Cassazione Penale, Sentenza n. 24900/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., chiedendo la retrodatazione della decorrenza della misura ai sensi dell'art. 297 c.p.p. Sosteneva di essere già sottoposto a precedente misura cautelare nell'ambito del procedimento denominato 'Testa di serpente' per reati (tra cui quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 e ricettazione) e che la prima ordinanza era stata adottata sulla base degli stessi elementi poi utilizzati per contestare la partecipazione all'associazione di tipo mafioso; ne deduceva che la decorrenza della custodia cautelare della seconda ordinanza dovesse essere retrodatata alla prima misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato il principio applicato dal Tribunale del riesame secondo cui la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. richiede che i fatti oggetto della successiva ordinanza siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e che non sia stata contestata la permanenza del reato dopo la prima misura; laddove la seconda ordinanza contesti l'associazione con formula che ne indica la persistenza anche successivamente alla prima misura, la retrodatazione non opera salvo che gli elementi indicino la cessazione della permanenza alla data della prima ordinanza. Nel caso di specie il Tribunale aveva motivato che la permanenza dell'adesione all'associazione permaneva anche in epoca successiva alla prima misura (circostanza non contestata dal ricorrente), per cui la retrodatazione non era dovuta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferito come il reato contestato (associazione di tipo mafioso). La sentenza sottolinea che la contestazione in 'formula aperta' che indica persistenza della partecipazione anche dopo la prima ordinanza giustifica il mancato riconoscimento della retrodatazione.
art. 297 cod. proc. pen. (comma 3)
La norma sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare richiede che i fatti oggetto dell'ordinanza successiva siano stati commessi prima della prima ordinanza coercitiva. Non opera se la seconda ordinanza contesta il reato come perdurante dopo la prima misura, a meno che non emerga la cessazione della permanenza alla data della prima ordinanza.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato perché la prima ordinanza cautelare era stata emessa anche per delitti relativi agli stupefacenti previsti da questa disposizione; tuttavia la presenza di contestazioni precedenti per reati diversi non determina automaticamente la retrodatazione se la successiva contestazione di associazione mafiosa è dichiarata perdurante.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; qui applicata procedimentalmente dal giudice nella parte finale del provvedimento.
Massime di principio
- La retrodatazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 297 c.p.p. richiede che i fatti contestati nella successiva ordinanza siano anteriori alla prima ordinanza coercitiva; non è sufficiente la mera sovrapposizione di elementi investigativi.
- Se la seconda ordinanza contestuale l'associazione con formula che ne indica la persistenza (adesione 'perdurante'), la retrodatazione viene esclusa salvo prova che la partecipazione sia cessata anteriormente alla prima ordinanza.
- L'esistenza di precedenti misure cautelari per reati connessi (es. delitti di stupefacenti) non determina automaticamente il beneficio della retrodatazione rispetto a una successiva contestazione di associazione mafiosa.
- Per ottenere la retrodatazione l'impugnante deve contestare e provare (ove possibile) che la partecipazione associativa è terminata alla data della prima misura; altrimenti il giudice può ritenere sussistente la permanenza e rigettare la richiesta.
- I motivi processuali che non contrastano con il nucleo motivazionale decisivo indicato dal giudice (ad es. persistente adesione all'associazione) risultano irrilevanti e possono determinare l'inammissibilità del ricorso con conseguenti spese e sanzioni economiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24636/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24637/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24638/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24639/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24640/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24641/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →