Cassazione Penale, Sentenza n. 33650/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, con riferimento ai titoli cautelari residui, la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip. Gli venivano contestati, da un lato, la partecipazione a un'associazione per delinquere, con attribuzione del ruolo di organizzatore o capo promotore e con l'aggravante della finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa; dall'altro, plurime frodi informatiche e truffe, anche tentate, commesse in concorso, nonché accessi abusivi a sistemi informatici. La difesa ha dedotto: l'assenza di elementi idonei a dimostrare il ruolo qualificato nell'associazione; l'erronea e apodittica applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sia quanto al profilo oggettivo sia quanto alla consapevolezza individuale dell'indagato; l'insussistenza o diversa qualificazione degli accessi abusivi e delle frodi informatiche; l'omessa valutazione delle contestazioni difensive relative alla gravità indiziaria e alla compartecipazione ai singoli delitti-fine; nonché l'insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e sull'inidoneità degli arresti domiciliari. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi al ruolo di organizzatore, in presenza di plurimi elementi indicativi di una posizione gestionale autonoma e qualificata. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure concernenti il profilo oggettivo dell'agevolazione mafiosa, ma fondata la doglianza relativa alla mancata dimostrazione della consapevolezza dell'indagato rispetto alla finalità agevolatrice. Ha inoltre ravvisato motivazione omessa o apparente sulla gravità indiziaria dei delitti contestati ai capi da 27 a 36.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alle imputazioni provvisorie relative al reato di accesso abusivo a sistema informatico di cui all'art. 615-ter cod. pen. nei capi da 27 a 36, da 52 a 56 e da 65 a 70, disponendo soltanto la formale scarcerazione per tali imputazioni, senza effettiva liberazione dell'indagato poiché permanevano altri titoli cautelari. Ha annullato con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli l'ordinanza limitatamente ai capi da 27 a 36, all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e, per effetto, alle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Ha rigettato il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
La qualità di organizzatore può essere riconosciuta anche a chi non occupi una posizione formalmente apicale, purché curi o rafforzi, con autonomia gestionale riconoscibile nel sodalizio, una branca dell'attività associativa o predisponga mezzi e modalità esecutive dei reati-fine.
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e richiede, per il concorrente non animato personalmente da tale finalità, la consapevolezza dell'altrui scopo agevolatore. Tale consapevolezza non può essere desunta dal mero sospetto o dal solo rapporto di parentela o affinità.
art. 615-ter c.p.
Nel procedimento cautelare esaminato il Tribunale aveva ritenuto configurabile il concorso tra accesso abusivo e reati di frode, ma aveva escluso le aggravanti relative all'interruzione del sistema informatico e all'accesso a un sistema di interesse pubblico; in assenza delle aggravanti a effetto speciale, il reato non costituiva autonomo titolo cautelare.
art. 640-ter c.p.
Le contestazioni relative alla frode informatica aggravata sono rimaste tra i titoli cautelari oggetto di nuovo esame, mentre la richiesta di riqualificazione in indebita utilizzazione di carte di pagamento è stata dichiarata inammissibile perché nuova e implicante accertamenti di fatto.
art. 493-ter c.p.
La prospettata riqualificazione dei fatti nella fattispecie di indebita utilizzazione di carte di pagamento non è stata esaminata nel merito, essendo stata dedotta per la prima volta in cassazione e richiedendo valutazioni riservate al giudice di merito.
art. 273 c.p.p.
La gravità indiziaria deve essere verificata anche con riguardo alla partecipazione individuale dell'indagato ai singoli delitti-fine.
art. 292 c.p.p.
L'ordinanza cautelare deve motivare in modo effettivo e individualizzato sui presupposti della misura.
art. 309 c.p.p.
Il Tribunale del riesame deve confrontarsi con le censure specifiche dedotte dalla difesa e non può limitarsi a una motivazione apparente o al rinvio generico all'ordinanza genetica.
art. 606 c.p.p.
È censurabile in cassazione la motivazione omessa, apparente, contraddittoria o manifestamente illogica sui punti sottoposti al giudice del riesame.
art. 275 c.p.p.
La scelta della custodia cautelare in carcere deve essere sorretta da una motivazione specifica sull'inidoneità delle misure meno afflittive; nel caso concreto il relativo motivo è rimasto assorbito dall'annullamento con rinvio.
art. 59 c.p.
Gli effetti delle circostanze aggravanti si applicano al concorrente che ne abbia conoscenza; tale regola è stata richiamata per la comunicazione dell'aggravante soggettiva di agevolazione mafiosa.
art. 626 c.p.p.
In caso di annullamento senza rinvio relativo a uno specifico titolo cautelare, la cancelleria deve effettuare la comunicazione al Procuratore generale.
art. 94 disp. att. c.p.p.
La Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti in relazione alla permanenza dello stato cautelare.
Massime di principio
- La qualità di organizzatore di un'associazione per delinquere può essere riconosciuta anche in assenza di una formale posizione apicale, quando il soggetto curi o rafforzi con autonomia gestionale una branca dell'attività associativa oppure predisponga mezzi e modalità esecutive dei reati-fine.
- L'aggravante della finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa ha natura soggettiva e richiede una puntuale verifica dell'elemento psicologico: per il concorrente non personalmente animato dalla finalità agevolatrice occorre provare la consapevolezza dell'altrui scopo.
- La consapevolezza della finalità agevolatrice mafiosa non può essere desunta dal mero sospetto né dal solo rapporto di parentela o affinità con soggetti collegati all'associazione mafiosa; sono necessari specifici elementi di contesto riferibili al singolo concorrente.
- L'agevolazione mafiosa può riguardare la condotta del partecipe a un'associazione per delinquere semplice che svolga una funzione strumentale a vantaggio di un'associazione mafiosa, anche quando non sia provata la diretta confluenza dei profitti nell'associazione mafiosa, purché sia dimostrata la sinergia funzionale e la finalità di rafforzarne il controllo o il radicamento.
- Il giudice del riesame deve esaminare le contestazioni specifiche relative alla gravità indiziaria e alla compartecipazione dell'indagato ai singoli delitti-fine; il richiamo generico all'ordinanza genetica o all'ammissione di responsabilità per alcune condotte non sostituisce una motivazione individualizzata.
- Un motivo nuovo dedotto per la prima volta davanti alla Corte di cassazione è inammissibile; lo è inoltre la censura che richieda una nuova ricostruzione del fatto o una rivalutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito.
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