Cassazione Civile, Ordinanza n. 32395/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di estratti di ruolo riferiti a 23 cartelle di pagamento emesse per diritti camerali, Ici/Imu, tasse auto, Irpef, Iva e Irap su diverse annualità. La contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale, limitato a due cartelle per asserita mancata prova della notifica; in appello la decisione le era stata sfavorevole. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per asserita omessa o approssimativa valutazione delle risultanze processuali e della contestazione sulla mancata prova della notifica; 2) violazione delle norme sulla prova e sulla notificazione, sostenendo che la notifica fosse stata eseguita ex art. 140 c.p.c. ma senza prova delle raccomandate informative e degli avvisi di ricevimento del deposito presso la casa comunale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo la doglianza sulla mancata produzione delle ricevute di ritorno delle raccomandate informative.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di impugnazione di estratti di ruolo, operasse la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, che esclude in via generale l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e consente la tutela solo in ipotesi tipiche di pregiudizio specificamente dimostrato dal debitore. Nel caso concreto la ricorrente non ha dimostrato tale specifico interesse ad agire né nel ricorso per cassazione né prima dell’udienza camerale; perciò il difetto sopravvenuto delle condizioni dell’azione ha imposto il rilievo officioso dell’inammissibilità. Le spese sono state compensate per la sopravvenuta modifica normativa e il consolidamento giurisprudenziale intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della denunciata motivazione apparente della sentenza di appello.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione della sentenza nel processo tributario.
art. 2697 c.c.
Invocato per il riparto dell’onere della prova sulla notificazione delle cartelle.
art. 60 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione degli atti.
art. 140 c.p.c.
La ricorrente sosteneva che la notifica fosse avvenuta secondo tale schema, senza prova delle formalità successive previste.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte d’appello ha ritenuto regolare la notifica delle cartelle poiché risultavano prodotti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, con rispetto della procedura prevista dalla norma.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
La Corte lo applica ai giudizi pendenti e lo considera norma che incide sull’interesse ad agire, escludendo l’impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo ipotesi tipiche di pregiudizio specificamente dimostrato.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
Norma che ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
l. n. 215 del 2021
Legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Parametro del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Parametro del secondo motivo per violazione di legge in tema di prova e notificazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Parametro del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per il deposito di documentazione nel giudizio di cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire.
art. 161, comma 1, c.p.c.
Richiamato sul principio di conversione del vizio processuale in motivo di gravame e sulla formazione del giudicato interno se il vizio non viene dedotto.
art. 161, comma 2, c.p.c.
Richiamato tra i casi di inesistenza/nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione.
art. 39, comma 1, c.p.c.
Richiamato nella ricostruzione dei vizi processuali rilevabili e del ne bis in idem/litispendenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il versamento dell’ulteriore contributo unificato perché la causa è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza delle condizioni dell’azione.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela contro ruolo e cartella invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tipizzati dalla legge sopravvenuta.
- La disciplina sopravvenuta che esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti perché incide sull’interesse ad agire, quale condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di mutare fino alla decisione.
- Se nel giudizio di legittimità manca la prova dello specifico interesse ad agire richiesto dalla norma sopravvenuta, il ricorso va dichiarato inammissibile anche se il processo era stato instaurato prima dell’intervento legislativo.
- L’onere di allegare e dimostrare il pregiudizio specifico che consente di impugnare il ruolo o la cartella grava sul debitore che agisce in giudizio.
- La mancata deduzione nei gradi di merito di un vizio processuale rilevabile d’ufficio può precluderne il rilievo successivo, salvo i casi di vizi fondanti o espressamente rilevabili in ogni stato e grado.
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