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Circolare

Circolare numero 15 del 29-1-1999

minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori; lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30/4/1970, n. 602; retribuzioni convenzionali in genere; rapporti di lavoro a tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare; lavoratori a domicilio; limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi; quota di retribuzione soggetta nell'anno 1999 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14/11/1992, n. 438; aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile; valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2/9/1997, n. 314). regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1999; indennità di cassa.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 1999, i minimali retributivi e contributivi da assumere ai fini previdenziali e assistenziali, alla luce della variazione Istat dell'1,8%. Vengono richiamati il principio della retribuzione minima imponibile ex D.L. n. 338/1989 e le regole applicabili in caso di pluralità di contratti collettivi, oltre ai minimali specifici per cooperative, lavoro a domicilio, part-time, settori con orario non superiore a quattro ore, accredito contributivo, massimale contributivo, fringe benefit e altri importi esclusi da reddito di lavoro dipendente. Sono inoltre disciplinate la regolarizzazione delle differenze per gennaio 1999 e l'assoggettamento contributivo dell'indennità di cassa dal 1° gennaio 1999.

Minimali di retribuzione e basi contributive per il 1999

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e aggiornamenti contributivi 1999

La circolare definisce, per il periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1999, i nuovi valori minimi retributivi e contributivi da applicare ai fini della previdenza e dell'assistenza sociale. Il documento coordina la disciplina generale della retribuzione imponibile con i minimali specifici per categorie particolari di lavoratori e con gli ulteriori valori che incidono sul calcolo dei contributi e sull'accredito contributivo.

Quadro normativo di riferimento

La base retributiva imponibile non può essere inferiore ai livelli stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oppure da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. In caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, rileva quello stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

La circolare richiama inoltre il principio secondo cui anche i datori di lavoro che non aderiscano, neppure di fatto, alla disciplina collettiva sono tenuti, ai fini contributivi, a rispettarne i trattamenti retributivi. Per trattamenti retributivi si intendono quelli derivanti dai vari istituti contrattuali che incidono sulla retribuzione.

Minimali di retribuzione giornaliera per il 1999

La disciplina della retribuzione minima imponibile non sostituisce i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che continuano a essere rivalutati annualmente in base all'aumento dell'indice medio del costo della vita rilevato dall'Istat, con arrotondamento alle dieci lire per eccesso. Per il 1999, sulla base della variazione percentuale Istat dell'1,8%, il trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari a Lire 710.250 (Euro 366,81).

Da tale valore discende il minimale giornaliero generale di Lire 67.474 (Euro 34,85), corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile. La circolare precisa che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile ex art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 sia ai minimali di retribuzione giornaliera previsti dalla disciplina previgente.

Lavoratori soci di società e organismi cooperativi

Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e dei loro organismi associati soggetti al D.P.R. n. 602/1970, il minimale di retribuzione giornaliera varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni. Considerato l'aumento Istat dell'1,8%, il minimale già fissato al 1° gennaio 1998 in Lire 36.800 viene rivalutato per il 1999 a Lire 37.470 (Euro 19,35).

Tale importo risulta superiore al limite del 5% del trattamento minimo mensile di pensione previsto dall'art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, pari a Lire 35.513 (Euro 18,34). Per effetto di ciò, la retribuzione giornaliera da assumere per i soci di cooperative è fissata per il 1999 in Lire 37.470 (Euro 19,35).

La circolare estende l'adeguamento percentuale anche alle retribuzioni convenzionali determinate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 602/1970 e a quelle stabilite ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, ove non determinate nell'anno precedente. Il salario convenzionale ex art. 4, fissato per il 1998 in Lire 36.430, risulta rivalutato a Lire 37.086 (Euro 19,15), ma, essendo inferiore al minimale di Lire 37.470, viene adeguato a tale valore.

Retribuzioni convenzionali in genere

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975, le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all'adeguamento periodico mediante applicazione dell'aliquota Istat, con l'eccezione di quelle determinate o modificate nell'anno precedente. Per il 1999 la rivalutazione è pari all'1,8%.

La circolare precisa che tali retribuzioni non possono comunque essere inferiori ai limiti di retribuzione annualmente aggiornati ai sensi della legge n. 537/1981 e, in ogni caso, non possono scendere sotto il parametro minimo giornaliero di cui all'art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dall'art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, pari per il 1999 a Lire 35.513 (Euro 18,34). Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali, dopo l'adeguamento, devono essere confrontate con i limiti minimi vigenti per ciascuna categoria e, se inferiori, riallineate al valore minimo applicabile.

Rapporti di lavoro a tempo parziale, settori con orario fino a quattro ore e istruzione prescolare

Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della legge n. 863/1984, il D.L. n. 338/1989, con decorrenza 1° gennaio 1989, stabilisce il criterio per determinare il limite minimo di retribuzione oraria ai fini contributivi. La circolare rinvia alle istruzioni della circolare n. 68 del 10 aprile 1989 e riporta, in via esemplificativa, il seguente calcolo: (Lire 67.474) x 6 / 40 = Lire 10.121.

