Sentenza del 24/04/2017 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Giurisdizione della C.T. - Preavviso fermo amministrativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la giurisdizione competente a decidere il ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo collegato a cartelle di pagamento già impugnate. La questione è delimitata alle pretese di natura tributaria, con esclusione delle somme non tributarie, come le contravvenzioni al codice della strada.
La decisione
Per i preavvisi di fermo amministrativo fondati su cartelle relative a tributi, la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria, oggi Corte di giustizia tributaria, anche quando le cartelle siano state precedentemente impugnate. Restano invece escluse dalla giurisdizione tributaria le pretese derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e, in generale, le entrate non tributarie, per le quali la competenza va individuata secondo la relativa natura e le regole processuali applicabili.
Norme richiamate
Articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Il preavviso di fermo amministrativo, in quanto atto funzionalmente collegato alla riscossione di un credito tributario e idoneo a incidere sulla posizione del contribuente, può essere contestato davanti al giudice tributario quando la pretesa sottostante ha natura tributaria.
Articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La giurisdizione tributaria comprende le controversie aventi a oggetto tributi di ogni genere e specie e gli accessori, ma non si estende alle sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle per violazioni del codice della strada.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina principalmente in base alla natura del credito posto a fondamento del fermo, non in base al solo fatto che l'atto sia stato emesso dall'agente della riscossione.
- Il preavviso di fermo amministrativo relativo a debiti tributari è impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria, anche se le cartelle sottostanti sono già state contestate.
- Se il fermo riguarda esclusivamente multe stradali o altre entrate non tributarie, la controversia non appartiene alla giurisdizione tributaria e deve essere proposta davanti al giudice competente secondo la natura del credito.
- Quando il preavviso cumula crediti tributari e non tributari, occorre distinguere le singole pretese e verificare la giurisdizione applicabile a ciascuna di esse.
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