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Circolare

Circolare numero 13 del 27-1-1999

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina i Piani di inserimento professionale previsti dall'art. 15 della legge n. 451/1994, come modificato, e chiarisce le modalità con cui, dal 1° gennaio 1999, i soggetti utilizzatori devono anticipare le indennità spettanti ai giovani e conguagliarle con i contributi dovuti all'INPS. Vengono riepilogate le condizioni di attuabilità dei P.I.P., il loro funzionamento, le regole su malattia, maternità e ferie, le specifiche per i piani interregionali con gemellaggio e gli adempimenti documentali e contributivi richiesti alle Sedi e ai datori/utilizzatori, con le relative codifiche e istruzioni contabili.

Piani di inserimento professionale (P.I.P.): conguaglio delle indennità a carico del Fondo per l'occupazione e istruzioni operative/contabili

Piani di inserimento professionale (P.I.P.) e conguaglio delle indennità

La circolare fornisce un quadro organico della disciplina dei Piani di inserimento professionale previsti dall'art. 15 della legge n. 451/1994, come successivamente modificato, e detta le istruzioni operative e contabili necessarie per il conguaglio delle indennità a carico del Fondo per l'occupazione. Il documento è rilevante sia per i soggetti utilizzatori sia per le Sedi INPS, poiché definisce condizioni di accesso, modalità di svolgimento dei progetti, regole di pagamento e adempimenti amministrativi.

Quadro normativo di riferimento

I P.I.P. sono disciplinati dall'art. 15 della legge n. 451/1994, di conversione del D.L. n. 299/1994, e risultano successivamente modificati dall'art. 9-octies del D.L. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996, nonché dall'art. 1, comma 6, del D.L. n. 4/1998, convertito dalla legge n. 52/1998. La circolare richiama tali interventi per delineare il perimetro applicativo aggiornato della misura, sottolineandone la finalità di politica attiva nei confronti di giovani privi di occupazione.

Condizioni di attuabilità e destinatari

Secondo la normativa richiamata, i P.I.P. sono attuabili nelle aree rientranti negli obiettivi 1 e 2 dei regolamenti CEE 2052/88 e 328/88, nonché nelle zone caratterizzate da rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, individuate dai decreti ministeriali 14 marzo 1995, 14 maggio 1998 e 14 luglio 1998. I destinatari sono giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni, con innalzamento a 35 anni per i disoccupati iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento.

La circolare evidenzia inoltre l'estensione introdotta dalla legge n. 52/1998: è possibile svolgere attività comprese nei P.I.P. anche presso imprese industriali non operanti nei territori agevolati, purché vi siano rapporti di collaborazione nell'ambito di patti di gemellaggio tra associazioni o enti locali delle aree di provenienza e di destinazione dei giovani.

Struttura e funzionamento dei piani

I piani sono realizzati sulla base di progetti esecutivi predisposti dalle associazioni dei datori di lavoro oppure dagli ordini e/o collegi professionali. Tali progetti confluiscono in convenzioni quadro predisposte di concerto con le Agenzie regionali per l'impiego e approvate dalle Commissioni regionali per l'impiego.

I P.I.P. comprendono sia periodi di formazione sia uno svolgimento di esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate. Nel progetto esecutivo devono essere definiti i diversi iter formativi e, per ciascuno di essi, il numero delle unità da avviare. L'assegnazione dei giovani avviene secondo i criteri fissati dalle Commissioni regionali per l'impiego, con possibilità di chiamata nominativa.

Iter procedurale

La circolare sintetizza le fasi operative in quattro passaggi principali:

  • stipula delle convenzioni quadro tra i soggetti proponenti e le Agenzie per l'impiego;
  • predisposizione dei progetti esecutivi da parte dei proponenti;
  • approvazione delle convenzioni da parte delle Commissioni regionali per l'impiego;
  • inserimento del giovane nel progetto.

Questo schema procedurale serve a coordinare la parte formativa, l'assegnazione dei soggetti e l'avvio concreto dei percorsi.