Per i settori di attività indicati dal comma 17 dell'art. 5 della legge n. 863/1984, ove non siano stati stipulati contratti a tempo parziale e l'occupazione non superi le quattro ore giornaliere, il parametro minimo è ridotto al 4% del trattamento minimo di pensione, pari per il 1999 a Lire 28.410 (Euro 14,67). Questo valore costituisce il cosiddetto "minimo dei minimi"; se i minimi risultanti dai criteri della legge n. 537/1981 sono superiori, si applicano quelli più elevati.

La circolare precisa inoltre che il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per il personale giornalistico con qualifica di professionista o pubblicista, titolare di rapporto subordinato come collaboratore o corrispondente e con attività svolta per meno di quattro ore giornaliere, si applica per effetto del D.M. 8 novembre 1986.

Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio, il minimale di retribuzione giornaliera varia anch'esso in relazione all'aumento dell'indice del costo della vita, con arrotondamento alle dieci lire per eccesso. Poiché il valore era pari a Lire 36.800 dal 1° gennaio 1998, la rivalutazione dell'1,8% porta il minimale per il periodo di paga in corso al 1° gennaio 1999 a Lire 37.470 (Euro 19,35).

Anche per questa categoria, in applicazione dell'art. 7 della legge n. 638/1983, il limite deve essere ragguagliato a Lire 67.474 (Euro 34,85). La circolare ricorda inoltre che per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del D.L. n. 338/1989 in materia di retribuzione minima imponibile.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, previsto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 638/1983, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione. Rapportato al trattamento minimo di Lire 710.250, tale limite per il 1999 è pari a una retribuzione settimanale di Lire 284.100 (Euro 146,73).

Aliquota aggiuntiva dell'1% sulla prima fascia di retribuzione pensionabile

L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 prevede, per i regimi pensionistici con aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 1999 la prima fascia è determinata in Lire 65.280.000 (Euro 33.714,31) annue, pari a Lire 5.440.000 (Euro 2.809,53) mensili.

La circolare richiama le precedenti istruzioni applicative già diffuse con le circolari n. 298 del 30 dicembre 1992, n. 151 del 7 luglio 1993 e n. 178 del 12 novembre 1996.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Per i nuovi iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato dell'1,8%, è pari per il 1999 a Lire 141.991.000 (Euro 73.332,23).

Importi esclusi da reddito di lavoro dipendente

Per il 1999 restano invariati gli importi esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997. La circolare elenca, tra gli altri:

  • erogazioni liberali: tetto Lire 500.000 (Euro 258,23);
  • valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa: Lire 10.240 (Euro 5,29);
  • fringe benefit: tetto Lire 500.000 (Euro 258,23);
  • indennità di trasferta in Italia: Lire 90.000, 60.000 e 30.000 per indennità intera, 2/3 e 1/3;
  • indennità di trasferta all'estero: Lire 150.000, 100.000 e 50.000 per indennità intera, 2/3 e 1/3;
  • indennità di trasferimento Italia: tetto Lire 3.000.000 (Euro 1.549,37);
  • indennità di trasferimento estero: tetto Lire 9.000.000 (Euro 4.648,11).

Per la materia la circolare rinvia alle precedenti istruzioni di prassi, in particolare alla circolare n. 263 del 24 dicembre 1997 e alla circolare n. 104 del 14 maggio 1998 per le indennità sostitutive della mensa.

Regime di decontribuzione delle erogazioni di secondo livello

Per l'anno 1999 l'importo massimo della decontribuzione prevista per le erogazioni disciplinate dai contratti collettivi di secondo livello, ai sensi dell'art. 6, lettera e), del D.Lgs. n. 314/1997 e della legge n. 135/1997, resta invariato al 2% della retribuzione annua, poiché non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di adeguamento.

Regolarizzazione delle differenze contributive per gennaio 1999

Le aziende che, nel versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1999, non abbiano potuto applicare subito le nuove disposizioni possono effettuare la regolarizzazione secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione deve essere eseguita entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Se emerge un debito contributivo, la differenza va maggiorata degli interessi al tasso legale del 2,5% dal 16 febbraio 1999 fino alla data del versamento, con utilizzo del codice "Q900" del modello DM10/2. Le regolarizzazioni oltre il termine restano soggette al regime sanzionatorio per i ritardati versamenti.

Per la compilazione del DM10/2 la circolare indica che le differenze tra retribuzioni imponibili vigenti al 1° gennaio 1999 e quelle già assoggettate a contribuzione per gennaio devono essere sommate alla retribuzione del mese in cui si effettua la regolarizzazione. Per gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970 è previsto l'uso della dicitura "Diff. Min." e del codice "M188" nei quadri B/C, con specifiche indicazioni nelle caselle retributive e con esclusione dei dati relativi a numero dipendenti e giornate.

