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Circolare

Circolare numero 11 del 21-1-1999

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, i soggetti ultrasessantacinquenni non possono essere trattati come i minori esonerati da accertamento sanitario: se manca idonea documentazione, l’inabilità a proficuo lavoro deve essere sempre accertata dall’INPS. Vengono ribadite le regole già vigenti per maggiorenni di qualunque età, minori e casi di pagamento diretto o di autorizzazione su mod. ANF 42, precisando il ruolo obbligatorio dell’Ufficio sanitario di Sede e la necessità di documentazione aggiornata per i minori.

Assegno per il nucleo familiare e accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro per soggetti ultrasessantacinquenni e minorenni

Assegno per il nucleo familiare e accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro

La circolare affronta il tema dell’accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, con particolare riguardo ai soggetti ultrasessantacinquenni e ai minorenni. L’INPS ribadisce le regole già in vigore e chiarisce che l’età, da sola, non consente di escludere l’accertamento sanitario quando la documentazione prevista non sia disponibile o non sia idonea.

Ambito di applicazione e presupposti del diritto

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 6, della L. 153/1988, il diritto all’assegno per il nucleo familiare e l’aumento dei livelli reddituali, in presenza di maggiorenni, è subordinato al possesso di un preciso requisito medico-legale: l’impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi a un proficuo lavoro per infermità o difetto fisico o mentale. La circolare precisa che tale requisito, di natura esclusivamente biologica, consente di prescindere dal limite di età altrimenti previsto per figli ed equiparati.

Ultrasessantacinquenni: non esonero dall’accertamento

Per i soggetti ultrasessantacinquenni non è ammesso un trattamento diverso rispetto agli altri maggiorenni sprovvisti della documentazione idonea. La circolare esclude che possano essere considerati automaticamente fuori dall’arco della vita lavorativa e sottolinea che, in ambito INPS, non esiste un limite massimo di età oltre il quale venga meno l’obbligo contributivo per qualsiasi reddito da lavoro.

Quando manchi la documentazione comprovante lo stato di invalidità al 100 per cento rilasciata dalle Commissioni sanitarie competenti, oppure la copia autentica del certificato di pensione di inabilità a carico INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico INAIL, l’accertamento deve essere effettuato dagli Uffici sanitari delle Sedi dell’Istituto, su domanda corredata dalla certificazione medica di parte redatta sul mod. SS3/AF.

Documentazione non considerata idonea per gli ultrasessantacinquenni

La circolare precisa che non può essere considerata idonea, nel caso degli ultrasessantacinquenni, la certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 509/1988. Tale norma, infatti, li considera mutilati e invalidi solo ai fini dell’assistenza sociosanitaria e dell’indennità di accompagnamento; inoltre, per l’indennità di accompagnamento resta comunque necessario l’accertamento degli ulteriori requisiti sanitari previsti dalla L. 18/1980.

Pagamento diretto da parte dell’INPS e richieste di autorizzazione

L’INPS chiarisce che, nei casi di pagamento diretto dell’assegno per il nucleo familiare da parte dell’Istituto, l’accertamento dello stato di inabilità compete comunque all’INPS. La possibilità di erogazione diretta da parte del datore di lavoro è ammessa solo se la domanda è corredata della documentazione idonea, ferma restando la facoltà dell’Istituto di verificarla in ogni momento.

Nei casi di documentazione carente, nei casi di pagamento diretto richiesto all’INPS (come per lavoratori domestici, agricoli, pensionati, ecc.) e nelle richieste di autorizzazione su mod. ANF 42, la certificazione medica deve essere sempre esaminata dall’Ufficio Sanitario di Sede, che esprime il proprio giudizio medico-legale.

Minorenni e controlli sulla documentazione

Per i soggetti minorenni la circolare richiama le disposizioni già emanate e conferma che, anche in loro assenza di documentazione idonea o nei casi di pagamento diretto/istanza ANF 42, la certificazione medica va comunque sottoposta all’Ufficio Sanitario di Sede.

I medici sono invitati a verificare la data dell’accertamento delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età e, in presenza di patologie presumibilmente evolutive in senso migliorativo, a procedere ad autonomi accertamenti, anche in deroga al principio della durata quinquennale dell’autorizzazione.

Obblighi per i datori di lavoro

La circolare raccomanda ai datori di lavoro di non accettare documentazione sanitaria con data anteriore di oltre cinque anni rispetto alla presentazione della domanda. In tal caso il lavoratore deve presentare una documentazione aggiornata; se ciò non avviene, si dovrà richiedere l’autorizzazione dell’Istituto secondo le forme indicate.

Punti principali

Ultrasessantacinquenni: obbligo di accertamento sanitario

Per i soggetti ultrasessantacinquenni, ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, non è possibile prescindere dall’accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro. L’INPS ribadisce che, se il soggetto non dispone della documentazione idonea (invalidità al 100% rilasciata dalle Commissioni competenti, pensione di inabilità INPS o rendita INAIL per inabilità permanente assoluta), l’accertamento medico-legale deve essere effettuato dalla Sede competente.

Non assimilabilità ai minori e irrilevanza della sola età

La circolare esclude che gli ultrasessantacinquenni possano essere assimilati ai minori ai fini dell’esonero dall’accertamento sanitario. Il Ministero della Sanità ha ribadito che tali soggetti non sono valutabili percentualmente, ma sono riconosciuti invalidi solo in base alle difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti propri dell’età. L’INPS precisa inoltre che non esiste un limite massimo di età che faccia cessare l’obbligo contributivo per redditi da lavoro.

Ruolo dell’INPS e dei medici legali

L’accertamento del diritto compete all’INPS, che lo svolge tramite i propri medici del ruolo medico-legale. I medici possono definire i casi dopo visita diretta oppure sulla base della documentazione sanitaria agli atti, assumendosi comunque la responsabilità del giudizio. Anche quando il datore di lavoro anticipa il pagamento dell’assegno, se manca documentazione idonea l’Ufficio Sanitario della Sede INPS deve effettuare l’accertamento.

Casistica in cui l’Ufficio sanitario deve sempre esprimersi

Nei casi di documentazione insufficiente, nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS (ad esempio lavoratori domestici, agricoli, pensionati) e nelle richieste di autorizzazione su mod. ANF 42, la certificazione medica allegata deve essere sempre esaminata dall’Ufficio Sanitario di Sede, che esprime il proprio giudizio. La documentazione medica richiamata dalle circolari precedenti può esonerare dalla certificazione medica di parte, ma non dall’esame medico-legale dell’Ufficio sanitario.

Minorenni: conferma delle regole e aggiornamento della documentazione

Per i soggetti minorenni si confermano le disposizioni già emanate: anche in questo caso, se manca documentazione idonea oppure nei casi di pagamento diretto INPS o di autorizzazione su mod. ANF 42, la certificazione medica deve essere esaminata dall’Ufficio Sanitario di Sede. I medici devono verificare la data di accertamento delle difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età e, se vi sono patologie probabilmente evolutive in senso migliorativo, effettuare autonomi accertamenti anche derogando alla durata quinquennale dell’autorizzazione. I datori di lavoro non devono accettare documentazione con data anteriore di oltre cinque anni rispetto alla domanda; in caso contrario il lavoratore deve presentare documentazione aggiornata oppure si richiede l’autorizzazione dell’Istituto.

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