Durata, ore mensili e indennità

La partecipazione del giovane non può superare le 80 ore mensili e la durata massima del progetto è di 12 mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata è dovuta un'indennità di L. 7.500.

La circolare richiama inoltre la possibilità, prevista dall'art. 15, comma 4, della legge n. 451/1994, di svolgere un'attività formativa aggiuntiva a carico del soggetto utilizzatore oltre alle 80 ore ordinariamente previste, al fine di agevolare un più agevole inserimento nel mercato del lavoro al termine del percorso.

Natura del rapporto e regole particolari

L'utilizzazione dei giovani nei P.I.P. non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. Il diritto all'indennità è collegato alla effettiva partecipazione al progetto approvato.

La circolare precisa che, salvo i casi particolari espressamente contemplati, l'indennità non è dovuta in assenza di partecipazione. Al termine del periodo di inserimento professionale, il soggetto utilizzatore, impresa o professionista, può assumere il giovane con contratto di formazione e lavoro o con apprendistato, purché riferiti alla stessa area professionale.

Piani interregionali con gemellaggio

Per i P.I.P. interregionali introdotti dall'art. 1, comma 6, del D.L. n. 4/1998, la circolare descrive un meccanismo di mobilità che consente ai giovani residenti nelle aree obiettivo 1 e 2 di svolgere le attività presso imprese industriali situate altrove, in presenza di appositi accordi di collaborazione tra territori.

In questi casi è prevista:

  • un'indennità aggiuntiva di L. 800.000 mensili a titolo di rimborso vitto e alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione;
  • un'integrazione di L. 200.000 mensili a carico dell'imprenditore ospitante;
  • l'indennità di base prevista dall'art. 15 della legge n. 451/1994.

La circolare chiarisce che l'indennità comprende anche le quote di L. 800.000 mensili nei casi di gemellaggio.

Malattia, maternità e ferie

Il Ministero del Lavoro fornisce criteri specifici per alcuni istituti durante lo svolgimento dei P.I.P. In caso di malattia del giovane, se debitamente documentata, l'indennità continua a essere corrisposta; se l'assenza per malattia non è documentata, l'indennità è sospesa.

Per la maternità, la giovane inserita ha diritto all'astensione obbligatoria secondo un regime analogo a quello previsto per le lavoratrici dipendenti dalla legge n. 1204/1971. In tale ipotesi spetta un'indennità pari all'80% di quella di inserimento, con onere a carico del Fondo per l'occupazione.

Quanto alle ferie, per gli inserimenti di durata superiore a sei mesi è riconosciuto un periodo di recupero psicofisico pari a due settimane di interruzione, durante le quali l'indennità continua a essere fruita.

Modalità di pagamento e rimborso dal 1° gennaio 1999

La svolta operativa centrale introdotta dalla circolare riguarda l'art. 81, comma 8, della legge n. 448/1998. Fino al 31 dicembre 1998, la quota di indennità di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale era pagata dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. Dal 1° gennaio 1999, invece, sono i soggetti utilizzatori a dover corrispondere l'indennità ai giovani, anche per la parte prima a carico degli Uffici del Lavoro.

Le somme anticipate vengono poi conguagliate in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. L'obbligo di anticipazione riguarda tutti i soggetti utilizzatori, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno personale dipendente.

Per semplificare gli adempimenti, l'INPS, d'intesa con il Ministero, rimborsa anche ai soggetti utilizzatori senza dipendenti le somme anticipate a titolo di indennità ex legge n. 451/1994 e n. 52/1998. La circolare specifica inoltre che le somme anticipate possono essere portate in compensazione con il modello F24.

Le somme anticipate sono successivamente rimborsate all'Istituto trimestralmente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, previa rendicontazione, con imputazione al Fondo per l'occupazione.

