Sentenza del 28/11/2018 n. 30774 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato un avviso di accertamento integrativo relativo all'anno 2004. Ha contestato, in primo luogo, la carente motivazione dell'atto, sostenendo che i documenti richiamati dall'Amministrazione non le fossero stati notificati o allegati. In secondo luogo, ha sostenuto che l'accertamento integrativo fosse illegittimo perché fondato su elementi non realmente sopravvenuti, ma già conosciuti dall'Amministrazione. Infine, ha contestato la ricostruzione della frode IVA, affermando di avere documentato l'effettività delle cessioni e negando di essere consapevole della frode realizzata mediante società cartiere e uso illecito del deposito fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava il principio di autosufficienza: la società non aveva riportato integralmente i passaggi dell'avviso e della relata di notifica necessari per verificare la censura. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione per relationem dell'accertamento, poiché erano stati allegati numerosi documenti e riprodotti nell'atto i rilievi essenziali del processo verbale di constatazione. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: gli elementi potevano considerarsi sopravvenuti quando erano pervenuti all'ufficio che aveva emesso l'accertamento integrativo, anche se già conosciuti da altri uffici fiscali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché la sentenza regionale forniva una motivazione concreta e articolata sulla natura simulata delle operazioni e sull'impiego di società cartiere, sia perché la ricorrente aveva formulato censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non conformi al nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis
Disciplina i depositi fiscali ai fini IVA. Nel caso concreto, l'Amministrazione ha ritenuto che il deposito fosse stato utilizzato formalmente per beneficiare dell'esenzione IVA, mentre le merci sarebbero rimaste in Italia e le operazioni avrebbero fatto parte di una frode.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Impone la motivazione dell'avviso di accertamento. La motivazione può essere redatta per relationem, mediante il richiamo ad altri atti, purché il contribuente possa individuare gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiede che gli atti dell'Amministrazione finanziaria siano motivati e che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa. Il requisito può essere soddisfatto anche mediante allegazione degli atti richiamati o riproduzione del loro contenuto essenziale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3
Consente l'integrazione o modificazione in aumento dell'accertamento quando emergano nuovi elementi. La novità dipende dalla sopravvenuta conoscenza da parte dell'ufficio che emette l'atto integrativo, anche se gli elementi erano già conosciuti da un diverso ufficio fiscale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3
Prevede, in materia IVA, la possibilità di integrare o modificare l'accertamento sulla base di nuovi elementi sopravvenuti, secondo un principio analogo a quello previsto per le imposte sui redditi.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla Legge n. 134 del 2012
Limita il controllo della Cassazione sulla motivazione della sentenza. Non sono più sufficienti le doglianze di motivazione insufficiente o contraddittoria; occorre indicare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, oppure una motivazione inesistente, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
Art. 366 c.p.c.
Prevede il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il ricorrente deve riportare nel ricorso gli atti e i passaggi rilevanti necessari alla valutazione della censura, senza imporre alla Corte una ricerca autonoma negli atti processuali.
Art. 111, comma 6, Cost. e art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiedono una motivazione effettiva della decisione. La nullità sussiste solo nei casi di mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni o motivazione obiettivamente incomprensibile.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato mediante rinvio a un processo verbale o ad altri documenti, purché tali atti siano allegati oppure il loro contenuto essenziale sia riportato nell'avviso in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
- Chi impugna in cassazione deve trascrivere nel ricorso i passaggi degli atti e della sentenza indispensabili per dimostrare la censura. Il mancato rispetto del principio di autosufficienza può comportare l'inammissibilità del motivo.
- Un accertamento integrativo è legittimo quando l'ufficio che emette il nuovo atto acquisisce successivamente elementi nuovi, anche se tali elementi erano già presenti presso un altro ufficio dell'Amministrazione finanziaria. Non è invece sufficiente una semplice rivalutazione di dati già conosciuti dall'ufficio procedente.
- Nelle controversie su frodi IVA, la regolarità formale delle fatture e l'esistenza di pagamenti non escludono automaticamente la frode. Possono essere valorizzati elementi complessivi quali società cartiere, assenza di struttura organizzativa, passaggi meramente simulati e mancata movimentazione effettiva delle merci.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia poco convincente, insufficiente o contraddittoria secondo la disciplina precedente. Occorre individuare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e completamente omesso, oppure una radicale anomalia motivazionale.
- La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza: se il ricorso del contribuente viene rigettato, le spese del giudizio di legittimità sono poste a suo carico.
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