Cassazione Penale, Sentenza n. 771/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare disposta per reati concernenti un'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90) e più episodi di cessione di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/90). I motivi principali sollevati sono: carenza di gravità indiziaria in relazione al reato associativo; insufficiente significatività e attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore e delle intercettazioni; assenza di collegamenti e di basi operative/risorse attribuibili al Cutrì; errore nel qualificare il ruolo di promotore/finanziatore/organizzatore; illogicità nella ricostruzione dei singoli episodi di cessione (capo 3 e capo 12); mancata verifica dell'aggravante di agevolazione a cosca mafiosa; omessa valutazione delle esigenze cautelari e della possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame fosse motivata, coerente e non manifestamente illogica; che il controllo in sede di legittimità non consente un nuovo apprezzamento del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito; e che intercettazioni, videoriprese, riscontri investigativi e dichiarazioni del collaboratore, nel loro insieme, costituiscono elementi idonei a sostenere l'impianto indiziario e la qualificazione dei reati contestati (compreso il ruolo operativo del Cutrì e l'aggravante per finalità di agevolare la cosca De Maio-Brandimarte). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 74
Riferita alla configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi delineino l'associazione dedita al narcotraffico e la sua organizzazione
d.P.R. 309/1990 art. 73
Norma che disciplina i reati di detenzione e cessione di stupefacenti; è stata richiamata per i singoli episodi di cessione contestati (capi 3 e 12) e ritenuti supportati da gravi indizi
d.P.R. 309/1990 art. 80
Richiamata come riferimento all'aggravante prevista per le cessioni effettuate nell'ambito di associazioni dedite al traffico di stupefacenti; il Tribunale aveva contestato l'aggravante per il capo 3 e la Corte non ha ritenuto lo stesso contestabile in sede di legittimità per mancanza di utilità concreta
codice di procedura penale art. 275, comma 3
Rinvio alla presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'impossibilità di adottare misure meno afflittive alla luce del ruolo operativo, della condotta del ricorrente e della recenza dei fatti
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari il controllo è limitato a violazioni di legge e a vizi della motivazione intesi come carenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; non è consentito un nuovo apprezzamento del merito probatorio.
- La valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni di collaboratori e della rilevanza di intercettazioni o videoriprese spetta al giudice di merito; il loro valore emerge dalla valutazione complessiva e dai riscontri oggettivi.
- Per contestare con successo la motivazione è necessario dimostrare incongruenze o omissioni tali da rendere del tutto oscuro l'iter logico del giudice, non basta proporre una lettura alternativa dei fatti.
- La censura dell'aggravante (es. finalità di agevolare una cosca mafiosa) può essere dichiarata inammissibile se la sua esclusione non comporta una concreta utilità per l'imputato ai fini della misura cautelare.
- Elementi indiziari combinati (intercettazioni, videoriprese, riscontri documentali, comportamenti evasivi del destinatario della misura) possono giustificare la custodia cautelare laddove emergano gravi indizi e esigenze cautelari attuali.
- Nelle questioni cautelari il comportamento processuale precedente (ad es. sottrarsi all'esecuzione della misura e costituirsi dopo mesi) e la vicinanza temporale dei fatti rilevano nella valutazione dell'adeguatezza della custodia rispetto a misure meno afflittive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 463/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 465/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 466/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 467/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 468/2022 del 12/01/2022
- Sentenza penale · 12 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 469/2022 del 12/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →