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Sentenza

Sentenza n. 689/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania n. 3219 del 30 ottobre 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3219 del 30 ottobre 2023, che ha respinto la domanda risarcitoria per l’esclusione dalla selezione; in primo grado non erano stati impugnati gli atti della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente selezionatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il concorrente aveva partecipato alla selezione indetta dall’Istituto con determina a contrarre n. 116 del 14 luglio 2020 per affidare a un agronomo un incarico di progettazione relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. L’avviso imponeva che la domanda pervenisse alla sede dell’Ente entro le ore 12 del 29 luglio 2020, prevedendo che il recapito fosse a esclusivo rischio del concorrente e che la data di spedizione non rilevasse. L’appellante spedì la domanda il 24 luglio 2020 con Raccomandata 1; il plico non fu recapitato, dopo tentativi di consegna il 25 e il 29 luglio e la successiva giacenza, e la candidatura non venne ammessa. La selezione fu aggiudicata al controinteressato con punteggio di 81; l’appellante sosteneva che, in ragione dei propri titoli, avrebbe ottenuto 93 punti. In primo grado chiese il risarcimento senza impugnare gli atti della selezione, imputando all’Istituto la mancata predisposizione di un adeguato servizio di ricevimento e il mancato ritiro della raccomandata, anche alla luce dell’art. 36, comma 3, d.P.R. 655/1982. Il TAR respinse la domanda per mancata prova dell’omesso ritiro da parte dell’Ente. In appello dedusse, con il primo motivo, l’erronea valutazione della busta restituita e del tracciamento postale, nonché violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, par condicio e segretezza, della lex specialis e dell’art. 41 Cost., oltre a vizi motivazionali e di istruttoria. Con il secondo motivo lamentò omessa pronuncia sulle ulteriori componenti dell’azione risarcitoria e violazione dell’art. 112 c.p.c. L’Istituto eccepì l’inammissibilità dell’appello perché non erano stati impugnati gli atti della selezione.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello: la mancata cooperazione del danneggiato per evitare o ridurre il danno ai sensi dell’art. 1227 c.c. incide sulla fondatezza della pretesa risarcitoria, non sull’ammissibilità dell’azione. Nel merito ha respinto il primo motivo e confermato il rigetto della domanda risarcitoria, seppure con motivazione in parte diversa e assorbente. La lex specialis, non tempestivamente impugnata, stabiliva in modo inequivoco che la domanda dovesse pervenire entro il termine perentorio, che il recapito postale fosse a esclusivo rischio dei concorrenti e che la data di spedizione non avesse rilievo. Il plico non era pervenuto entro il termine; l’esclusione era quindi vincolata e necessaria per rispettare la par condicio, indipendentemente dalle ragioni del mancato ritiro della raccomandata da parte dell’Istituto. Il pregiudizio allegato derivava dalla scelta del concorrente di utilizzare il servizio postale assumendone il rischio, non da una condotta illecita dell’Amministrazione; l’eventuale contestazione della clausola avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente. Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulle ulteriori deduzioni risarcitorie, è stato ritenuto assorbito perché il suo esame non avrebbe potuto determinare la riforma della sentenza. Appello respinto; spese del grado integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    la mancata cooperazione del danneggiato per evitare o ridurre il danno ex art. 1227 c.c. non incide sull’ammissibilità dell’azione risarcitoria, bensì sulla sua fondatezza, in quanto “non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza”

    Il dovere del danneggiato di cooperare per evitare o contenere il danno rileva nel merito della pretesa risarcitoria e può comportare l’esclusione del risarcimento per il pregiudizio evitabile, senza rendere inammissibile l’azione.

  • art. 2056 c.c.

    il danneggiato è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie a contenere il danno, adempiendo agli oneri di cooperazione riconducibili al "concorso del fatto colposo del creditore" previsto dall'art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. per la responsabilità da fatto illecito

    Nella responsabilità da fatto illecito, l’art. 2056 c.c. richiama il criterio dell’art. 1227 c.c., imponendo al danneggiato di attivarsi per contenere il pregiudizio.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    nel settore della responsabilità dell'amministrazione da illegittimo esercizio dei poteri autoritativi, dall'art. 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a., che impone al giudice di valutare tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti, escludendo il risarcimento per i danni evitabili.

    Nel decidere la domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione, il giudice deve valutare le circostanze e il comportamento complessivo delle parti e non riconoscere i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare.

Massime di principio

  • La mancata cooperazione del danneggiato per evitare o ridurre il pregiudizio non rende inammissibile l’azione risarcitoria, ma incide sulla sua fondatezza e comporta l’esclusione del risarcimento per i danni evitabili.
  • Quando la lex specialis, non tempestivamente impugnata, pone a carico dei concorrenti il rischio del recapito postale e richiede che la domanda pervenga entro un termine perentorio, la data di spedizione non è sufficiente a rispettare il termine: la candidatura tardivamente recapitata deve essere esclusa.
  • Se la lex specialis impone l’esclusione per mancato recapito entro il termine, l’Amministrazione è vincolata ad applicarla per tutelare la par condicio; il danno derivante dalla mancata ammissione non è imputabile all’Amministrazione quando discende dalla scelta del concorrente di utilizzare un mezzo di trasmissione di cui ha assunto il rischio.
  • La mancata impugnazione tempestiva della clausola della lex specialis ne comporta l’applicazione nella procedura e impedisce di fondare la pretesa risarcitoria sulla mancata ammissione conseguente alla sua applicazione vincolata.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaDanno da provvedimento illegittimoAppello
RamiContratti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDecadenza e tardivitàRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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