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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6532/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento, ai sensi degli artt. 12 cod. pen. e 730 cod. proc. pen., della sentenza penale rumena che lo aveva condannato per traffico di stupefacenti; la difesa sosteneva inoltre che il Procuratore generale aveva poi chiesto il riconoscimento (sanando un iniziale difetto di legittimazione), che la normativa nazionale (art. 18-bis L. n.69/2005) giustificava il rifiuto della consegna in ragione della cittadinanza italiana del soggetto, e denunciava le condizioni di detenzione in Romania come motivo di rifiuto della consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la procedura di cui all'art. 730 cod. proc. pen. sia prevista per il riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti indicati dall'art. 12 cod. pen. e che sia attivabile dal Procuratore generale presso la Corte di appello; tuttavia la domanda difensiva risultava orientata all'esecuzione della pena in Italia, che richiede la procedura prevista dalla decisione quadro 2008/909/GAI e dal d.lgs. n.161/2010 (art.12), avviabile solo dal Ministro della giustizia italiano o dall'autorità competente dello Stato membro. Inoltre la Corte ha ritenuto che questioni relative alla consegna già decisa con provvedimento irrevocabile non potessero essere riesaminate con la richiesta di riconoscimento e andassero proposte, se del caso, con l'incidente di esecuzione (ma con limiti: solo vizi del titolo esecutivo o illegittimità intrinseca della pena). Ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., risparmiando però l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 730 cod. proc. pen.

    riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

    La norma disciplina il riconoscimento delle sentenze straniere per gli effetti indicati dall'art. 12 cod. pen. e prevede che la procedura sia attivata dal Procuratore generale presso la Corte di appello; non è idonea per chiedere l'esecuzione della pena in Italia quando è richiesta la procedura prevista dalla decisione quadro 2008/909/GAI.

  • art. 12 cod. pen.

    Indica gli effetti per i quali è previsto il riconoscimento delle sentenze penali straniere; il riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cpp deve riferirsi a tali effetti specifici.

  • decisione quadro 2008/909/GAI

    Stabilisce il regime di reciproco riconoscimento per le sentenze penali che irrogano pene detentive nell'UE; la procedura di trasferimento/esecuzione della pena tra Stati membri segue tale quadro e non è avviabile direttamente dall'interessato.

  • d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161

    la procedura sia avviata o dal Ministro della giustizia italiano o dall'autorità competente dello Stato U.E.

    Attuazione nazionale della decisione quadro: l'avvio della procedura di trasferimento/esecuzione della pena ai fini della esecuzione in Italia è riservato alle autorità competenti, non all'iniziativa diretta del condannato.

  • art. 18-bis L. n. 69/2005

    La corte ha rigettato la tesi che la sola cittadinanza italiana basti a vietare la consegna; è necessario dimostrare elementi concreti di radicamento nel territorio italiano per giustificare il rifiuto della consegna.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio formale per la sintesi dei motivi di ricorso in Cassazione, come avvenuto nella esposizione dei motivi dedotti dal difensore.

Massime di principio

  • La procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. va proposta dal Procuratore generale; un privato non può attivarla direttamente per ottenere l'esecuzione della pena in Italia.
  • Se l'obiettivo è l'esecuzione in Italia di una pena detentiva pronunciata in altro Stato UE, la procedura è quella prevista dalla decisione quadro 2008/909/GAI e dal d.lgs. n.161/2010: l'iniziativa spetta alle autorità competenti (Ministro della giustizia o autorità dello Stato membro), non all'interessato.
  • La sola cittadinanza italiana non costituisce di per sé motivo sufficiente per rifiutare la consegna; occorre dimostrare il radicamento reale e altri elementi concreti che giustifichino il rifiuto.
  • Questioni già decise con provvedimento di consegna irrevocabile costituiscono giudicato e non possono essere rimesse nello stesso modo; eventuali rilievi in sede di esecuzione devono essere proposti tramite incidente di esecuzione e sono limitati ai vizi del titolo o all'illegittimità intrinseca della pena.
  • Le contestazioni sulle condizioni di detenzione nello Stato terzo devono essere formulate con argomentazioni e prove specifiche e, se rilevanti, con le procedure appropriate e tempestive; non ogni deduzione generica è idonea a bloccare l'esecuzione o la consegna.
  • In caso di ricorsi manifestamente inammissibili la Cassazione può condannare il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., pur valutando discrezionalmente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie accessorie.

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