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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10284 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero di dazi doganali su importazioni di alluminio dal Venezuela. L'amministrazione sosteneva che i certificati di origine Form AA/Form A presentati dall'importatore non fossero conformi ai requisiti comunitari, in particolare per il timbro utilizzato, e che i certificati sostitutivi rilasciati successivamente dalle autorità venezuelane non potessero sanare l'irregolarità. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 81, 85 e 94, comma 5, del Reg. CE n. 2454/1993 e dell'art. 201 del Reg. CE n. 2193/1992, sostenendo che la risposta dell'autorità esportatrice fosse tardiva, che i certificati sostitutivi fossero ammessi solo in casi eccezionali e che l'obbligazione doganale sorgesse con la presentazione della certificazione originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il termine previsto per la risposta dell'autorità del paese esportatore non comporti automaticamente la decadenza dal beneficio tariffario e non impedisca all'autorità importatrice di utilizzare una risposta tardiva. Ha inoltre rilevato che l'autorità venezuelana aveva confermato la genuinità delle certificazioni originariamente presentate e che l'amministrazione italiana non aveva contestato la falsità dei certificati sostitutivi. Tali documenti sono stati quindi considerati una rinnovazione del titolo originario, non una nuova certificazione priva di collegamento con l'importazione. L'amministrazione doganale dello Stato importatore deve rispettare le conclusioni dell'autorità doganale dello Stato esportatore rese nell'ambito del controllo a posteriori. Le spese sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • Art. 94, comma 5, Regolamento CE n. 2454/1993

    Qualora le autorità estere non comunichino i risultati del controllo entro quattro mesi, oppure tali risultati non consentano di determinare l'autenticità dei documenti o l'origine dei prodotti, le autorità dello Stato importatore "rifiutano, salve circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali".

    Il termine per la risposta dell'autorità esportatrice non determina automaticamente una decadenza dal beneficio. La norma attribuisce all'autorità importatrice il potere di rifiutare il trattamento preferenziale, senza escludere in assoluto la possibilità di valorizzare una risposta tardiva.

  • Artt. 80 e 81 del Regolamento CEE n. 2454/1993

    Il beneficio tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato di origine conforme al modulo A.

    La disciplina è caratterizzata dal principio di cartolarità: la prova dell'origine preferenziale deve risultare dal certificato previsto dalla normativa. Tuttavia, l'autenticità e la regolarità del certificato possono essere verificate a posteriori dall'autorità esportatrice.

  • Art. 85 del Regolamento CE n. 2454/1993

    Le ipotesi di rilascio di certificati sostitutivi non erano decisive nel caso concreto, poiché i documenti successivi non costituivano una certificazione autonoma e scollegata, ma confermavano la genuinità dei certificati originariamente presentati.

  • Art. 201 del Codice doganale comunitario

    La nascita dell'obbligazione doganale con l'accettazione della dichiarazione non impedisce di verificare successivamente la validità della prova dell'origine. La sostituzione o rinnovazione di certificati coincidenti nei dati non comporta novazione del titolo né elimina la natura cartolare della prova.

  • Principio del mutuo riconoscimento tra autorità doganali

    "Le autorità doganali dello Stato di importazione non possono, unilateralmente, invalidare" una dichiarazione o disattendere i risultati di un controllo a posteriori effettuato dall'autorità dello Stato di esportazione.

    Nel sistema di cooperazione amministrativa, l'autorità dello Stato esportatore è quella maggiormente idonea a verificare l'origine e l'autenticità dei documenti. Lo Stato importatore deve quindi riconoscere le valutazioni legalmente effettuate dall'autorità esportatrice, salvo specifiche e fondate ragioni di frode o irregolarità.

Massime di principio

  • Una risposta tardiva dell'autorità doganale estera non comporta automaticamente la perdita del beneficio tariffario, se la normativa non prevede espressamente una sanzione di decadenza.
  • Quando l'autorità doganale dello Stato esportatore conferma, tramite controllo a posteriori, l'autenticità e l'origine delle merci, l'autorità dello Stato importatore deve normalmente conformarsi a tale valutazione.
  • La difformità formale di un timbro o di un certificato non è necessariamente sufficiente a negare il trattamento preferenziale se l'autorità competente del paese esportatore conferma ufficialmente la genuinità del documento e dell'origine.
  • Un certificato rilasciato o trasmesso successivamente può avere funzione ricognitiva o sostitutiva del documento originario, senza costituire una nuova operazione o una prova d'origine radicalmente diversa, purché i dati siano coerenti con l'importazione.
  • Il principio di cartolarità richiede la presenza della prova documentale prevista dalla normativa, ma non impedisce verifiche e regolarizzazioni documentali a posteriori nell'ambito delle procedure ufficiali di cooperazione doganale.
  • L'amministrazione importatrice non può sostituire unilateralmente la propria valutazione a quella dell'autorità esportatrice competente, soprattutto quando non abbia dimostrato la falsità dei certificati o l'esistenza di una frode imputabile all'importatore.

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