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Circolare

Circolare numero 16 del 1-2-1999

SOMMARIO 1. Premessa.2. Soggetti destinatari della regolarizzazione in forma agevolata.3. Periodi contributivi regolarizzabili.4. Scadenze.5. Modalità di pagamento e tabella per determinare gli importi delle rate. 6. Estinzione degli interessi 7. Sgravi e Fiscalizzazione. 8. Provvedimenti di esecuzione in corso. 9. Contributi che hanno già formato oggetto di regolarizzazione ai sensi di precedenti condoni. 10. Estinzione dei crediti, per contributi o premi, di importo non superiore a lire 50.000. 11. Modulistica. 12. Disposizioni operative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la sanatoria contributiva per il settore agricolo prevista dall’art. 76 della legge n. 448/1998, con indicazione dei soggetti ammessi, dei periodi regolarizzabili, delle scadenze e delle modalità di pagamento. Sono chiariti gli effetti della regolarizzazione: estinzione di somme aggiuntive, interessi, sanzioni civili e amministrative, estinzione di reati connessi e sospensione delle azioni esecutive. Vengono inoltre disciplinati i rapporti con precedenti condoni, le istruzioni per il calcolo degli importi, l’uso del modello F24 e la modulistica da presentare, con specifiche differenze tra aziende agricole e posizioni dei lavoratori autonomi.

Regolarizzazione agevolata dei contributi agricoli ex art. 76 L. 448/1998

Regolarizzazione agevolata dei contributi agricoli ex art. 76 L. 448/1998

La circolare disciplina la sanatoria contributiva prevista per il settore agricolo dall’art. 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, illustrandone presupposti, destinatari, termini, modalità di pagamento ed effetti. L’obiettivo è consentire la definizione agevolata delle posizioni debitorie contributive e assistenziali omesse fino al 1997, con estinzione delle sanzioni e sospensione delle azioni esecutive.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il comma 1 e il comma 2 dell’art. 76 della L. n. 448/1998, in vigore dal 1° gennaio 1999. La norma consente ai soggetti del settore agricolo di regolarizzare debiti per contributi e premi previdenziali e assistenziali omessi, relativi a periodi maturati fino a tutto il 1997, mediante:

  • domanda da presentare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • pagamento in 20 rate semestrali consecutive;
  • oppure pagamento in unica soluzione con valore attualizzato della quota capitale.

La circolare richiama inoltre i commi 230 e 232 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, rilevanti per l’estinzione dei reati e dei crediti di modesto importo.

Soggetti destinatari

Possono accedere alla regolarizzazione:

  • datori di lavoro agricolo;
  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con i rispettivi concedenti;
  • imprenditori agricoli a titolo principale;
  • concedenti a compartecipazione familiare e piccola colonia;
  • CM optanti.

La regolarizzazione riguarda sia omissioni di versamento su contributi già accertati, sia omissioni o irregolarità nelle denunce contributive. Per i datori di lavoro agricolo la possibilità si estende anche alle posizioni degli impiegati, non solo degli operai. La circolare precisa inoltre che possono fruire del beneficio anche soggetti finora sconosciuti all’ordinamento previdenziale agricolo, nonché soggetti censiti che dichiarino manodopera o periodi non ancora accertati e contribuenti che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete.

Per i lavoratori autonomi in agricoltura le cui domande di iscrizione o variazione siano ancora in definizione, la domanda di regolarizzazione è necessaria per accedere ai benefici, salvo il caso di domande tempestivamente presentate.

Periodi regolarizzabili

Sono condonabili i contributi e premi non prescritti maturati fino a tutto il 1997.

In particolare:

  • per i datori di lavoro agricolo: contributi dovuti fino al quarto trimestre 1997, anche se con scadenza naturale nel 1998;
  • per i lavoratori autonomi e i concedenti a compartecipazione familiare o piccola colonia: contributi dovuti fino a tutto il 1997, compresa l’ultima rata con naturale scadenza nel 1998.

Per i CM optanti, nelle avvertenze si precisa che i contributi regolarizzabili sono quelli maturati fino a tutto marzo 1997.

Scadenze

La circolare distingue due adempimenti:

  • presentazione della domanda di regolarizzazione agevolata, entro il 2 marzo 1999, con eventuali denunce obbligatorie omesse;
  • pagamento della prima rata o dell’intero debito, entro il 31 maggio 1999.

