Cassazione Civile, Ordinanza n. 19682/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Giudice di pace di Roma che aveva rigettato la sua opposizione avverso cartelle di pagamento. Dal testo emerge che, nel ricorso, veniva sostenuta la possibilità di proporre ricorso per saltum in cassazione contro la decisione del giudice di pace e si richiamava anche il fatto che la sentenza sarebbe stata resa secondo equità. Roma Capitale ha resistito con controricorso, contestando l’ammissibilità dell’impugnazione. La Corte, in linea con la proposta del relatore, ha rilevato che contro le sentenze del giudice di pace il rimedio ordinario è l’appello e non il ricorso per cassazione; anche se la sentenza sia stata emessa secondo equità, resta applicabile l’appello. Ha inoltre osservato che il ricorso per saltum non era sorretto dall’allegazione di un accordo delle parti, circostanza peraltro negata dalla controricorrente.
Norme richiamate
art. 339 c.p.c.
Le sentenze del giudice di pace sono impugnabili con appello; non è ammesso il ricorso immediato per cassazione nel caso esaminato.
art. 360, comma 1, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non era esperibile contro la sentenza del giudice di pace oggetto di causa.
art. 23 L. n. 689 del 1981
L’abrogazione dell’ultimo comma ha comportato l’appellabilità anche delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa.
d.lgs. n. 40 del 2006
È richiamato come intervento normativo che ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 L. n. 689 del 1981.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del ricorso è avvenuta secondo la procedura camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso, ove applicabile.
Massime di principio
- Contro le sentenze del giudice di pace il rimedio ordinario è l’appello; il ricorso per cassazione non è ammissibile salvo diversa previsione normativa.
- La qualificazione della sentenza del giudice di pace come decisione resa secondo equità non trasforma il mezzo di impugnazione: resta esperibile l’appello.
- Il ricorso per saltum in cassazione richiede la deduzione di un accordo delle parti in tal senso; in difetto, non può fondare l’ammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può operare il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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