Circolare numero 14 del 28-1-1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula di una convenzione, ai sensi della legge n. 311/1973, tra INPS e FIBA-CISL per la riscossione delle quote associative dei promotori dei servizi finanziari associati. Indica che la quota associativa viene versata insieme alla contribuzione obbligatoria tramite mod. F24, chiarisce che l’Istituto non assume obblighi di esazione coattiva né responsabilità verso terzi, e demanda alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio la gestione dei rapporti finanziari. Viene inoltre precisata la durata annuale tacitamente rinnovabile e il termine di disdetta, nonché il rinvio alle precedenti circolari per le modalità attuative, le iscrizioni iniziali e le revoche.
Convenzione INPS-FIBA CISL per la riscossione delle quote associative tramite mod. F24
Convenzione INPS-FIBA CISL per la riscossione delle quote associative tramite mod. F24
La circolare dà notizia della stipula di una convenzione tra INPS e FIBA-CISL, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione delle quote associative dovute dai promotori dei servizi finanziari associati. L’intervento disciplina i profili essenziali del rapporto convenzionale, le modalità di versamento, i limiti di responsabilità dell’Istituto, la gestione dei rapporti finanziari e la durata dell’accordo.
Ambito dell’accordo e soggetti interessati
La convenzione riguarda la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi aderente alla CISL e i promotori dei servizi finanziari associati tenuti al versamento della quota associativa annuale. L’INPS si limita a recepire e veicolare il versamento nell’ambito del meccanismo convenzionale previsto dalla legge n. 311/1973.
Modalità di riscossione e coordinamento con la contribuzione obbligatoria
La quota associativa stabilita annualmente dalla Federazione, anche eventualmente differenziata per provincia, deve essere versata dagli associati mediante modello F24. La circolare precisa che nello stesso modello viene versata anche la contribuzione obbligatoria calcolata e corrisposta secondo l’art. 2 della legge n. 233/1990; la quota associativa viene pertanto inserita nell’importo complessivo dovuto.
Limiti di responsabilità dell’Istituto
La convenzione stabilisce espressamente che all’INPS non compete alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative. Inoltre, l’Istituto non risponde verso terzi per conseguenze derivanti dall’applicazione degli atti convenzionali.
Rimborso spese e rapporti finanziari
Il rimborso spese che la organizzazione deve corrispondere all’INPS per l’espletamento del servizio è regolato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1245 del 16 settembre 1997. La gestione dei rapporti finanziari con la FIBA-CISL, compreso il rimborso dovuto, è affidata direttamente alla Sede Centrale – Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.
Durata, rinnovo e disdetta
La convenzione ha durata annuale ed è destinata a rinnovarsi tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da notificare entro il 30 giugno, vale a dire almeno sei mesi prima della scadenza.
Rinvio alle istruzioni precedenti
Per quanto riguarda le modalità operative della convenzione, l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e la disciplina delle revoche, la circolare rinvia alle precedenti circolari n. 248 del 23 novembre 1989, n. 16 del 16 gennaio 1990 e n. 205 del 1° ottobre 1998, nonché alle norme applicative già emanate in materia.
Punti principali
Stipula della convenzione con FIBA-CISL
L’INPS informa di aver stipulato, in applicazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, una convenzione con la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi aderente alla CISL per la riscossione delle quote associative dovute dai promotori dei servizi finanziari associati.
Modalità di versamento delle quote associative
Il contributo annuale stabilito dalla Federazione, anche se differenziato per provincia, viene versato dagli associati tramite mod. F24. Nello stesso modello confluisce anche la contribuzione obbligatoria calcolata e versata secondo l’art. 2 della legge n. 233/1990, con inserimento della quota associativa nell’importo totale da versare.
Limitazione degli obblighi dell’INPS
La convenzione precisa che all’Istituto non fanno carico obblighi di esazione coattiva delle quote associative e che non derivano responsabilità verso terzi dall’applicazione degli atti convenzionali.
Rimborso spese e gestione finanziaria
L’entità del rimborso spese dovuto dalla organizzazione all’INPS per l’espletamento del servizio è regolata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1245 del 16 settembre 1997. La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con la FIBA-CISL, compreso il rimborso spese, è affidata direttamente alla Sede Centrale – Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta delle parti da notificare almeno entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
Rinvio alle precedenti circolari per le modalità attuative
Per l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione, per la disciplina delle revoche e per le modalità attuative delle convenzioni, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nelle circolari n. 248 del 23 novembre 1989, n. 16 del 16 gennaio 1990 e n. 205 del 1° ottobre 1998.
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