Cassazione Penale, Ordinanza n. 29130/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Napoli aveva applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena per i reati contestati in continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. e per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie e relativa aggravante. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto di lesioni volontarie e dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p., sostenendo che tale aggravante non potesse ritenersi configurabile ovvero dovesse essere assorbita nel reato di cui all'art. 337 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che l'aggravante prevista dall'art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p. è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando questo concorra con il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Conseguentemente, non ha ravvisato l'errore di diritto dedotto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del rito di applicazione della pena concordata definita dal Tribunale
art. 81 c.p.
richiamato per la continuazione tra i reati oggetto di patteggiamento
art. 337 c.p.
reato di resistenza a pubblico ufficiale indicato come titolo di reato concorrente
art. 582 c.p.
reato di lesioni personali volontarie contestato
art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p.
aggravante ritenuta configurabile anche quando le lesioni volontarie concorrono con il reato di resistenza a pubblico ufficiale
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'aggravante prevista per le lesioni personali volontarie può operare anche quando il fatto concorre con il reato di resistenza a pubblico ufficiale; il concorso tra i due illeciti non determina di per sé l'assorbimento dell'aggravante.
- In sede di legittimità, la censura che contesti la qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando si fonda su una ricostruzione incompatibile con un orientamento già consolidato della Corte di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa in favore della Cassa delle ammende.
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