Cassazione Penale, Sentenza n. 12765/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Matera ha annullato un decreto di giudizio immediato per la mancata trasmissione nel fascicolo delle indagini preliminari degli atti relativi alle intercettazioni e ha disposto la regressione degli atti al GIP di Potenza. Il GIP di Potenza ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo non praticabile la regressione e sostenendo che la difesa poteva avvalersi della restituzione nel termine per tutelare i propri interessi e che parte degli imputati erano stati rinviati a giudizio con altro decreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto negativo e ha ritenuto applicabile l'art. 28, comma 2 (ultima parte) c.p.p., con la conseguenza che, non essendo il provvedimento del Tribunale di Matera abnorme, la decisione del giudice del dibattimento prevale. Tuttavia, la Corte ha individuato la competenza nel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza cui ha disposto la trasmissione degli atti, risolvendo lo stallo procedimentale. Nel motivare la decisione la Corte ha richiamato orientamenti di legittimita che affermano che la mancata allegazione degli atti di intercettazione non costituisce automaticamente causa di nullita del decreto di giudizio immediato, ma ha comunque riconosciuto che il Tribunale di Matera ha esercitato un potere che rientra nelle sue attribuzioni, per cui la decisione non puo essere considerata abnorme.
Norme richiamate
art. 454, comma 2, cod. proc. pen.
art. 454, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dal Tribunale di Matera come parametro per valutare la violazione connessa alla mancata trasmissione degli atti di intercettazione nel fascicolo delle indagini preliminari.
art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
art. 28, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen.
Stabilisce la prevalenza della decisione del giudice del dibattimento sul giudice dell'udienza preliminare; applicata anche nei casi in cui il GIP svolge funzione sovrapponibile a quella del giudice dell'udienza preliminare, con esclusione solo per provvedimenti abnormi.
decreto legge n. 161 del 2019, convertito dalla legge n. 7 del 2020
decreto legge n. 161 del 2019, convertito dalla legge n. 7 del 2020
Citate dal Tribunale di Matera come innovazioni legislative in tema di intercettazioni a sostegno della decisione di nullita e regressione.
Sez. 2, n. 20125 del 2018, Rv. 272901
Sez. 2, n. 20125 del 2018, Rv. 272901
Richiamata dal Tribunale di Matera per sostenere che la violazione relativa alle intercettazioni puo integrare una nullita generale rilevante per la regressione del procedimento.
Sez. 1, n. 21439 del 03/04/2019, Rv. 275812
Sez. 1, n. 21439 del 03/04/2019, Rv. 275812
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare che la mancata allegazione degli atti relativi alle intercettazioni non costituisce di per se causa di nullita del decreto di giudizio immediato.
Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590
Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590
Principio secondo cui l'insussistenza di nullita non equivale ad abnormita; l'abnormita e l'unica ipotesi che legittima il rifiuto della prevalenza della decisione del giudice del dibattimento.
Sez. U., n. 22 del 6/12/1991 (confl. comp. Di Stefano)
Sez. U., n. 22 del 6/12/1991, dep. 1992, Rv. 190248
Affermata l'applicabilita del criterio di prevalenza della decisione del giudice del dibattimento anche quando il GIP svolge funzioni sovrapponibili a quelle del giudice per l'udienza preliminare.
Massime di principio
- In caso di conflitto tra giudice del dibattimento e giudice per le indagini preliminari o tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale in linea di principio la decisione del giudice del dibattimento salvo che questa sia abnorme.
- La mancata trasmissione nel fascicolo delle indagini preliminari degli atti relativi alle intercettazioni non e automaticamente causa di nullita del decreto di giudizio immediato secondo consolidata giurisprudenza; va valutato il quadro giurisprudenziale e la rilevanza per il diritto di difesa.
- La determinazione della competenza deve distinguere tra illegittimita del provvedimento e abnormita: soltanto l abnormita (provvedimento estraneo al sistema processuale) consente di escludere la prevalenza del giudice del dibattimento.
- Se il giudice del dibattimento dispone la regressione degli atti al GIP, la Corte puo ritenere necessaria la trasmissione degli atti al GIP competente per risolvere lo stallo, a meno che non sussista abnormita della decisione di regressione.
- La difesa puo utilizzare strumenti processuali alternativi, come la restituzione nel termine, per recuperare posizioni processuali (per esempio l'accesso a riti alternativi), e tale possibilita va considerata nella valutazione della necessita di regressione.
- Quando sussiste un contrasto giurisprudenziale significativo sulla qualificazione di una sanzione processuale (es. nullita per mancata trasmissione di intercettazioni), e opportuno valutare la rimessione alle Sezioni Unite per dirimere la questione di diritto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12522/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12523/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12528/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12529/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12532/2022 del 05/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →