Sentenza n. 9771/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS-di prot. della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 31.05.2024, con cui è stata formalizzata l’inidoneità del ricorrente con esclusione dal <<Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 17 Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri>>, - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi inclusi tutti gli atti, i documenti ed i verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, e sulla cui base è stato formulato il giudizio di non idoneità; E PER L’ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all’Amministrazione di rinnovare l’intera procedura attitudinale per il ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione per gli accertamenti attitudinali che ha formalizzato l'inidoneità del candidato, disponendone l'esclusione dal concorso per la nomina di 17 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi i verbali e la documentazione della Commissione per gli accertamenti attitudinali. Ha inoltre chiesto misure cautelari e, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., il risarcimento del danno in forma specifica mediante rinnovazione dell'intera procedura attitudinale, nonché, in subordine, il risarcimento per perdita di chance. Il testo non espone specifici vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del difensore relativa alla sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del giudizio di inidoneità, né sono state valutate le domande cautelari e risarcitorie. Le spese di lite sono state compensate, ritenendo equo tale esito in ragione dell'andamento e dell'esito in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria, senza che il giudice ne esamini i presupposti, stante l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione della parte, resa tramite il difensore, di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame del merito delle censure e delle domande accessorie.
- Quando il giudizio si conclude per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione qualora l'andamento e l'esito in rito della controversia rendano tale soluzione equa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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