Sentenza n. 8090/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione ai sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, lett. f) della L. 91/1992, K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, lett. f), l. 91/1992
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, lett. f), l. 91/1992. Dopo avere ricevuto comunicazione dell'invio alla firma del decreto, la parte ricorrente non aveva ricevuto ulteriori comunicazioni, nonostante una reiterata diffida a provvedere.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha depositato il decreto del Presidente della Repubblica con cui è stata conferita la cittadinanza italiana alla parte ricorrente. Poiché il provvedimento espresso ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione dell'elevato numero di istanze di cittadinanza pendenti, della difficoltà dell'amministrazione di fronteggiare l'incremento delle domande e degli altri gravosi compiti ministeriali, nonché del tempo decorso tra la scadenza del termine per provvedere e l'adozione del provvedimento espresso.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'adozione del provvedimento espresso durante il giudizio ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'inerzia.
art. 9, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla parte ricorrente.
art. 74 c.p.a.
Richiamato dal giudice quale norma processuale applicabile alla pronuncia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'adozione, nelle more del processo, di un provvedimento espresso integralmente satisfattivo dell'interesse sostanziale del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione sia valutato nel contesto di un eccezionale carico procedimentale e di rilevanti difficoltà organizzative, tenendo conto anche del tempo intercorso tra la scadenza del termine per provvedere e l'adozione dell'atto espresso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →