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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45194/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 11/01/2022 che aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP il 16/12/2021. Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.), rilevando che i fotogrammi visionati dalla polizia giudiziaria non dimostravano il possesso di arma, che l'esame "stub" era meramente indicativo e che l'arma era stata rinvenuta in un luogo non nella sua disponibilità; 2) la erronea applicazione dell'aggravante della "modalità mafiosa" (art. 416-bis.1 c.p.), ritenendola apodittica e non adeguatamente motivata; 3) l'errata valutazione delle esigenze cautelari (artt. 274, 275, 292 c.p.p.), sostenendo che non ricorrevano i presupposti per il pericolo di recidiva e che misure meno afflittive sarebbero state adeguate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: 1) sul primo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e logica: i fotogrammi (riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria), il rinvenimento della pistola in un box vicino all'abitazione del coindagato, il ritrovamento di cinque bossoli sul luogo dello scontro, la documentazione sanitaria che attestava ferite da arma da fuoco al ricorrente, le condizioni del motoveicolo con tracce ematiche e fori da proiettile, le intercettazioni e gli esiti positivi dello "stub" costituiscono indizi gravi e concordanti. La censura era meramente confutativa. 2) sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. può applicarsi anche senza dimostrare un'associazione: è sufficiente che la violenza o la minaccia evochino la forza intimidatrice tipica dell'organizzazione mafiosa; nel caso concreto il contesto criminoso, i collegamenti territoriali e la modalità esecutiva (disponibilità immediata di armi, dinamiche intimidatorie) giustificavano l'aggravante. 3) sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del pericolo di recidiva: per i delitti aggravati dalla normativa speciale operava la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, superabile solo con elementi specifici idonei a dimostrare che misure meno afflittive fossero sufficienti; nel caso non sussistevano tali elementi dato il quadro fattuale, i precedenti dell'indagato e la mancanza di fonti lecite di reddito. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'equa somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e ha disposto l'inoltro della sentenza al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma relativa al riesame della misura cautelare; nel caso il ricorso al riesame era stato rigettato e la Cassazione ha esaminato la legittimità dell'impugnazione solo nei limiti consentiti.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante della "modalità mafiosa" applicata anche senza prova di associazione: è sufficiente che la condotta evochi la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose; la Corte ha ritenuto sussistenti tali elementi per il contesto e la modalità esecutiva.

  • art. 648 cod. pen.

    Riguarda il reato di ricettazione contestato relativamente all'arma rinvenuta; la valutazione degli elementi indiziari è stata ritenuta coerente con l'accusa.

  • artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497

    Norme sulla detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo; la pistola sequestrata è stata contestata ai sensi di tale normativa insieme all'accertamento di ricettazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criterio di valutazione dell'insussistenza dei gravi indizi: la Cassazione può rilevarla solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; qui la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata.

  • artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen.

    Riguardano le misure cautelari e i presupposti per l'applicazione della custodia: la presunzione relativa di adeguatezza della custodia per specifici delitti non è stata superata dal ricorrente, secondo la Corte.

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (conv. con legge n. 203/1991)

    Richiamato in relazione alla previsione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per delitti aggravati: tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino l'idoneità di misure meno afflittive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali per il ricorrente; la Corte ha condannato Attanasio al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale per la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario dello stato di detenzione dell'interessato; la Corte ha disposto l'invio della copia del provvedimento al Direttore.

Massime di principio

  • In Cassazione l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è sindacabile solo se sussiste violazione normativa specifica o manifesta illogicità della motivazione: le critiche meramente confutative non bastano.
  • Il riconoscimento di una persona in filmati effettuato dalla polizia giudiziaria costituisce indizio grave e la sua valutazione rimane prerogativa del giudice di merito.
  • Gli esiti dell'esame "stub" (particelle di polvere da sparo) hanno valore indiziario anche se acquisiti senza contraddittorio e possono essere utilizzati ai fini cautelari.
  • L'aggravante della modalità mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p. può essere applicata senza dimostrare l'esistenza di un'associazione: è sufficiente che la condotta evochi la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose.
  • Per i delitti aggravati dalla normativa speciale opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; per superarla occorrono elementi specifici e concreti che provino che misure meno afflittive sarebbero sufficienti.
  • La valutazione delle esigenze cautelari deve considerare il quadro complessivo: modalità del fatto, precedenti penali, legami con contesti criminosi e mancanza di reddito leciti possono giustificare la custodia cautelare.
  • Un ricorso che si limiti a contestare la valutazione critica degli elementi di fatto da parte del giudice di merito è di norma destinato all'inammissibilità in sede di legittimità.

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