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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10285 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. Toscana, che aveva riconosciuto al contribuente un rimborso di Euro 174.178,20 applicando l'aliquota del 12,5% prevista dalla L. n. 482/1985, art. 6, sul rendimento delle somme liquidate dal fondo previdenziale. Secondo l'Agenzia, la C.T.R. aveva violato il principio di diritto stabilito dalla precedente sentenza di cassazione, qualificando come rendimento finanziario somme che non risultavano effettivamente ottenute mediante investimento sul mercato del capitale accantonato, ma calcolate sulla base della redditività complessiva dell'impresa E. e di criteri di matematica attuariale. L'Agenzia ha inoltre dedotto che lo stesso contribuente aveva ammesso che i contributi erano stati accantonati in bilancio e non investiti sul mercato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della C.T.R. e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. La Corte ha stabilito che, per gli iscritti a fondi di previdenza complementare anteriormente al D.Lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 possono beneficiare dell'aliquota del 12,5% solo nella parte corrispondente al rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, anche se non necessariamente sul mercato finanziario. Non rientrano invece in tale nozione i rendimenti determinati mediante riserve matematiche, sistemi attuariali o parametri riferiti alla redditività generale dell'impresa. Poiché nel caso concreto le somme provenivano esclusivamente da accantonamenti P.I.A. non investiti sul mercato, il rifiuto del rimborso è stato ritenuto legittimo. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo

    L'aliquota agevolata si applica, nel contesto dei vecchi iscritti ai fondi previdenziali complementari, esclusivamente alla componente della prestazione costituita dal rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    le prestazioni in forma di capitale "comunque" [sono assoggettate] a tassazione separata

    La disciplina è rilevante per distinguere gli iscritti successivi all'entrata in vigore del decreto dai cosiddetti vecchi iscritti; per questi ultimi opera il regime transitorio previsto dalla normativa successiva.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30

    devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993

    Le disposizioni sulla tassazione separata introdotte dopo il D.Lgs. n. 124/1993 si applicano, secondo la norma interpretativa, ai nuovi iscritti e non automaticamente a chi era già iscritto prima del 28 aprile 1993.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 9, comma 1, lett. a)

    si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente

    Per i vecchi iscritti, gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 sono interamente assoggettati a tassazione separata, mentre per quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17, nel testo ratione temporis

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali maturate fino al 31 dicembre 2000 e integralmente agli importi maturati dal 1 gennaio 2001.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.

  • Cass., Sezioni Unite, 22 giugno 2011, n. 13642

    il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato"

    Ha fissato il criterio generale per distinguere la sorte capitale, soggetta a tassazione separata, dal rendimento effettivo del capitale investito, assoggettabile all'aliquota del 12,5% per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000 dai vecchi iscritti.

Massime di principio

  • Per determinare il regime fiscale di una prestazione previdenziale in forma di capitale occorre distinguere il periodo di maturazione, la data di iscrizione al fondo e la composizione della somma tra sorte capitale e rendimento.
  • Per i vecchi iscritti anteriori al D.Lgs. n. 124/1993, l'aliquota del 12,5% sugli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 è applicabile soltanto al rendimento derivante da un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
  • Non è sufficiente che il rendimento sia calcolato utilizzando la redditività generale dell'impresa, un rendimento teorico, riserve matematiche o formule di matematica attuariale: deve essere dimostrato un collegamento causale con investimenti effettivamente compiuti dal fondo.
  • La nozione di mercato non è limitata al solo mercato finanziario: possono rilevare anche altri investimenti, come quelli immobiliari, purché il rendimento sia effettivamente prodotto dalla gestione del capitale accantonato.
  • La qualificazione formale del fondo o il fatto che siano state utilizzate tecniche tipiche delle assicurazioni non bastano a rendere il rendimento assimilabile a quello di una polizza; occorre verificare causa del rapporto, provenienza delle risorse e modalità concrete di gestione.
  • In sede di rinvio il giudice di merito deve rispettare il principio di diritto fissato dalla Cassazione, che costituisce la regola vincolante del caso concreto; non può adottare una diversa interpretazione della distinzione tra rendimento finanziario e rendimento attuariale.
  • Se dagli accertamenti emerge che le somme non sono mai state investite sul mercato, la componente di rendimento non beneficia dell'aliquota del 12,5% e l'eventuale richiesta di rimborso deve essere rigettata.

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