Sentenza del 05/07/2016 n. 376 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Mancato recapito per assenza del destinatario - Incompletezza del numero civico nel caso di grosso complesso condominiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento non fosse stato validamente notificato, in particolare per il mancato recapito dovuto alla sua assenza e per l'incompletezza del numero civico indicato nell'indirizzo, trattandosi di un complesso condominiale articolato in ulteriori numeri o lettere.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notifica è stata ritenuta regolare perché, in caso di temporanea assenza del destinatario, il plico era stato depositato presso l'ufficio postale competente ed era stata inviata la comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata (CAD). La copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata fa fede fino a querela di falso. È stata inoltre ritenuta irrilevante l'incompletezza del numero civico, poiché in un grande complesso condominiale l'individuazione del destinatario tramite il successivo sottonumero o lettera era facilmente esperibile dall'addetto alla consegna.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti a mezzo posta
In caso di temporanea assenza del destinatario, l'atto può essere depositato presso l'ufficio postale e il destinatario deve essere informato mediante raccomandata (CAD).
La notificazione si perfeziona secondo la procedura prevista per l'assenza temporanea quando il deposito presso l'ufficio postale e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito risultano documentati.
Principio di fede privilegiata dell'avviso di ricevimento
La copia dell'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso.
Le risultanze dell'avviso di ricevimento provano la regolarità delle operazioni di notifica, salvo contestazione mediante querela di falso.
Massime di principio
- La temporanea assenza del destinatario non rende di per sé invalida la notifica: occorre verificare se siano state completate le formalità del deposito presso l'ufficio postale e dell'invio della CAD.
- L'avviso di ricevimento costituisce prova particolarmente forte della notificazione; le contestazioni sul suo contenuto richiedono lo specifico rimedio della querela di falso.
- Un indirizzo non completamente dettagliato non determina automaticamente l'invalidità della notifica, se il destinatario resta concretamente individuabile e l'integrazione dell'indirizzo è facilmente ricavabile, soprattutto nei complessi condominiali.
- La validità della notifica dipende dalla concreta possibilità di individuare il destinatario e non da formalismi privi di effettiva incidenza sulla consegna.
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