Regolamento (UE) 2019/1726
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1726 Della Commissione del 15 ottobre 2019 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua l’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dispone detrazioni dai contingenti di pesca 2019 per diversi stock in relazione a superamenti registrati nel 2018, con recupero di eventuali quote residue da anni precedenti. L’allegato elenca, per ciascuno Stato membro e stock interessato, il quantitativo iniziale, il superamento, i fattori moltiplicatori e la detrazione finale da applicare nel 2019. La misura si applica senza pregiudizio delle detrazioni già previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 e entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione.
Applicazione nel 2019 di detrazioni dai contingenti di pesca per alcuni stock ittici a seguito di superamenti dei contingenti negli anni precedenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai contingenti di pesca per il 2019 fissati dai regolamenti (UE) 2018/1628, 2018/2025, 2018/2058 e 2019/124 e riguarda specifici Stati membri che hanno superato i contingenti assegnati nel 2018 o, in un caso, residui di superamenti del 2017. Opera nell’ambito della politica comune della pesca e del regime di controllo unionale previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009. L’applicazione è diretta in tutti gli Stati membri; le detrazioni sono effettuate fatte salve quelle già previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Non vengono presi in considerazione superamenti inferiori a una tonnellata.
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2019 a seguito di superamenti pregressi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1726 della Commissione dà attuazione all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone la detrazione dai contingenti futuri quando uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca assegnati. La Commissione, rilevato che alcuni Stati membri hanno ecceduto i contingenti del 2018, riduce i contingenti 2019 per i relativi stock, tenendo conto anche di eventuali importi residui non recuperati in precedenza.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nel sistema di controllo della politica comune della pesca e si basa sui regolamenti del Consiglio che hanno fissato le possibilità di pesca per il 2018 e per il 2019, nonché sui meccanismi di recupero previsti dal regolamento di controllo unionale. I considerando chiariscono che le detrazioni devono essere applicate nell’anno o negli anni successivi con i fattori moltiplicatori previsti dalla normativa di base e che, per alcuni stock, le riduzioni da applicare nel 2018 non erano integralmente eseguibili, rendendo necessario il riporto del quantitativo residuo nel 2019.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli Stati membri che hanno superato i contingenti di pesca assegnati per il 2018 e incide sui contingenti 2019 fissati dai regolamenti (UE) 2018/1628, 2018/2025, 2018/2058 e 2019/124. L’ambito materiale è limitato a specifici stock ittici e alle corrispondenti zone di pesca indicate nell’allegato, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. È espressamente fatto salvo il regime di detrazione già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
Meccanismo delle detrazioni
L’articolo 1 prevede che i contingenti 2019 siano ridotti secondo l’allegato. Il calcolo tiene conto di:
- superamento del contingente rispetto agli sbarchi consentiti;
- fattore moltiplicatore ordinario di cui all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- fattore moltiplicatore addizionale di cui all’articolo 105, paragrafo 3, se il superamento supera il 10%;
- eventuali detrazioni rimaste in sospeso da anni precedenti.
Per i superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate si applica il fattore 1,00. L’allegato specifica altresì che la lettera "A" indica l’applicazione del fattore addizionale 1,5 per superamento consecutivo negli anni 2016, 2017 e 2018, mentre la lettera "C" indica l’applicazione del fattore 1,5 per stock soggetti a piano pluriennale.
Casi specifici evidenziati nell’allegato
L’allegato contiene una tabella dettagliata con i contingenti iniziali 2018, le catture e gli sbarchi, il livello di utilizzo e la detrazione finale 2019 per ciascun caso. Tra i casi più rilevanti si segnalano:
- Belgio: razza dagli occhi piccoli nelle zone 7f e 7g; razza ondulata nelle zone 7d e 7e, con detrazione residua da applicare al contingente 2019 per effetto della modifica delle zone introdotta dal regolamento (UE) 2019/124.
- Germania e Danimarca: merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24.
- Spagna: tonno obeso nell’Atlantico, ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 e nella zona NAFO 3LMNO, scampo nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7, razza ondulata nella zona 9 e tonno albacora nella zona di competenza IOTC.
- Irlanda: aringa 7a e sgombro in varie zone.
- Paesi Bassi e Regno Unito: merluzzo carbonaro, merlano, granatiere berglax, aringa, sgombro e altri stock.
- Polonia e Portogallo: merluzzo bianco, tonno obeso, tonno rosso, marlin azzurro, berici e razza ondulata.
La tabella indica, per ciascun stock, la detrazione finale da applicare nel 2019, includendo anche il caso di superamenti rilevanti con residui pregresse, come nel caso della razza ondulata del Belgio e del tonno albacora IOTC.
Esclusioni e precisazioni applicative
Il regolamento esclude dal calcolo i superamenti inferiori a una tonnellata. Inoltre, precisa che le detrazioni si applicano senza pregiudizio di quelle già dovute ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Per lo stock YFT/IOTC viene chiarito che non può operare la riduzione del quantitativo non utilizzato prevista dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Detrazione dai contingenti 2019 per superamenti precedenti
L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2019 dai regolamenti (UE) 2018/1628, 2018/2025, 2018/2058 e 2019/124 siano ridotti secondo quanto indicato nell’allegato, in applicazione dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La misura riguarda gli stock per i quali vi è stato superamento dei contingenti negli anni precedenti.
Salvezza delle detrazioni previste da altre norme
L’articolo 1, paragrafo 2, precisa che le riduzioni disposte dal regolamento si applicano fatte salve le detrazioni già previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
Criteri di calcolo delle detrazioni
Nei considerando e nell’allegato si chiarisce che le detrazioni sono effettuate nell’anno o negli anni successivi secondo i fattori moltiplicatori dell’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Sono inoltre presi in conto i quantitativi residui non ancora detratti negli anni precedenti, per assicurare il recupero integrale del superamento.
Esclusione dei superamenti inferiori a una tonnellata
Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, i superamenti inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.
Elenco degli stock e delle detrazioni applicabili
L’allegato riporta, per ciascuno Stato membro interessato, specie, zona, contingente iniziale 2018, sbarchi consentiti, catture totali, percentuale di utilizzo, superamento, fattori moltiplicatori, eventuali detrazioni pregresse e detrazione da applicare nel 2019. Tra i casi evidenziati figurano, a titolo esemplificativo, Belgio, Germania, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Regno Unito, per stock quali merluzzo bianco, tonno obeso, tonno rosso, aringa, sgombro, razza ondulata, ippoglosso nero, merlano, merluzzo carbonaro e altri.
Regole particolari su fattori moltiplicatori e stock specifici
L’allegato spiega che il fattore moltiplicatore ordinario è pari a 1,00 per i superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate; un fattore addizionale si applica solo se il superamento supera il 10% e, in alcuni casi, viene indicato con le lettere A o C. Per la razza ondulata del Belgio si precisa l’adattamento alla nuova definizione di zone introdotta dal regolamento (UE) 2019/124. Per lo stock YFT/IOTC si chiarisce che la detrazione non può essere ridotta del quantitativo non utilizzato, poiché l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica a tale stock.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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