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Sentenza

Sentenza n. 559/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 2058 dell’8.2.2024, recante la reiezione dell’istanza di svincolo dalla destinazione alberghiera, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 1/2008, dell’immobile sito in Fiumaretta di Ameglia, via del Botteghino n. 17/H, sede dell’albergo denominato “Hotel River Park”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi inclusa la nota del 27.2.2023;

Giustizia amministrativa202400374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di svincolo dalla destinazione alberghiera dell’immobile sede dell’Hotel River Park

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore alberghiero)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di svincolo dalla destinazione alberghiera, deducendo: violazione degli artt. 41 e 42 Cost. per mancato bilanciamento tra tutela del settore turistico e convenienza economica della prosecuzione dell’attività; erronea interpretazione dell’art. 2 della L.R. n. 1/2008, poiché l’impossibilità di adeguare la struttura dovrebbe comprendere anche l’insostenibilità finanziaria degli investimenti necessari; carenza di istruttoria, per avere il Comune omesso di considerare l’ampia offerta ricettiva presente nel territorio, la scarsa redditività risultante dalla relazione contabile e la concreta alternativa di trasformazione dell’immobile in RSA di tipo “sollievo”, assistita da un parere favorevole dell’autorità sanitaria regionale; difetto di motivazione, per non avere considerato la precedente destinazione urbanistica dell’area a servizi sociali e sanitari e la decorrenza del vincolo decennale di destinazione alberghiera previsto dalla concessione edilizia del 1991. Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 1/2008 nella parte in cui non consentiva lo svincolo in presenza di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. In applicazione della sentenza costituzionale additiva, ha ritenuto fondati e assorbenti i primi due motivi, rilevando che il Comune aveva omesso di considerare la comprovata non convenienza economica della prosecuzione dell’attività alberghiera. Dalla relazione finanziaria e dai bilanci emergevano utili modesti; il rilancio della struttura avrebbe richiesto rilevanti interventi di riqualificazione e adeguamento, i cui costi risultavano molto superiori ai risultati economici conseguibili, rendendo l’investimento non riassorbibile in un ragionevole periodo e quindi antieconomico. Il giudice ha inoltre escluso che il Comune potesse integrare in giudizio la motivazione del diniego mediante deduzioni difensive, poiché l’atto non aveva esaminato né le ragioni economiche poste a fondamento dell’istanza né l’alternativa di destinazione socio-sanitaria e il relativo parere favorevole. Ha ritenuto comunque non decisive le contestazioni comunali sulle condizioni manutentive dell’albergo, osservando che gli interventi indicati non erano stati realizzati e che gli impianti energetici installati erano compatibili anche con l’uso come RSA. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato alla società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, L.R. n. 1/2008

    La disposizione, come originariamente formulata, non poteva limitare lo svincolo dalla destinazione alberghiera alle sole ipotesi di oggettiva impossibilità di adeguamento della struttura, escludendo la comprovata non convenienza economico-produttiva; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità parziale.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica privata impedisce che il vincolo alberghiero si traduca nella prosecuzione coattiva di un’attività divenuta economicamente non conveniente.

  • art. 42 Cost.

    Il bilanciamento tra funzione sociale della proprietà e libertà economica non consente il mantenimento indefinito della destinazione alberghiera quando l’attività sia oggettivamente antieconomica.

  • art. 3 Cost.

    È irragionevole una disciplina che considera rilevanti soltanto alcune cause di inadeguatezza della struttura e non la comprovata insostenibilità economica della prosecuzione dell’attività.

Massime di principio

  • Il vincolo di destinazione alberghiera può perseguire finalità sociali di tutela dell’offerta ricettiva e dell’occupazione, ma non può imporre la prosecuzione coattiva di un’attività economica divenuta oggettivamente non conveniente.
  • La comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva costituisce un parametro rilevante per valutare lo svincolo dalla destinazione alberghiera, purché sia dimostrata in modo rigoroso e oggettivo con riferimento alle effettive potenzialità dell’impresa, ai costi di adeguamento e alle caratteristiche del mercato in cui opera.
  • Nel decidere sull’istanza di svincolo, l’amministrazione deve esaminare anche la destinazione alternativa proposta dal proprietario e verificare se essa risponda maggiormente all’utilità sociale, senza potersi limitare a una concezione tendenzialmente immutabile del vincolo alberghiero.
  • La motivazione del diniego deve confrontarsi con le ragioni economiche documentate dall’istante e con la concreta alternativa di utilizzo dell’immobile; tali elementi non possono essere introdotti per la prima volta mediante atti processuali o scritti difensivi, perché la motivazione non è integrabile postumamente in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaMotivazione del provvedimentoQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiProcedimento amministrativoEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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