Cassazione Civile, Ordinanza n. 16115/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2007, fondato sul maggior reddito d’impresa accertato nei confronti di una società della quale il ricorrente deteneva l’80% delle quote, applicando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili tipica delle società a ristretta base partecipativa. In primo grado l’avviso era stato annullato per vizi della notificazione dell’atto societario presupposto; in appello la decisione era stata riformata. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) nullità/inesistenza della notifica dell’avviso societario presupposto perché consegnato a soggetto non legittimato; (2) difetto di motivazione dell’avviso a lui notificato per mancata allegazione dell’atto presupposto; (3) insussistenza della presunzione di distribuzione degli utili in mancanza di definitività dell’accertamento societario e per asserita inesistenza dell’atto presupposto; (4) errata imputazione al socio dell’intero ammontare degli utili extracontabili senza applicare la disciplina sulla percentuale imponibile dei dividendi; (5) nullità/inesistenza della sottoscrizione e notificazione dell’atto per difetto di poteri del funzionario/messo, anche alla luce della declaratoria di incostituzionalità richiamata dal ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha considerato valida la notificazione dell’avviso di accertamento societario perché eseguita presso la sede sociale a persona presente nei locali e collegata alla società, con conseguente onere dell’ente di provare l’assenza di qualunque incarico o collegamento; ha reputato infondato il motivo sulla motivazione perché l’atto risultava allegato e, comunque, il motivo era in parte inammissibile per mancata trascrizione dell’atto; ha ribadito che, per l’accertamento del socio, non occorre che l’accertamento societario sia definitivo, essendo sufficiente che sia stato emesso, e che il socio deve contestare anche il conseguimento degli utili e non solo la validità formale dell’atto presupposto; ha escluso che gli utili extracontabili vadano tassati solo nella misura del 40%, affermando che essi sono imputabili integralmente al socio; ha infine ritenuto inammissibile, perché nuova, la censura relativa alla qualifica del soggetto che aveva sottoscritto o notificato l’atto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
La notificazione alle persone giuridiche può essere eseguita presso la sede sociale; se l’atto è consegnato a persona che si trovi non occasionalmente nei locali e abbia un collegamento con l’ente, la notifica si presume valida, salvo prova contraria dell’ente.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La censura di difetto di motivazione per mancata allegazione dell’atto presupposto è infondata quando dagli atti risulti l’allegazione; in difetto di trascrizione dell’atto impugnato il motivo può essere inammissibile.
art. 2727 c.c.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa opera come presunzione semplice, superabile solo con prova contraria specifica.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale base dell’accertamento dei redditi d’impresa e del successivo accertamento presuntivo nei confronti del socio.
art. 53 Cost.
È evocato in relazione alla legittimità dell’imposizione dei redditi accertati; la Corte non ravvisa violazioni.
artt. 47 e 59 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte afferma che la disciplina sulla tassazione dei dividendi non limita al 40% l’imposizione degli utili extracontabili occultati, che vanno imputati per intero al socio.
art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dal ricorrente per contestare la notificazione e la sottoscrizione dell’atto tributario; la Corte dichiara la censura nuova e quindi inammissibile.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato dal ricorrente nell’ultimo motivo, ma la censura è ritenuta nuova e inammissibile.
artt. 3 e 4 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamati dal ricorrente in tema di notificazioni, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva; la declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012 non incide sulla validità degli atti sottoscritti da tali soggetti.
art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012
La sua declaratoria d’incostituzionalità, secondo la Corte, non determina invalidità degli avvisi sottoscritti da funzionari delegati di carriera direttiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in Cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Costituiscono i parametri formali dei motivi di ricorso dedotti dal contribuente.
Massime di principio
- La notificazione degli atti tributari a una persona giuridica è valida se eseguita presso la sede sociale a mani di una persona ivi presente che risulti collegata all’ente; il notificante non deve compiere accertamenti ulteriori sulla sua concreta qualifica, gravando sull’ente l’onere di provare l’assenza di qualsiasi incarico o collegamento.
- In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera anche se l’accertamento societario non è definitivo, purché sia stato emesso; per vincerla non basta contestare vizi formali dell’atto presupposto, ma occorre negare specificamente il conseguimento degli utili o provarne la mancata distribuzione.
- Gli utili extracontabili occultati dalla società sono imputabili al socio per l’intero importo e non nella sola percentuale prevista per i dividendi dichiarati, poiché manca la ragione di evitare una duplicazione d’imposta su somme che non sono mai transitate in contabilità e non sono mai state tassate in capo alla società.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove sulla validità della sottoscrizione o notificazione dell’atto impositivo; le censure non dedotte nei precedenti gradi sono inammissibili.
- Quando si deduce un vizio di motivazione per mancata allegazione di un atto presupposto, il motivo richiede la puntuale riproduzione del contenuto rilevante dell’atto impugnato, altrimenti il controllo della Corte di cassazione non è possibile.
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