Regolamento (UE) 2020/445
Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione del 15 ottobre 2019 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione per adeguarne l'elenco delle azioni specifiche finanziabili. In seguito alla revisione intermedia e all'emersione di nuove esigenze di sostegno agli Stati membri, viene introdotta una ulteriore azione dedicata alle strutture e ai servizi di accoglienza, alloggio e trattenimento, nonché agli aiuti per l'alloggio dei beneficiari di protezione internazionale. La misura è pensata per gli Stati membri sottoposti a forte pressione migratoria e mira a rafforzare la solidarietà e la gestione dei flussi migratori.
Modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione, aggiungendo una nuova azione specifica finanziabile per strutture e servizi di accoglienza, alloggio e trattenimento e per gli aiuti all'alloggio.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri beneficiari del Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014, con riferimento alle misure finanziabili a titolo dell'allegato II. La nuova azione riguarda in particolare gli Stati membri che affrontano una pressione migratoria elevata e/o sproporzionata e finanzia la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento di strutture adeguate di accoglienza, alloggio e trattenimento, nonché i relativi servizi, per richiedenti protezione internazionale e per cittadini di paesi terzi presenti sul territorio di uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno, oltre agli aiuti per l'alloggio dei beneficiari di protezione internazionale. È una modifica di portata generale, direttamente applicabile negli Stati membri, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Il regolamento delegato (UE) 2020/445 modifica l'elenco delle azioni specifiche finanziabili nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione. L'intervento si colloca nel contesto della revisione intermedia prevista dal regolamento (UE) n. 514/2014 e risponde all'esigenza di rafforzare il sostegno finanziario agli Stati membri maggiormente esposti a pressioni migratorie.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la revisione intermedia ha individuato nuove esigenze di finanziamento nel settore dell'asilo, della migrazione e dell'integrazione. In particolare, è stato ritenuto necessario un sostegno adeguato per strutture e servizi di accoglienza, alloggio e trattenimento destinati a richiedenti protezione internazionale e ad altri cittadini di paesi terzi presenti nello Stato membro senza titolo valido di ingresso o soggiorno, nonché per gli aiuti all'alloggio destinati ai beneficiari di protezione internazionale.
Ambito della modifica normativa
L'atto non istituisce un nuovo fondo né modifica la struttura generale del regolamento (UE) n. 516/2014, ma interviene unicamente sull'allegato II, che elenca le azioni specifiche ammissibili a finanziamento aggiuntivo. Prima della modifica l'allegato conteneva otto azioni specifiche, di cui sei congiunte tra più Stati membri; con il presente regolamento viene aggiunta una nona azione.
Contenuto della nuova azione specifica
La nuova voce inserita nell'allegato II riguarda gli Stati membri che affrontano una pressione migratoria elevata e/o sproporzionata. In tali casi possono essere finanziate:
- la costituzione di strutture adeguate di accoglienza, alloggio e trattenimento;
- lo sviluppo di tali strutture;
- il loro funzionamento;
- i servizi connessi;
- gli aiuti per l'alloggio a favore dei beneficiari di protezione internazionale.
I destinatari delle misure sono i richiedenti protezione internazionale e i cittadini di paesi terzi presenti nello Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno.
Coordinamento con gli obiettivi del Fondo
La Commissione motiva la modifica affermando che l'elenco vigente delle azioni specifiche non consentiva di rispondere adeguatamente alle nuove esigenze. La nuova misura è qualificata come utile a una gestione efficace dei flussi migratori ed è ricondotta all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 516/2014, relativo al rafforzamento della solidarietà tra gli Stati membri. Il regolamento sottolinea inoltre il valore aggiunto dell'intervento in termini di alleggerimento della pressione sugli Stati più esposti ai flussi migratori e, per riflesso, sull'Unione nel suo complesso.
Entrata in vigore e applicabilità
Per ragioni di urgenza, l'atto dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come formula finale standard dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento di una nuova azione specifica nell'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014
Viene aggiunto il punto 9 all'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014. La nuova azione finanzia, negli Stati membri che fronteggiano una pressione migratoria elevata e/o sproporzionata, la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento di strutture adeguate di accoglienza, alloggio e trattenimento, e dei rispettivi servizi, per richiedenti protezione internazionale o per cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno, nonché gli aiuti per l'alloggio a favore dei beneficiari di protezione internazionale.
Ragioni della modifica
La modifica risponde alle esigenze aggiuntive di finanziamento emerse nella revisione intermedia di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014. Il considerando evidenzia che l'elenco esistente di azioni specifiche non era sufficiente a soddisfare i nuovi sviluppi politici e le necessità finanziarie degli Stati membri nel settore dell'asilo, della migrazione e dell'integrazione.
Obiettivo di solidarietà e gestione dei flussi migratori
La nuova azione specifica è presentata come funzionale a una gestione efficace dei flussi migratori e coerente con l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 516/2014, relativo al miglioramento della solidarietà fra gli Stati membri. Secondo i considerando, essa mira anche ad attenuare la pressione sugli Stati maggiormente esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
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