Cassazione Penale, Sentenza n. 49492/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ivrea che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva riformulato la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da mesi otto (come fissata nella sentenza di patteggiamento del GUP) a anni due (tre diminuiti di un terzo per il rito). Il primo motivo denunciava la violazione del divieto di "reformatio in peius" (art. 597 c.3 c.p.p. in relazione all'art. 627 c.2 c.p.p.), sostenendo che il giudice del rinvio non poteva peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla durata della sospensione non essendo stata impugnata dal P.M. la misura originaria. Il secondo motivo lamentava vizi di forma e motivazione: che il provvedimento avrebbe dovuto essere pronunciato con sentenza e non con ordinanza (richiamando artt.125 e 448 c.p.p.) e che la misura della sospensione, oltre la media edittale, non era motivata secondo i criteri di cui all'art. 218 c.2 cod. strada.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, accertando che il giudice del rinvio era vincolato al principio di diritto e alle premesse logico-giuridiche poste dalla sentenza di annullamento della Corte e non poteva riformare in peius la durata della sanzione accessoria sulla quale si era già formato il giudicato. Di conseguenza ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente, disponendo il rinvio per nuovo giudizio solo sul punto relativo alla applicazione della diminuzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice che applica la sanzione accessoria della sospensione deve motivare la riduzione ai sensi dell'art. 222 c.2-bis e che la misura della sospensione va determinata secondo i parametri dell'art. 218 c.2 cod. strada (e non con i criteri dell'art.133 c.p.). Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. 285/1992 (codice della strada), art. 222, comma 2-bis
La Corte ha stabilito che, quando si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in sentenza di patteggiamento, il giudice deve esplicitare e motivare la riduzione prevista dall'art.222 c.2-bis (diminuzione fino a un terzo) e, in sede di rinvio, il giudice deve applicare esclusivamente il disposto di tale comma se questa era la questione devoluta dalla cassazione
cod. proc. pen., art. 597, comma 3
art. 597, comma 3, cod.proc.pen.
Norma richiamata dal ricorrente relativa al divieto di reformatio in peius: il ricorrente ha sostenuto che la modifica in peius della sanzione amministrativa era vietata; la Corte si è pronunciata in linea con questo principio di divieto di peggioramento non consentito al giudice del rinvio
cod. proc. pen., art. 627
art. 627, comma 2 e comma 3, cod.proc.pen.
Richiamata in relazione alla competenza e ai limiti del giudice del rinvio: la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e alle premesse dell'annullamento, non potendo riesaminare o modificare aspetti che costituiscono il presupposto sul quale si è formato il giudicato implicito
cod. proc. pen., art. 444
Richiamata perché la sentenza originaria era una decisione di patteggiamento ex art.444; la Corte conferma che anche nel patteggiamento la sanzione accessoria deve essere adeguatamente motivata quando si dà la riduzione di cui all'art.222 c.2-bis
codice della strada, art. 218, comma 2
art. 218, comma 2, cod. strada
La Corte precisa che la determinazione della durata della sospensione della patente deve essere effettuata secondo i parametri previsti dall'art.218 c.2 (criteri specifici del codice della strada) e non secondo i criteri generali di determinazione della pena dell'art.133 c.p.
cod. proc. pen., art. 133
Richiamato per esclusione: la Corte afferma che i criteri dell'art.133 (parametri per la determinazione della pena) non sono applicabili alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
cod. proc. pen., artt. 125 e 448
art. 125 commi 1 e 2; art. 448 cod.proc.pen.
Norme richiamate dall'appellante per censurare la forma (sostenendo che si sarebbe dovuto emettere sentenza e non ordinanza). La Corte ha però ritenuto assorbite tali doglianze dopo aver annullato il provvedimento limitatamente alla durata della sospensione
cod. pen., art. 589, commi 1 e 2
art. 589, commi 1 e 2 cod.pen.
Norma dell'imputazione (lesioni stradali gravi/gravissime) indicata nei fatti: utilizzata per inquadrare il reato per il quale era stato concordato il patteggiamento; non è oggetto della decisione sulla sanzione accessoria
Massime di principio
- Il giudice del rinvio deve attenersi strettamente al principio di diritto e alle premesse logico-giuridiche fissate dalla sentenza di annullamento della Cassazione e non può, in assenza di impugnazione da parte del P.M., modificare in peius la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius).
- Quando in sede di patteggiamento si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice deve esplicitare e motivare l'eventuale riduzione prevista dall'art.222 c.2-bis; la mancata applicazione della riduzione può essere motivo di annullamento limitato.
- La misura della sospensione della patente va determinata sulla base dei criteri speciali previsti dall'art.218 c.2 cod. strada; tali motivazioni sono autonome rispetto alla motivazione della pena principale e non devono essere comparate ai criteri dell'art.133 c.p.
- La violazione del divieto di reformatio in peius determina la nullità della parte del provvedimento che ha comportato il peggioramento: la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte e rinviare per nuovo giudizio sul punto specifico.
- In fase di rinvio il giudice può limitarsi a conformare il proprio accertamento solamente agli aspetti devoluti dalla decisione di cassazione; questioni non devolute e ormai ritenute giudicate non possono essere riconsiderate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49411/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49412/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49415/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49419/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49423/2022 del 29/12/2022
- Sentenza penale · 29 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49425/2022 del 29/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →