Cassazione Civile, Ordinanza n. 38587/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una società, divenuta acquirente all'asta giudiziaria di un complesso immobiliare sito in Siracusa, ha agito per sfratto per morosità nei confronti della curatela del fallimento della società conduttrice, assumendo il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi a febbraio, marzo e aprile 2020. Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza, si è dichiarato incompetente ritenendo competente il giudice delegato del fallimento ai sensi dell'art. 51 l.fall. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 51 r.d. 267/1942, sostenendo che la procedura di sfratto non è azione esecutiva o cautelare individuale soggetta a quella norma; 2) omessa applicazione degli artt. 24 e 80 l.fall., sostenendo che le azioni di risoluzione del contratto e di rilascio dell'immobile sarebbero proponibili davanti al giudice ordinario, mentre al passivo andrebbero solo le domande di pagamento sul ricavato fallimentare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la decisione del Tribunale non integrasse, in sostanza, una vera pronuncia sulla competenza, ma una questione di rito relativa all'individuazione dell'autorità giudiziaria davanti alla quale introdurre la pretesa nei confronti del debitore fallito. Ha applicato il principio dell'apparenza solo nei casi in cui il provvedimento, per forma o qualificazione inequivoca, abbia effettivamente ingenerato un affidamento incolpevole sul mezzo di impugnazione. Nel caso concreto, l'ordinanza non conteneva indici sufficienti a far ritenere che il giudice avesse consapevolmente e inequivocamente deciso in termini tecnici di competenza, né indicava il termine di riassunzione davanti al giudice ritenuto competente. Di conseguenza, il mezzo corretto sarebbe stato l'appello e non il regolamento necessario di competenza. Il secondo motivo è stato assorbito. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata attività difensiva della curatela.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
regolamento necessario di competenza
Il regolamento di competenza è esperibile solo contro provvedimenti che abbiano effettivamente natura di decisione sulla competenza; se la statuizione riguarda in realtà una questione di rito, il mezzo corretto non è il regolamento.
art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Il divieto di azioni individuali del creditore fallimentare è richiamato dal giudice di merito, ma la Corte osserva che la questione dell'autorità giudiziaria davanti a cui far valere la pretesa è, in sé, questione di rito e non automaticamente di competenza.
art. 24 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza del tribunale fallimentare sulle azioni derivanti dal fallimento.
art. 80 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
È richiamato dalla ricorrente per affermare che il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione e che il curatore subentra nel rapporto.
art. 658 c.p.c.
È la norma processuale posta a base dell'intimazione di sfratto per morosità proposta dalla società acquirente.
art. 380-ter c.p.c.
È la norma richiamata nelle conclusioni del Pubblico Ministero nel procedimento camerale.
Massime di principio
- L'individuazione del giudice davanti al quale va proposta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito è questione di rito; la sua errata qualificazione come questione di competenza non basta, da sola, a rendere ammissibile il regolamento di competenza.
- Il principio dell'apparenza consente di utilizzare il regolamento di competenza solo quando il provvedimento impugnato, per forma adottata o qualificazione inequivoca, abbia creato un affidamento incolpevole sulla natura di decisione sulla competenza.
- Se dal provvedimento non emergono indici univoci di una vera pronuncia sulla competenza, il mezzo di impugnazione va individuato secondo la sostanza della decisione, e non secondo la mera terminologia utilizzata dal giudice.
- Quando il giudice si limita a declinare la trattazione della controversia per ragioni attinenti al rito o all'assetto interno degli affari giudiziari, l'impugnazione con regolamento di competenza è inammissibile.
- Se il primo motivo del ricorso è inammissibile per difetto del mezzo impugnatorio, il secondo motivo resta assorbito.
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