Indennità di cassa

Dal 31 dicembre 1998 è cessato il regime di esclusione dal calcolo dei contributi previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 314/1997. Di conseguenza, dal 1° gennaio 1999 l'indennità di cassa e di maneggio denaro rientra nella previsione dell'art. 3 del medesimo decreto ed è assoggettata a contribuzione. La circolare precisa che risultano superate le precedenti indicazioni della circolare n. 104 del 14 aprile 1995 e che l'imposizione si applica alle indennità corrisposte dal 1999 e relative ai mesi da gennaio 1999 in poi.

Tabelle allegate e valori settoriali

La circolare riporta, in allegato, le tabelle con i limiti di retribuzione giornaliera per il 1999 per le principali categorie e settori, fra cui industria, pubbliche amministrazioni, artigianato, agricoltura, credito, assicurazioni, commercio, istruzione prescolare, assistenza sociale, attività di culto, spettacolo, giornalisti, pulizia e altri settori speciali.

Le tabelle distinguono anche i casi in cui i valori debbano essere adeguati al minimale generale di Lire 67.474 o al minimo dei minimi di Lire 28.410, nonché le ipotesi in cui non si applica l'adeguamento ex art. 7 della legge n. 638/1983, come nel settore dell'istruzione prescolare, per il quale restano fermi i minimali specifici rivalutati ai sensi della legge n. 537/1981.

Chiusura operativa

L'intero impianto della circolare mira a rendere omogenei i trattamenti contributivi per il 1999, coordinando i minimali di legge, le retribuzioni convenzionali, i limiti per l'accredito e i massimali contributivi con gli aggiornamenti Istat. Il documento fornisce inoltre le istruzioni operative per la regolarizzazione delle eventuali differenze di gennaio 1999 e per l'applicazione delle nuove regole su indennità di cassa e voci escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Punti principali

Retribuzione minima imponibile e contratti collettivi

La base di calcolo dei contributi non può essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria, rileva quello delle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva devono rispettare tali trattamenti retributivi ai fini contributivi.

Minimali giornalieri 1999 e rapporto con il trattamento minimo di pensione

Per il 1999, con rivalutazione dell'1,8%, il minimale giornaliero generale è fissato in Lire 67.474 (Euro 34,85), pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione (Lire 710.250, Euro 366,81). Per alcuni rapporti e settori si applicano ulteriori limiti, con il "minimo dei minimi" pari a Lire 28.410 (Euro 14,67) per specifiche fattispecie di lavoro a orario non superiore a quattro ore giornaliere.

Cooperative, retribuzioni convenzionali e lavoro a domicilio

Per i soci lavoratori di società e organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, il minimale giornaliero per il 1999 è pari a Lire 37.470 (Euro 19,35), superiore al limite del 5% del trattamento minimo di pensione. Lo stesso importo vale, dopo adeguamento, come salario convenzionale ex art. 4 del D.P.R. n. 602/1970. Le retribuzioni convenzionali in genere sono rivalutate dell'1,8% e comunque non possono scendere sotto Lire 35.513 (Euro 18,34), mentre per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero 1999 è anch'esso Lire 37.470 (Euro 19,35), poi ragguagliato al limite contributivo di Lire 67.474 (Euro 34,85).

Part-time, settori con orario fino a quattro ore e giornalisti

Per i contratti part-time il minimale orario contributivo continua a essere determinato con il criterio richiamato dalla circolare n. 68/1989; nell'esempio riportato, con orario normale di 40 ore settimanali, il calcolo porta a Lire 10.121. Per i settori di attività con non più di quattro ore giornaliere e senza contratto part-time, il minimo dei minimi è Lire 28.410 (Euro 14,67). La disciplina si applica anche al personale giornalistico con rapporto subordinato di collaboratore o corrispondente con orario inferiore a 4 ore giornaliere.

Accredito contributivo, prima fascia pensionabile e massimale

Il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione e, per il 1999, corrisponde a Lire 284.100 (Euro 146,73) settimanali. La prima fascia di retribuzione pensionabile per l'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992 è pari a Lire 65.280.000 (Euro 33.714,31) annue, cioè Lire 5.440.000 (Euro 2.809,53) mensili. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il contributivo è Lire 141.991.000 (Euro 73.332,23).

Importi esclusi da reddito di lavoro dipendente e decontribuzione

Per il 1999 restano invariati gli importi già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997 relativi a erogazioni liberali, mensa, fringe benefit, trasferte e trasferimenti. È confermato anche per il 1999 il tetto massimo di decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello nella misura del 2% della retribuzione annua, in assenza del decreto ministeriale di adeguamento.

Regolarizzazione gennaio 1999 e indennità di cassa

Le aziende che non abbiano applicato subito le nuove regole sui contributi per gennaio 1999 possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare, versando eventuali differenze con interessi legali al 2,5% dal 16 febbraio 1999. Sono fornite istruzioni specifiche per la compilazione del modello DM10/2. Inoltre, dal 1° gennaio 1999 l'indennità di cassa e di maneggio denaro rientra nella retribuzione imponibile e non è più esclusa ai fini contributivi.

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