Sentenza del 24/04/2017 n. 1498 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento TARSU n. 6514/2011, relativo agli anni 2005-2010 e all’importo complessivo di 71.504,00 euro. Il Comune sosteneva che la tassa fosse dovuta per l’occupazione e detenzione dei locali, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio, e che il contribuente non avesse dimostrato adeguatamente né l’inidoneità delle superfici alla produzione di rifiuti né la produzione esclusiva di rifiuti speciali smaltiti autonomamente. Il contribuente sosteneva invece che gran parte dell’immobile fosse destinata a deposito di ferro, materiali e imballaggi, non produttiva di rifiuti urbani, invocando l’esclusione prevista dall’art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 e contestando anche il difetto di motivazione dell’avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del Comune di Sciacca e riformato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito documentazione idonea a dimostrare l’esistenza delle condizioni di esclusione o riduzione della TARSU, né la delimitazione delle aree interessate, né il conferimento dei rifiuti speciali a soggetti autorizzati. La perizia di parte e i contratti di smaltimento sono stati considerati insufficienti, anche perché non erano stati prodotti, ad esempio, i registri obbligatori di carico e scarico dei rifiuti. Sono stati inoltre considerati assimilabili agli urbani gli imballaggi e altri rifiuti aventi caratteristiche analoghe, anche se prodotti in aree di deposito. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.000,00 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992
deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale
La disposizione è richiamata in relazione alle modalità e ai termini di deposito del ricorso tributario.
Art. 62, D.Lgs. 507/1993
il presupposto TARSU è l’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; sono escluse le superfici ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani
La tassa è dovuta per la disponibilità di locali potenzialmente produttivi di rifiuti. L’esclusione riguarda soltanto superfici specificamente inidonee alla produzione di rifiuti oppure destinate alla produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati, purché il contribuente ne dia prova adeguata.
Art. 65, comma 2, D.Lgs. 507/1993
la tariffa è determinata in base al costo del servizio e a coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti
La tariffa deve essere collegata alla superficie e alla potenziale capacità dei locali di produrre rifiuti, non alla redditività dell’attività esercitata.
Art. 68, comma 2, D.Lgs. 507/1993
classificazione delle categorie e sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti
Il Comune deve classificare le superfici secondo categorie omogenee quanto alla potenzialità di produzione dei rifiuti, individuando tariffe coerenti.
Art. 6.4 del Regolamento TARSU del Comune di Sciacca
nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte ove si formano, per specifiche caratteristiche strutturali e destinazione, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani
L’eventuale detassazione è subordinata a una richiesta del contribuente e alla produzione della documentazione attestante la natura dei rifiuti e il loro corretto smaltimento; il regolamento prevedeva anche una detassazione del 50% per determinate attività.
Cassazione n. 13711/2009
il presupposto impositivo non è la fruizione del servizio, bensì l’occupazione e la disponibilità dei locali
La TARSU è dovuta anche se il contribuente non dimostra di avere concretamente utilizzato il servizio pubblico, purché i locali siano nella sua disponibilità e astrattamente idonei a produrre rifiuti.
Cassazione n. 21377/2008, n. 27057/2007, n. 19152/2003 e n. 19459/2003
grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni
Le esclusioni o riduzioni TARSU non operano automaticamente: devono essere richieste e dimostrate dal contribuente mediante elementi obiettivi e documentazione idonea.
Cassazione n. 28033/2011
grava sul contribuente l’onere di provare che le aree siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali smaltiti a proprie spese
La prova deve riguardare concretamente le singole aree e la tipologia dei rifiuti, non potendo basarsi su mere dichiarazioni generiche sull’attività svolta.
Cassazione n. 11351/2012
l’esclusione o l’esenzione sono subordinate all’adeguata delimitazione degli spazi e alla presentazione di documentazione idonea
Il contribuente deve individuare fisicamente le superfici escluse e documentare sia la loro destinazione sia lo smaltimento dei rifiuti speciali.
Cassazione n. 18540/2010 e n. 17601/2009
sono assimilabili agli urbani i rifiuti con caratteristiche e composizione analoghe a quelle dei rifiuti urbani; tra questi possono rientrare anche gli imballaggi
Le aree destinate a deposito o immagazzinamento non sono automaticamente esenti; gli imballaggi e altri residui assimilabili agli urbani restano soggetti al servizio pubblico e alla TARSU.
Cassazione n. 10797/2010
i residui delle lavorazioni industriali e artigianali devono essere qualificati come rifiuti, anche se ceduti a terzi per un diverso ciclo produttivo
La successiva vendita o cessione dei residui non elimina automaticamente la loro qualificazione come rifiuti né esclude, da sola, l’applicazione della tassa.
Massime di principio
- La TARSU è normalmente dovuta in ragione della detenzione o disponibilità dei locali potenzialmente produttivi di rifiuti, anche quando il contribuente sostiene di non utilizzare concretamente il servizio.
- L’esclusione o la riduzione della superficie tassabile per rifiuti speciali non opera automaticamente: il contribuente deve dichiararla tempestivamente, delimitare con precisione le aree interessate e fornire prove documentali concrete.
- Una perizia di parte o una descrizione generica dell’attività può non essere sufficiente; è opportuno produrre planimetrie dettagliate, registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti, contratti e autorizzazioni degli smaltitori, nonché documentazione quantitativa sui rifiuti prodotti.
- La presenza di rifiuti speciali in una parte dell’immobile non comporta necessariamente l’esenzione dell’intera superficie: occorre dimostrare che le singole aree producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
- Gli imballaggi e i rifiuti con caratteristiche analoghe a quelli urbani possono essere considerati assimilati e rimanere soggetti alla TARSU, anche se l’attività principale riguarda materiali industriali o metallici.
- La cessione a terzi di sfridi o residui non è, da sola, sufficiente a escludere la loro rilevanza ai fini TARSU; occorre provare la specifica natura giuridica e merceologica del materiale e il relativo regime di gestione.
- Le condizioni di esenzione o riduzione devono essere fatte valere mediante denuncia originaria o denuncia di variazione, secondo la normativa e il regolamento comunale applicabili; farle valere soltanto in giudizio può comportare il rigetto della pretesa.
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