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Sentenza

Sentenza n. 2555/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza n. 12495/2024 emessa dal T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 7691/2022, pubblicata in data 19/06/2024, notificata in data 22/05/2025, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202511076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti e comportamento esecutivo dell’Amministrazione relativi all’attuazione della sentenza del TAR Lazio n. 12495/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 12495/2024, passata in giudicato, che aveva accolto nei limiti della motivazione il ricorso contro la rideterminazione in senso deteriore del punteggio della prova scritta del concorso per la classe A042, con conseguente esclusione dalla prova orale. Ha dedotto l’integrale inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto l’attribuzione del punteggio di 72/100, l’inserimento nella graduatoria di merito, l’immissione in ruolo, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora. L’Amministrazione ha documentato di avere già dato esecuzione alla sentenza prima della proposizione del ricorso, inserendo il ricorrente nella graduatoria alla posizione 15 bis con 154,50 punti, convocandolo alle procedure di immissione in ruolo, assegnandogli la provincia e la sede di servizio da lui indicate e consentendogli di prendere servizio dal 1° settembre 2025. Dopo l’avviso del Collegio sulla possibile inammissibilità o improcedibilità, il ricorrente ha riconosciuto l’avvenuta esecuzione, ma ha modificato la domanda chiedendo il riconoscimento dell’immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall’anno scolastico 2022/2023.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’Amministrazione aveva già eseguito la sentenza prima dell’instaurazione del giudizio e nei limiti dell’oggetto del giudicato: aveva attribuito al ricorrente la posizione in graduatoria e lo aveva immesso in ruolo con presa di servizio dal 1° settembre 2025. La domanda originaria di ottemperanza non poteva quindi essere esaminata nei termini prospettati. È stata inoltre dichiarata inammissibile la modifica della domanda contenuta nella memoria, perché comportava un mutamento dell’oggetto del giudizio e introduceva una richiesta di cognizione di merito incompatibile con la natura del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha altresì rilevato che il ricorrente era stato parte attiva della procedura esecutiva e conosceva gli atti adottati dall’Amministrazione, ma nel ricorso aveva omesso di menzionarli, affermando invece l’inerzia amministrativa. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Prevede la possibilità di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per rendere alle parti l’avviso della possibile definizione in rito del ricorso per intervenuta esecuzione della sentenza e consentire il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza presuppone una mancata o inesatta esecuzione del giudicato; se l’amministrazione ha già adottato, prima della proposizione del ricorso, gli atti necessari a conformarsi alla sentenza nei limiti oggettivi del giudicato, il ricorso è inammissibile.
  • Nel giudizio di ottemperanza non è ammissibile modificare, con una memoria successiva, l’oggetto e la causa petendi della domanda introducendo una pretesa nuova, come il riconoscimento di una diversa decorrenza giuridica ed economica dell’immissione in ruolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può essere investito, mediante modifica della domanda, di una cognizione di merito estranea ai limiti del giudicato da eseguire e incompatibile con la funzione propria del giudizio di ottemperanza.
  • La parte che chiede l’ottemperanza deve rappresentare correttamente gli atti già adottati dall’amministrazione e lo stato dell’esecuzione; l’omessa indicazione di provvedimenti conosciuti dal ricorrente e l’allegazione non veritiera dell’inerzia amministrativa impediscono di configurare validamente l’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereAbuso del diritto e del processo

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