Il termine del 2 marzo 1999 è qualificato come ordinatorio: le domande sono considerate utilmente presentate anche se pervengono entro il 31 maggio 1999. Il 31 maggio 1999 resta invece termine tassativo per il pagamento.

Modalità di pagamento

Il debito può essere definito:

  • in unica soluzione, entro il 31 maggio 1999, con pagamento attualizzato al tasso legale del 2,5% annuo della quota capitale corrispondente alle 20 rate semestrali; a tal fine si applica il coefficiente 0,8975929548;
  • in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, con prima scadenza al 31 maggio 1999 e seconda al 30 novembre 1999, poi con scadenza 31 maggio/30 novembre negli anni successivi.

Le rate successive alla prima sono gravate da interessi dell’1% annuo per il periodo di differimento, decorrenti dalla data di scadenza della prima rata. Le scadenze che cadono in giorno festivo slittano al primo giorno non festivo successivo.

Il pagamento della soluzione unica o della prima rata avviene tramite modello F24. Gli importi vanno arrotondati alle mille lire superiori o inferiori in funzione della frazione, sopra o sotto le 500 lire.

La circolare riporta anche una tabella di coefficienti per il calcolo delle 20 rate semestrali, con valori crescenti da 0,05000 per la prima rata a 0,05475 per la ventesima.

Effetti della regolarizzazione

La regolarizzazione produce effetti estintivi rilevanti:

  • estinzione delle obbligazioni per somme aggiuntive, interessi e sanzioni civili non ancora pagate, inclusa la sanzione una tantum prevista dalla L. n. 662/1996;
  • estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi;
  • estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative e altri oneri accessori connessi a violazioni delle norme sul collocamento, sulla denuncia e sul versamento contributivo;
  • non applicazione delle disposizioni dell’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. n. 338/1989, in tema di mantenimento degli sgravi e della fiscalizzazione.

La circolare aggiunge che, in caso di pagamento entro il 31 maggio 1999, si determina anche l’estinzione degli eventuali interessi legali dovuti ai sensi dell’art. 1282 c.c. e dell’art. 53 del R.D.L. n. 1827/1935, ove richiamati.

Sospensione delle azioni esecutive

Per effetto della domanda di regolarizzazione, i provvedimenti di esecuzione in corso sono sospesi in qualsiasi fase o grado, ma la sospensione è subordinata al puntuale pagamento delle somme alle scadenze previste.

La circolare specifica che tra le procedure esecutive rientrano anche quelle promosse dai concessionari per il recupero dei contributi iscritti nei ruoli di "emissione novembre 1994". In tali casi le sedi devono inviare con urgenza ai concessionari le note di sospensione o il provvedimento di discarico amministrativo, a seconda che il pagamento sia parziale o totale.

Regolarizzazioni precedenti e debiti residui

Il comma 2 dell’art. 76 consente di corrispondere, con le medesime modalità e termini, anche i contributi già oggetto di precedenti procedure agevolate in agricoltura, per la parte rimasta insoluta alla data del 1° gennaio 1999.

Ai fini del calcolo del debito residuo:

  • dalla somma versata vanno sottratti gli interessi di differimento, considerati acquisiti dall’Istituto;
  • il residuo va imputato ai contributi più remoti e, se previsto dalla procedura originaria, alle somme aggiuntive ridotte in misura proporzionale;
  • per il debito eventualmente residuo occorre presentare una nuova domanda di condono e procedere ai versamenti richiesti.

La circolare chiarisce che nelle ipotesi di precedente condono per omessa denuncia, le denunce già presentate non devono essere ripresentate.

Crediti di importo non superiore a lire 50.000

La circolare richiama anche il comma 232 dell’art. 1 della L. n. 662/1996, secondo cui i crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, si intendono estinti con accessori e sanzioni, senza riscossione. Sul punto viene rinviato alle precedenti istruzioni già fornite.

Modulistica e adempimenti operativi

Viene prevista apposita modulistica per la domanda di regolarizzazione, con avvertenze e prospetti distinti a seconda della categoria di contribuzione.

Per i modelli sono previste domande separate:

  • per ciascuna categoria di contribuzione;
  • per ogni Comune di contribuzione;
  • per ogni azienda condotta nello stesso Comune.

La domanda deve contenere i dati del contribuente, i codici identificativi, l’indicazione delle posizioni oggetto di regolarizzazione e la documentazione allegata. Per le aziende tenute al DM10/2 è predisposto un modulo specifico, da riprodurre localmente dalle strutture periferiche. I moduli e le avvertenze sono disponibili sia su intranet sia sul sito internet dell’Istituto.

