validità sia scaduto prima dell'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, se alla scadenza era ancora pendente una richiesta di visto tempestivamente presentata.
- Prima di dichiarare la decadenza del nulla osta, l'amministrazione deve instaurare il contraddittorio con il datore di lavoro quando le sue osservazioni possano incidere sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione dell'imputabilità del mancato ingresso del lavoratore.
- L'annullamento del provvedimento di decadenza fondato sull'insufficiente valutazione della tempestiva richiesta di visto comporta la riapertura del procedimento e una nuova verifica dell'interesse del datore di lavoro e dello stato della pratica di ingresso, senza determinare automaticamente il rilascio del visto o la definitiva efficacia del nulla osta.
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