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Sentenza

Sentenza n. 1212/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202503398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, recante condanna all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Pavia, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscergli, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il valore complessivo di euro 2.000,00 per quattro anni scolastici. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'Amministrazione deve corrispondere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli accessori dovuti, agli oneri di registrazione e alle spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale, nonché agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: la sua esatta consistenza deriva dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi centoventi giorni. Al commissario sono stati attribuiti i poteri necessari alla determinazione definitiva del dovuto e all'adozione degli atti contabili occorrenti; non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il recupero coattivo di somme dovute dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, la cui esatta quantificazione deve essere verificata dall'Amministrazione sulla base del titolo e della legge.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la disciplina delle spese nel processo amministrativo e per il rinvio alle norme del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere, anche nominando preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito già accertato dal titolo giudiziale: serve esclusivamente a renderne effettivo il soddisfacimento, mentre l'esatta entità del dovuto deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione nel giudizio di ottemperanza; l'amministrazione deve verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e la disciplina civilistica applicabile.
  • Prima di promuovere il recupero coattivo di somme dovute da un'amministrazione dello Stato, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività commissariale; quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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