Regolamento (UE) 2020/124
Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione del 15 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/833 riportando nel diritto dell’Unione numerose disposizioni operative delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. Il contenuto è prevalentemente tecnico: include coordinate di zone chiuse, specie soggette a tutela, taglie minime, regole sugli attrezzi, protocolli per la pesca esplorativa, formati standard di notifica e di reportistica, nonché norme su ispezioni, controlli e riservatezza dei dati. L’atto è direttamente applicabile negli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Integrazione del regolamento (UE) 2019/833 con le misure di conservazione e di esecuzione NAFO e con i relativi allegati tecnici e moduli operativi.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO), ai pescherecci e agli operatori dell’Unione che vi operano, nonché alle autorità degli Stati membri, agli ispettori e al segretariato NAFO per quanto riguarda notifiche, autorizzazioni, controlli, scambio dati e riservatezza. Incorpora nel diritto dell’Unione le disposizioni e gli allegati delle misure NAFO già richiamati dal regolamento (UE) 2019/833; non introduce, nel testo in esame, esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle previste dai singoli moduli e allegati tecnici.
Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione
Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2019/833 recependo nel diritto dell’Unione un ampio insieme di misure NAFO di conservazione e di esecuzione applicabili nella zona di regolamentazione dell’Atlantico nord-occidentale. L’atto ha natura prevalentemente tecnica e operativa: disciplina delimitazioni geografiche, chiusure, specie sensibili, attrezzi consentiti, formati di notifica e controllo, nonché procedure di ispezione e di scambio dati.
Finalità e contesto
La Commissione richiama il fatto che l’Unione è parte contraente della convenzione NAFO e che le misure adottate dall’organizzazione, una volta entrate in vigore, sono vincolanti per le parti contraenti e devono essere integrate nel diritto dell’Unione, salvo che siano già contemplate. Il regolamento delegato è adottato in attuazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/833, che abilita la Commissione ad integrare ulteriori disposizioni e allegati delle misure NAFO.
Ambito territoriale e materiale
L’atto si applica alle attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO e riguarda pescherecci, operatori, autorità nazionali, ispettori e segretariato NAFO. Il contenuto copre soprattutto la pesca di fondo e talune attività ad essa connesse, la gestione dei gamberi, le specie bersaglio e le catture, nonché il controllo documentale e satellitare. Non emergono esclusioni generali; gli allegati tecnici, invece, distinguono casi particolari, ad esempio navi da trasporto o campi facoltativi in specifici moduli.
Zone chiuse, footprint e aree sensibili
L’allegato riporta le coordinate del footprint della zona di regolamentazione e numerose delimitazioni geografiche. Sono inclusi poligoni e tabelle relativi a:
- montagne sottomarine di Fogo, Terranova, Corner Rise, New England e Orphan Knoll;
- zone di chiusura per la protezione dei coralli nella divisione 3O;
- aree a elevata concentrazione di spugne, coralli e penne di mare;
- chiusure e delimitazioni relative alla protezione dei gamberi e alla gestione della divisione 3L/3M.
La struttura dell’allegato è essenzialmente cartografica: le coordinate servono a definire con precisione i poligoni di interdizione o di gestione, con richiamo alle divisioni NAFO interessate.
Specie indicatrici di EMV e tutela degli ecosistemi vulnerabili
Il regolamento inserisce elenchi molto dettagliati di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV), tra cui grandi spugne, madrepore, gorgonie, penne di mare, ceriantari, briozoi, crinoidi e ascidie. Tali elenchi sono funzionali alla gestione precauzionale della pesca di fondo: se specie o elementi fisici indicatori di EMV sono presenti o probabili, scattano criteri di valutazione, mitigazione e, ove del caso, di chiusura o restrizione delle attività.
Misure sugli attrezzi da pesca e sulla misurazione delle maglie
L’allegato III.A disciplina in modo analitico la misurazione delle maglie delle reti. Il misuratore deve essere piatto, di 2 mm di spessore e conforme a specifiche tecniche; la rete va misurata bagnata, non gelata, su una serie di 20 maglie selezionate secondo regole precise e con esclusione delle maglie troppo vicine a cuciture, cavi o sagole di chiusura. La misura finale è la media arrotondata per eccesso al millimetro più vicino.
L’allegato III.B regola invece:
- i foderoni superiori di tipo ICNAF;
- i foderoni superiori a fascia multipla;
- la fodera di rinforzo del sacco per le navi che pescano gamberi nella zona NAFO;
- le catenelle distanziatrici per gamberi.
Tra i vincoli più rilevanti vi è il divieto di utilizzare fodere di rinforzo con maglia inferiore a 130 mm, il divieto di coprire o ostacolare le griglie di selezione e il divieto di usare contemporaneamente una fodera di rinforzo e qualsiasi altro foderone.
