Cassazione Penale, Sentenza n. 32813/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione proposta ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 159/2011 avverso il decreto di confisca n. 4/2012 M.P. del Tribunale di Brindisi del 29/3/2012 (confermata dalla Corte d'Appello di Lecce del 27/2/2014). Il ricorso per cassazione denunciava: (i) omessa considerazione di numerose sentenze di assoluzione favorevoli al Rochira e mancata valutazione della loro incidenza sulla pericolosità usata per giustificare la confisca (art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p.); (ii) mancata correlazione temporale tra il periodo di pericolosità (secondo il ricorrente circoscritto al 2004-2007) e gli acquisti/accumuli patrimoniali oggetto di confisca (violazione artt. 4 e 28 D.Lgs. 159/2011 e art. 630 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo: il ricorrente non ha dedotto "prova nuova" ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 159/2011 ma ha solo prospettato una diversa perimetrazione temporale della pericolosità già definita nel giudicato interno; la questione era già stata affrontata nelle precedenti pronunce (tra cui la sentenza n. 42624/2021 della sesta sezione e la pronuncia della Corte d'Appello di Napoli del 19/4/2022 e la successiva dichiarazione di inammissibilità della Cassazione con sent. n. 48557/2022). La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 43668/2022) secondo cui rilevano come "prove nuove" solo fatti o elementi sopravvenuti dopo la conclusione del procedimento di prevenzione o preesistenti ma incolpevolmente scoperti dopo la definitività; non è prova nuova una semplice rilettura o ristrutturazione argomentativa della pronuncia precedente. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione) - art. 28
L'art. 28 regola l'istanza di revocazione delle misure di prevenzione: la revocazione richiede l'emersione di "prova nuova" rilevante; la Corte interpreta restrittivamente la nozione di prova nuova (solo elementi sopravvenuti o preesistenti scoperti incolpevolmente dopo la definitività)
D.Lgs. n. 159/2011 - art. 24
Norma sulla confisca di prevenzione: la confisca applicata al Rochira è stata disposta ai sensi di questa disposizione e confermata nei gradi precedenti
D.Lgs. n. 159/2011 - art. 4
Richiamata nel ricorso in relazione alla materia delle misure di prevenzione; la Corte non ha ritenuto che l'invocazione dell'art. 4 comportasse elementi nuovi tali da giustificare la revocazione
Codice di procedura penale - art. 630
art. 630 comma 1 lett. a)
Norme procedurali relative alle misure di prevenzione: la correlazione temporale tra il periodo di pericolosità e l'accumulazione dei beni è questione di merito che va provata; qui la Corte ha ritenuto che la questione fosse già risolta nel giudicato interno
Codice di procedura penale - art. 606
art. 606 co. 1 lett. b) ed e)
Norme sui motivi di ricorso per cassazione; il ricorso contestava violazioni di legge e omessa valutazione di elementi probatori, ma la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi non introducono prova nuova o rilevanti profili di illegittimità non già decisi
Codice di procedura penale - art. 616
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per determinare il versamento di euro 3.000
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite, sent. n. 43668/2022
Sez. U. n. 43668 del 26/05/2022 Rv. 283707
Definisce la nozione di "prova nuova" ai fini della revocazione in materia di misure di prevenzione: rilevano solo elementi sopravvenuti o preesistenti ma scoperti involontariamente dopo la definitività; non rientrano in questa nozione le deduzioni o rielaborazioni argomentative già disponibili nel procedimento originario
Corte Costituzionale - sentenza n. 24/2021
Richiamata nella discussione sulla verifica della pericolosità generica; le indicazioni costituzionali sono state valutate dalla Corte d'Appello ma non hanno prodotto elementi nuovi idonei alla revocazione
Massime di principio
- L'istanza di revocazione di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 159/2011 richiede l'apporto di "prova nuova": elementi sopravvenuti dopo la misura o preesistenti ma incolpevolmente scoperti dopo la definitività. Non basta una diversa interpretazione degli elementi già noti.
- Le questioni già decise con giudicato interno non possono essere nuovamente riproposte in sede di revocazione: la riformulazione temporale della pericolosità (o altra rielaborazione argomentativa) è inammissibile se non accompagnata da nuova prova.
- Per contestare la correlazione temporale tra pericolosità e accumulo patrimoniale è necessario produrre elementi concreti che collegano i fatti e i periodi: semplici argomentazioni sul perimetro temporale non sostituiscono la prova nuova.
- Prima di proporre ricorsi in Cassazione valutare se i motivi rientrano negli specifici casi di ammissibilità (art. 606 c.p.p.) e se introducono fatti o prove nuove; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
- La reiterazione di istanze già esaminate e decise (anche dopo rinvii e pronunce di annullamento parziale) richiede particolare cautela: occorre dimostrare fatti nuovi non deducibili nel procedimento originario per evitare il biasimo della Corte e conseguenze economiche.
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