Adempimenti richiesti alle Sedi

Per assicurare la regolarità delle operazioni di conguaglio o rimborso, le Sedi INPS devono richiedere ai soggetti interessati:

  • copia dei progetti di inserimento approvati dalle Commissioni regionali per l'impiego;
  • il provvedimento di assegnazione dei giovani emesso dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

La circolare raccomanda anche di attivare le opportune sinergie con gli uffici provinciali del lavoro per le problematiche applicative che possano emergere.

Modalità operative per i soggetti con personale dipendente

Per i soggetti utilizzatori con personale dipendente, il conguaglio avviene utilizzando le posizioni contributive già in essere per i lavoratori dipendenti. A tali posizioni viene attribuito il codice di autorizzazione "9L", con il significato di datore di lavoro avente titolo al conguaglio delle indennità ex art. 15 L. 451/1994.

Nella compilazione del modello DM10/2 devono essere esposti:

  • l'importo dell'indennità di base ex art. 15 L. 451/1994, comprensiva dell'eventuale indennità ridotta per maternità, in un rigo in bianco del quadro D, preceduto dalla dicitura "indennità P.I.P. L. 451/94" e dal codice "R770";
  • l'eventuale indennità aggiuntiva per i piani di gemellaggio, in un rigo in bianco del quadro D, preceduta dalla dicitura "indennità aggiuntiva P.I.P. L. 451/94" e dal codice "R780";
  • il numero dei giovani neoinseriti, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, nella casella "n. Dipendenti", preceduto dal codice "P999".

Tale ultimo dato ha finalità esclusivamente statistica: non devono essere compilate le caselle relative a giornate, retribuzioni e somme a debito, e il numero dei soggetti impegnati nei piani non deve essere riportato nel quadro A.

Modalità operative per i soggetti senza personale dipendente

Per i soggetti utilizzatori che non hanno personale dipendente deve essere aperta un'apposita posizione contributiva con finalità esclusivamente statistica, alla quale vengono attribuiti CSC e codice ISTAT coerenti con l'attività esercitata, ad esempio consulente, professionista o autonomo.

Tale posizione è contraddistinta dal codice di autorizzazione "9M", che identifica la posizione per la richiesta di rimborso o conguaglio dell'indennità di cui alla legge n. 451/1994 relativa ai soggetti privi di personale dipendente.

Questi soggetti devono presentare mensilmente un modello DM10/2 secondo le stesse modalità previste per i soggetti con dipendenti, entro il termine di legge del giorno 16 del mese di scadenza, alla Sede INPS competente per territorio, ai fini del rimborso o della compensazione. Nell'ambito della riscossione unificata di tributi e contributi, le somme possono inoltre essere compensate tramite modello F24.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione contabile delle indennità esposte nel DM10/2 con i codici "R770" e "R780" sono istituiti due conti specifici:

  • GAU 30/78, per l'indennità dei piani di inserimento professionale di cui all'art. 15, comma 4, del D.L. n. 299/1994 e all'art. 81, comma 8, della legge n. 448/1998, conguagliate dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema del D.M. 5 febbraio 1969;
  • GAU 30/87, per l'indennità aggiuntiva relativa ai piani di cui all'art. 1, comma 6, del D.L. n. 4/1998 e all'art. 81, comma 8, della legge n. 448/1998, conguagliate dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema del D.M. 5 febbraio 1969.

Per le registrazioni contabili manuali si richiama il messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95". La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri è demandata alla Direzione generale.

Punti principali

Disciplina e ambito dei P.I.P.

I Piani di inserimento professionale sono disciplinati dall'art. 15 della legge n. 451/1994 e dalle successive modifiche introdotte dal D.L. n. 510/1996 e dal D.L. n. 4/1998, convertito dalla legge n. 52/1998. La circolare ne richiama la funzione di politica attiva per giovani disoccupati e ne sintetizza il quadro normativo di riferimento.

Condizioni di attuabilità e destinatari

I P.I.P. sono attuabili nelle aree degli obiettivi 1 e 2 dei regolamenti CEE e nelle zone a rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro individuate dai decreti ministeriali richiamati. Riguardano giovani tra 19 e 32 anni, elevati a 35 per i disoccupati iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di collocamento. È prevista anche l'attività presso imprese industriali non operanti nei territori agevolati, nell'ambito dei piani di gemellaggio.