Taglie minime
L’allegato I.D fissa taglie minime differenziate per talune specie e per diverse presentazioni del prodotto. Per il merluzzo bianco, ad esempio, sono previste soglie diverse per pesce intero, eviscerato, decapitato e in altre forme di presentazione. Anche ippoglosso nero, passera canadese e limanda sono soggetti a limiti specifici. Il testo distingue inoltre tra pesce intero, decapitato, senza coda, eviscerato e altre presentazioni commerciali.
Pesca esplorativa di fondo
Una parte significativa del regolamento riguarda la pesca esplorativa in nuove zone o con attrezzi di fondo non ancora usati in quella zona. Il protocollo richiede:
- un piano di raccolta con specie bersaglio, date, zone e limiti di sforzo;
- un piano di mitigazione per prevenire effetti negativi significativi sugli EMV;
- un piano di monitoraggio delle catture con registrazione di tutte le specie, controllo satellitare al 100% e copertura di osservazione al 100%;
- un piano di raccolta dati per agevolare l’individuazione di EMV e specie vulnerabili.
Sono previsti moduli standard per la notifica dell’intenzione di praticare pesca esplorativa, il rapporto sulla bordata, la valutazione delle attività, il modulo di raccolta dati e il relativo elenco di elementi da verificare, comprese fonti scientifiche, carte batimetriche, informazioni sulla pesca pregressa e misure di mitigazione.
Notifica, autorizzazioni e registri delle navi
L’allegato II.C e le parti correlate definiscono i formati standard dei messaggi per:
- notifica delle navi autorizzate a pescare nella zona NAFO;
- ritiro delle navi dal registro;
- autorizzazione a svolgere attività di pesca;
- sospensione dell’autorizzazione.
I campi richiesti comprendono, tra gli altri, nome nave, indicativo di chiamata, bandiera, numero IMO, numero di immatricolazione esterno, stazza, lunghezza, potenza, tipo nave e, per l’autorizzazione, specie bersaglio e zona. La durata massima dell’autorizzazione è di 12 mesi. Il campo relativo alla specie bersaglio e zona può richiedere più coppie di valori per stock e aree diverse.
Giornale di pesca, catture e VMS
L’allegato II.A introduce il modello di giornale di pesca: per ogni retata o cala devono essere registrati nave, attrezzo, data, ora, posizioni iniziale e finale, divisione, profondità, specie catturate, quantitativi conservati e rigetti, eventuali superamenti dei limiti di catture accessorie e sbarco/trasbordo. L’allegato II.D e gli altri modelli collegati disciplinano i rapporti di cattura, i messaggi di entrata/posizione/uscita VMS, i rapporti sulle catture in entrata e in uscita, i trasbordi, gli annullamenti e i rapporti degli osservatori.
Il sistema è fortemente standardizzato: sono previsti codici per specie, zone, attrezzi, trasformazioni, prodotto, nonché regole sul formato dei dati, sull’uso delle barre nei messaggi elettronici e sui protocolli di scambio autorizzati. Sono inoltre previsti messaggi automatici di avvenuta ricezione con codici di errore predeterminati.
Ispezioni, controllo in porto e strumenti di enforcement
Gli allegati IV.A, IV.B, IV.E, IV.F, IV.G e IV.H disciplinano la sorveglianza e le ispezioni in mare e in porto. I moduli standard richiedono informazioni su:
- identità della nave e degli ispettori;
- documentazione di bordo;
- VMS e movimenti della nave;
- giornale di bordo e registrazioni delle catture;
- osservazione del pescato e stima delle catture;
- eventuali infrazioni e sigilli apposti;
- conferma di ricezione del rapporto da parte del comandante.
Le norme sugli ispettori stabiliscono principi di verifica documentale, controllo dell’assetto della nave, esame delle catture e degli attrezzi, accertamento di eventuale pesca INN e, se necessario, traduzione dei documenti. È ribadito che le ispezioni devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie.
Scala di imbarco e sigillo NAFO
Le regole sulla scala di imbarco prescrivono caratteristiche tecniche molto dettagliate per consentire imbarco e sbarco in sicurezza degli ispettori in mare: dimensioni dei gradini, materiali, distanze, cavi laterali, illuminazione notturna e presenza di dispositivi di sicurezza. Il sigillo di ispezione NAFO, invece, è descritto per materiale, colore, marchio e caratteristiche fisiche, ed è destinato a preservare gli elementi di prova in caso di infrazione.
Riservatezza, sicurezza e conservazione dei dati
Le norme dell’allegato II.B sono particolarmente rilevanti in chiave compliance. I rapporti e i messaggi elettronici possono essere usati solo per le finalità previste dalle CEM; il segretariato non li conserva, di regola, in banca dati oltre la fine del primo mese civile successivo all’anno di generazione, salvo dati anonimizzati o resi non riconducibili alle singole navi. Gli Stati membri di ispezione possono conservarli solo per un massimo di 24 ore dopo l’uscita della nave dalla zona, con una presunzione di partenza dopo sei ore dalla comunicazione dell’intenzione di lasciare la zona.
