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Sentenza

Sentenza n. 251/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento dell'INAIL, Sede di Cesena, comunicato a mezzo PEC il 16.10.2023, recante il rigetto delle osservazioni riferite alla valutazione di non ammissibilità a contributo del progetto presentato dalla ricorrente, relativo all'avviso pubblico ISI 2021; - del provvedimento dell'INAIL, Sede di Cesena, comunicato a mezzo PEC il 14.9.2023, di preavviso di rigetto della domanda di ammissione a contributo; - dell'avviso pubblico ISI 2021 di cui alla Delibera n. 364 del 30.11.2021 dell'INAIL e relativo allegato, e dell'avviso pubblico ISI 2021 della Direzione regionale Emilia Romagna dell'INAIL, e relativi allegati, se e in quanto pregiudizievoli; - per quanto occorrer possa della graduatoria definitiva, di data ed estremi non conosciuti, nella parte in cui non ammetta la ricorrente ad ottenere il contributo di cui all'avviso pubblico ISI 2021; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, relativo alla procedura selettiva di cui all'avviso pubblico ISI 2021.

Giustizia amministrativa202300865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego di contributo né sono stati decisi nel merito i motivi relativi all’interpretazione dell’avviso ISI 2021. Il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese, conformemente all’accettazione della controparte.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione a contributo nell’ambito dell’avviso pubblico ISI 2021, preceduto dal preavviso di rigetto, e atti connessi della procedura

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto un contributo per la sostituzione di una cisterna spurgo montata su un proprio autocarro, da retrocedere in permuta. INAIL aveva ritenuto che l’investimento non incidesse su rischi infortunistici e non rispettasse i requisiti dell’avviso. Il ricorso deduceva la violazione e l’erronea applicazione della lex specialis dell’avviso pubblico ISI 2021, con riferimento agli articoli 1, 3, 18 e 19 e all’Allegato 1.1 sui progetti di investimento, nonché la violazione dell’art. 5 d.lgs. 123/1998, degli artt. 1, 3 e 12 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte quanto alla compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, secondo quanto rilevato dal giudice.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso, della quale il giudice ha dato atto nel definire il giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato unitamente alle disposizioni sull’estinzione e sulla rinuncia nel processo amministrativo.

  • artt. 1, 3, 18 e 19 dell’Avviso pubblico ISI 2021

    Costituivano, secondo la ricorrente, la lex specialis applicabile ai requisiti e alle condizioni di ammissione al contributo; la relativa violazione non è stata esaminata per effetto della rinuncia.

  • Allegato 1.1 dell’Avviso pubblico ISI 2021

    Riguardava i progetti di investimento finanziabili; la sua corretta applicazione non è stata decisa nel merito.

  • art. 5 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123

    Invocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego di contributo; non esaminato per l’estinzione del giudizio.

  • artt. 1, 3 e 12 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa e alla disciplina procedimentale; non esaminati nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Invocato quale parametro costituzionale di buon andamento e imparzialità; non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e accettata quanto alla regolazione delle spese, comporta l’estinzione del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo.
  • In caso di estinzione per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese quando tale regolazione sia coerente con l’accordo processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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