Sentenza del 24/04/2017 n. 341 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Interessi e canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea - Esenzione - Presupposti Imposte e tasse - Agevolazioni - Esenzione dalle imposte sugliinteressi ex art. 26-quater DPR n. 600/1973 - Gruppi societari -Pagamenti di canoni ed interessi tra società del medesimo gruppo -Disciplina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'art. 26-quater del DPR n. 600/1973 all'esenzione da ritenuta sugli interessi e sui canoni corrisposti tra società dello stesso gruppo residenti in Stati membri dell'Unione Europea. La società beneficiaria risultava formalmente residente nell'UE, ma dagli elementi documentali, tra cui la sottoscrizione di verbali assembleari e bilanci da parte di soggetti americani con rilevanti funzioni amministrative nella controllante statunitense, emergeva un controllo extraeuropeo. La Corte ha ritenuto necessario verificare non solo la residenza formale, ma anche la sede di direzione effettiva e l'autonomia della società percettrice nell'adottare decisioni di gestione e controllo e nel trattenere e utilizzare gli interessi o i canoni ricevuti.
La decisione
La Corte ha escluso l'applicazione dell'esenzione, ritenendo che la società formalmente residente nell'Unione Europea non fosse il beneficiario effettivo autonomo dei pagamenti e che questi fossero riconducibili alla controllante extraeuropea. La presenza di soggetti statunitensi nella gestione e nella sottoscrizione della documentazione societaria è stata considerata sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare il controllo indiretto e la riferibilità effettiva dei pagamenti alla società americana. L'accertamento dell'Amministrazione finanziaria è stato quindi ritenuto legittimo.
Norme richiamate
Art. 26-quater del DPR 29 settembre 1973, n. 600
Esenzione da imposta per interessi e canoni corrisposti tra società consociate residenti in Stati membri dell'Unione Europea.
L'esenzione richiede il rispetto effettivo dei requisiti soggettivi e sostanziali previsti dalla norma. Non è sufficiente la mera residenza formale della società percettrice nell'Unione Europea se essa è controllata da soggetti extraeuropei o non dispone di autonomia effettiva.
Art. 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600
Esclusione dell'esenzione quando i pagamenti sono effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione Europea.
La disposizione mira a contrastare strutture interposte o elusive e impone di verificare la sostanza economica e il controllo effettivo della società beneficiaria.
Modello OCSE
Place of effective management.
La sede di direzione effettiva è il luogo in cui viene concretamente adottata la volontà decisionale relativa alla gestione e al controllo della società. Tale elemento può prevalere sulla residenza formale risultante dai registri societari.
Cassazione civile, sezione tributaria, 28 dicembre 2016, n. 27113
La Corte ha affermato che l'esenzione sugli interessi e canoni infragruppo non opera quando la società formalmente residente nell'UE è controllata da una società extraeuropea e non costituisce il beneficiario effettivo autonomo dei pagamenti.
Cassazione civile, sezione tributaria, nn. 27115/2016 e 27116/2016
Le pronunce richiamano i medesimi principi sulla necessità di accertare il controllo effettivo, la sede di direzione e l'autonomia decisionale della società beneficiaria.
Massime di principio
- Per beneficiare dell'esenzione sui pagamenti infragruppo non basta che la società percettrice sia formalmente residente nell'Unione Europea: occorre dimostrare che sia effettivamente insediata, autonoma e beneficiaria dei redditi.
- La società interposta o priva di autonomia decisionale può perdere il beneficio anche se possiede una propria personalità giuridica e una residenza fiscale formalmente europea.
- La sede di direzione effettiva deve essere individuata sulla base dei fatti concreti, inclusi il luogo in cui vengono prese le decisioni, i soggetti che sottoscrivono verbali e bilanci e il ruolo svolto dagli amministratori.
- La presenza di una controllante extraeuropea non determina automaticamente l'esclusione dell'esenzione, ma costituisce un elemento rilevante che deve essere valutato insieme all'effettiva autonomia gestionale e finanziaria della società europea.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare la sostanza economica della società beneficiaria, la sua autonomia nelle decisioni, la gestione dei rapporti finanziari e il diritto effettivo a trattenere e utilizzare gli interessi o i canoni ricevuti.
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