Funzionamento e iter procedurale

I piani sono realizzati tramite progetti esecutivi redatti da associazioni datoriali o ordini/collegi professionali, inseriti in convenzioni quadro con le Agenzie regionali per l'impiego e approvati dalle Commissioni regionali per l'impiego. L'iter comprende stipula delle convenzioni, predisposizione dei progetti, approvazione e inserimento del giovane. La chiamata può essere nominativa secondo i criteri fissati dalle CRI.

Durata, impegno orario e indennità

La partecipazione non può superare 80 ore mensili per un massimo di 12 mesi. È prevista un'indennità di L. 7.500 per ogni ora di formazione e di attività prestata. È inoltre possibile un'attività formativa aggiuntiva a carico del soggetto utilizzatore oltre alle 80 ore previste, al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Natura del rapporto e casi particolari

L'utilizzazione nei P.I.P. non costituisce rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. Il diritto all'indennità è collegato alla effettiva partecipazione al progetto, salvo le eccezioni previste per malattia, maternità e ferie. Al termine del percorso il soggetto utilizzatore può assumere il giovane con contratto di formazione e lavoro o apprendistato nella stessa area professionale.

Piani interregionali con gemellaggio

Per le attività svolte presso imprese del settore industriale non operanti nelle aree obiettivo 1 e 2, in presenza di patti di gemellaggio tra aree di provenienza e di destinazione, è prevista un'indennità aggiuntiva di L. 800.000 mensili per vitto e alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione, e un'integrazione di L. 200.000 a carico dell'imprenditore ospitante, oltre all'indennità base.

Malattia, maternità e ferie

In caso di malattia documentata l'indennità non viene sospesa; in mancanza di documentazione, invece, è sospesa. Alla giovane in maternità spetta l'astensione obbligatoria con indennità pari all'80% di quella di inserimento, con onere a carico del Fondo per l'occupazione. Per gli inserimenti superiori a sei mesi è riconosciuto un periodo di due settimane di interruzione con fruizione dell'indennità.

Modalità di pagamento dal 1° gennaio 1999

Dal 1° gennaio 1999 i soggetti utilizzatori devono corrispondere l'indennità anche per la quota prima a carico degli Uffici del lavoro, in forza dell'art. 81, comma 8, della legge n. 448/1998. Le somme anticipate sono conguagliate in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS; il meccanismo vale anche per i soggetti privi di personale dipendente, con possibilità di compensazione tramite modello F24. Il Ministero rimborsa trimestralmente all'Istituto le somme anticipate, previa rendicontazione.

Adempimenti documentali e controlli delle Sedi

Per consentire il conguaglio o il rimborso, le Sedi devono acquisire copia dei progetti di inserimento approvati dalle Commissioni regionali per l'impiego e del provvedimento di assegnazione dei giovani emesso dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. È richiamata la necessità di raccordo con gli uffici provinciali del lavoro per eventuali problematiche applicative.

Codici, denunce contributive e istruzioni operative

Per i soggetti con personale dipendente si utilizzano le posizioni contributive già esistenti, con attribuzione del codice di autorizzazione '9L'. Nella denuncia DM10/2 vanno esposte l'indennità base con codice 'R770', l'eventuale indennità aggiuntiva con codice 'R780' e il numero dei giovani con il codice 'P999' nei quadri B-C, senza indicare giornate, retribuzioni o somme a debito. Per i soggetti senza dipendenti si apre una posizione contributiva dedicata, con codice di autorizzazione '9M', e si presenta mensilmente il DM10/2 entro il giorno 16; le somme possono essere compensate anche con F24.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile delle indennità con codice 'R770' e 'R780' sono istituiti i conti GAU 30/78 e GAU 30/87. Per le registrazioni manuali si rinvia al messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente '1' e del codice documento '95'. La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri resta in capo alla Direzione generale.

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