Cassazione Penale, Ordinanza n. 30234/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per la contravvenzione di detenzione illecita di una munizione calibro 38 e di una spada katana. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per la contravvenzione di detenzione illecita di munizioni e di una spada katana. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi, l'erronea qualificazione della katana come arma e l'erronea sussunzione della condotta relativa alla munizione calibro 38 nella fattispecie contravvenzionale contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate perché aspecifiche e prive di confronto con la motivazione di merito, consistenti nella mera riproposizione dei motivi di appello. Ha inoltre richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la katana è arma bianca e il porto/importazione senza licenza integra specifiche ipotesi di reato, mentre la detenzione di munizione calibro 38 integra la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. e non il diverso delitto richiamato dal ricorrente.
Norme richiamate
La detenzione di una munizione calibro 38 integra la contravvenzione prevista da questa norma.
Il porto senza licenza, al di fuori dell'abitazione, di una katana è richiamato come condotta che integra il reato previsto da questa disposizione.
Le katane giapponesi e le altre armi bianche proprie rientrano nel novero delle armi la cui importazione senza licenza integra il reato previsto da questa norma.
artt. 2 e 7 della legge 10 febbraio 1967 n. 895
Il ricorrente aveva invocato tali disposizioni, ma la Corte ha escluso che la detenzione della munizione calibro 38 ricadesse in tale delitto, richiamando l'orientamento opposto.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata solo per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione ritenuta irrituale e colpevole.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, censure già formulate in appello.
- La spada katana è qualificabile come arma bianca propria; il suo porto senza licenza al di fuori dell'abitazione integra il reato previsto dall'art. 699 c.p., mentre la sua importazione senza licenza rientra nell'art. 695 c.p. secondo l'orientamento consolidato richiamato.
- La detenzione di una munizione calibro 38 integra la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. e non il diverso delitto evocato dal ricorrente.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per profili di colpa, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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