Le strutture periferiche sono tenute a dare massima divulgazione alla procedura, ad attivare punti cliente per assistenza e ricezione domande e a coordinarsi con le sedi regionali, che svolgono funzioni di impulso e supporto.

Punti principali

Ambito soggettivo e periodi sanabili

Possono accedere alla regolarizzazione agevolata i datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli imprenditori agricoli a titolo principale, i concedenti a compartecipazione familiare e piccola colonia, nonché i CM optanti. La sanatoria riguarda omissioni contributive già accertate o omissioni/irregolarità nelle denunce. Sono regolarizzabili i contributi e premi non prescritti maturati fino a tutto il 1997: per i datori di lavoro agricolo fino al quarto trimestre 1997; per i lavoratori autonomi e i concedenti fino a tutto il 1997, compresa l’ultima rata con scadenza naturale nel 1998. Per i datori di lavoro agricolo la regolarizzazione comprende anche le posizioni relative agli impiegati.

Termini per domanda e pagamento

Il termine ordinario per la presentazione della domanda è fissato al 2 marzo 1999, ma la circolare precisa che tale termine è da considerarsi ordinatorio e che le domande possono essere presentate fino al 31 maggio 1999, termine ultimo tassativo per il versamento della prima rata o dell’intero debito. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 maggio 1999 sia in caso di soluzione unica sia in caso di rateazione.

Modalità di pagamento e calcolo delle somme

Il debito può essere estinto in unica soluzione, mediante pagamento attualizzato al tasso legale del 2,5% annuo della quota capitale corrispondente alle venti rate semestrali, applicando il coefficiente 0,8975929548, oppure in 20 rate semestrali consecutive di pari importo. La prima rata scade il 31 maggio 1999, la seconda il 30 novembre 1999 e le successive seguono il calendario 31 maggio/30 novembre; le scadenze che cadono di giorno festivo sono prorogate al primo giorno non festivo. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi dell’1% annuo per il periodo di differimento. Gli importi vanno arrotondati alle mille lire, per eccesso o difetto a seconda che la frazione sia pari o superiore a 500 lire.

Effetti della regolarizzazione

La regolarizzazione estingue le obbligazioni per somme aggiuntive, interessi e sanzioni civili non ancora pagate, compresa la sanzione una tantum richiamata dalla legge n. 662/1996. Estingue inoltre i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative e altri oneri accessori connessi alle violazioni in materia di collocamento, denuncia e versamento contributivo. La circolare richiama anche la sospensione dei provvedimenti esecutivi in corso, subordinata al puntuale pagamento delle somme dovute alle scadenze previste.

Sgravi, fiscalizzazione e procedure esecutive

In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni dell’art. 6, commi 9 e 10, del D.L. n. 338/1989, relativo al mantenimento di sgravi e fiscalizzazione. I procedimenti esecutivi in corso sono sospesi per effetto della domanda, ma la sospensione resta subordinata al corretto pagamento delle rate. La circolare precisa che tra le procedure esecutive sospendibili rientrano anche quelle promosse dai concessionari per ruoli "emissione novembre 1994".

Precedenti regolarizzazioni e debiti residui

Possono essere regolarizzati anche i contributi già oggetto di precedenti procedure agevolate, limitatamente alla parte di debito rimasta insoluta alla data di entrata in vigore della L. n. 448/1998, ossia il 1° gennaio 1999. Ai fini del calcolo del residuo si scomputano prima gli interessi di differimento; il residuo viene imputato ai contributi più remoti e, se previsto dalla precedente procedura, alle somme aggiuntive ridotte in misura proporzionale. Se permane un debito, occorre presentare una nuova domanda di condono e procedere ai versamenti dovuti; le denunce già presentate in un precedente condono non vanno ripresentate.

Domanda, modulistica e istruzioni operative

La circolare disciplina la modulistica per le diverse categorie di contribuenti, con domande distinte per categoria di contribuzione e per Comune/azienda. Per le aziende tenute al modello DM10/2 è previsto un fac-simile specifico. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente, i codici contributivi, l’indicazione delle posizioni oggetto di regolarizzazione e gli eventuali allegati relativi alle denunce omesse o corrette. Le strutture periferiche devono riprodurre e distribuire i moduli, coordinandosi con le Sedi regionali e garantendo assistenza ai contribuenti.

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