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Sentenza

Sentenza del 24/04/2017 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Avvisi di liquidazione su elargizione di somma di denaro non registrata - Benefattore non residente nel Paese

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la debenza dell'imposta relativa alla cessione gratuita di una somma di denaro non registrata, sostenendo in particolare che l'operazione non fosse soggetta a registrazione e che il donatore, essendo non residente in Italia, escludesse l'applicazione della disciplina italiana per difetto di territorialità. La questione riguardava la qualificazione giuridica dell'elargizione e l'individuazione del criterio territoriale rilevante.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La cessione gratuita di denaro, in assenza di una specifica volontà testamentaria, è stata qualificata come atto liberale inter vivos, riconducibile alla disciplina delle donazioni e non a una disposizione successoria. Di conseguenza, l'atto doveva essere registrato e assoggettato alla relativa imposizione. Ai fini della territorialità, la residenza estera del donatore non è stata ritenuta decisiva: rileva invece la residenza del beneficiario, salvo l'applicazione di eventuali convenzioni internazionali tra Italia e Stato estero. Gli avvisi di liquidazione sono pertanto risultati legittimi.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta sulle donazioni e sugli atti di liberalità

    La liberalità di denaro effettuata tra vivi, se non collegata a una disposizione testamentaria, rientra nella disciplina delle donazioni e deve essere considerata ai fini della registrazione e dell'imposizione.

  • Regole sulla territorialità dell'imposta sulle donazioni

    Per stabilire l'applicabilità dell'imposizione italiana non è determinante, da solo, il luogo di residenza del donatore; assume rilievo la residenza del beneficiario, fatta salva la verifica delle convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali applicabili.

Massime di principio

  • Una somma di denaro trasferita gratuitamente durante la vita del disponente è normalmente qualificabile come donazione o liberalità, non come successione, salvo che derivi da una disposizione testamentaria.
  • Le liberalità di denaro possono essere soggette a obblighi di registrazione e imposizione anche quando non sono formalizzate in un atto notarile o quando il trasferimento è effettuato mediante strumenti bancari.
  • La residenza estera del donatore non esclude automaticamente l'applicazione della disciplina fiscale italiana: occorre verificare soprattutto la residenza del beneficiario e le eventuali convenzioni internazionali.
  • In presenza di trasferimenti gratuiti transfrontalieri è opportuno documentare causa, importo, data, soggetti coinvolti e residenze fiscali, nonché verificare preventivamente gli obblighi dichiarativi e di registrazione.
  • La qualificazione come liberalità non dipende soltanto dalla forma utilizzata, ma dalla gratuità del trasferimento e dall'assenza di un corrispettivo o di una specifica funzione successoria.

Testo integrale

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