Sul piano della sicurezza informatica, sono previste misure tecniche e organizzative su controllo accessi, autenticazione, cifratura, gestione delle chiavi, protezione dei dati da accessi non autorizzati e nomina di un amministratore del sistema di sicurezza in ciascuna amministrazione interessata. Il testo richiama criteri di sicurezza C2 e specifica che i protocolli di scambio dati devono essere verificati dal segretariato e approvati dalla commissione NAFO.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per gli operatori della pesca, il regolamento comporta un forte livello di formalizzazione documentale e tecnica: registri, notifiche, autorizzazioni, report giornalieri, dati VMS, moduli di ispezione e report degli osservatori devono essere coerenti e tempestivi. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore ittico, il testo è rilevante soprattutto per la compliance operativa, la tracciabilità delle catture, la prova della conformità degli attrezzi, la corretta gestione delle autorizzazioni e la preparazione dei dossier in caso di ispezione o contestazione.
Disposizioni principali
Integrazione delle misure NAFO nel diritto UE
L’articolo 1 dispone che le disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione NAFO e i relativi allegati, richiamati dall’allegato del regolamento (UE) 2019/833, sono riportati nell’allegato del presente regolamento delegato. L’effetto è quello di rendere operativi nel diritto dell’Unione numerosi allegati tecnici NAFO, con valore vincolante per gli Stati membri e gli operatori interessati.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Zone geografiche e chiusure di pesca
Sono riportate coordinate e poligoni relativi al footprint della zona di regolamentazione NAFO, alle aree di protezione di montagne sottomarine, coralli, spugne e penne di mare, nonché alle chiusure per la protezione dei gamberi e alle aree a elevata concentrazione di ecosistemi marini vulnerabili (EMV). Le tabelle contengono punti geografici puntuali e riferimenti alle divisioni NAFO interessate, con funzione delimitativa e gestionale.
Specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili
L’allegato elenca specie bentoniche, coralli, spugne, penne di mare, briozoi, crinoidi e ascidie considerate indicatori di EMV. Il catalogo serve per l’identificazione di habitat sensibili e per l’adozione di misure di tutela in caso di attività di pesca di fondo.
Notifica, autorizzazione, ritiro e sospensione delle navi
Sono fissati i formati standard dei messaggi NAFO per la notifica delle navi, il ritiro dal registro, l’autorizzazione alla pesca e la sospensione dell’autorizzazione. I modelli prescrivono dati obbligatori su nave, bandiera, call sign, IMO, stazza, lunghezza, potenza, attrezzi, specie bersaglio e zone autorizzate; la validità massima dell’autorizzazione è di 12 mesi.
Misure sugli attrezzi da pesca e sulle maglie
L’allegato III.A definisce il misuratore di maglie, le modalità di misurazione, i criteri di selezione delle maglie e il metodo di calcolo della misura media arrotondata per eccesso. L’allegato III.B disciplina i foderoni superiori autorizzati, le catenelle distanziatrici per gamberi e la fodera di rinforzo del sacco, vietando, tra l’altro, l’uso di fodere di rinforzo con maglia inferiore a 130 mm e il cumulo con altri foderoni.
Taglie minime e specie soggette a limiti
L’allegato I.D fissa le taglie minime per alcune specie, distinguendo tra pesce intero, eviscerato, decapitato e altre presentazioni. Per esempio: merluzzo bianco 41 cm intero, 27 cm decapitato, 22 cm senza testa e senza coda; ippoglosso nero 30 cm intero; passera canadese e limanda 25 cm intere, con ulteriori misure per altre presentazioni.
Protocollo per la pesca esplorativa di fondo
L’allegato I.E stabilisce un protocollo specifico per la pesca esplorativa in nuove zone o con nuovi attrezzi di fondo, imponendo un piano di raccolta, un piano di mitigazione, un piano di monitoraggio delle catture con controllo satellitare e osservazione al 100%, e un piano di raccolta dati per individuare EMV e specie vulnerabili. Sono previsti moduli di notifica, rapporto di bordata, valutazione e raccolta dati.
Giornale di pesca, rapporti di cattura e scambio elettronico dei dati
Gli allegati II.A, II.D, II.E, II.F, II.N e correlati disciplinano il giornale di pesca, i rapporti di cattura, i rapporti di posizione VMS, gli annullamenti, lo scambio elettronico di informazioni e i codici per i messaggi. Sono previsti standard tecnici per dati quali specie, quantità, divisioni NAFO, posizioni, bordate, catture conservate, rigetti, pesci sotto taglia, trasferimenti tra navi e messaggi di conferma della ricezione con codici di errore.
Port State Control e ispezioni
Gli allegati IV.A, IV.B, IV.E, IV.F, IV.G, IV.H e i moduli PSC disciplinano i rapporti di sorveglianza, i rapporti di ispezione, i sigilli di ispezione, le scale di imbarco, i guidoni NAFO e i controlli in porto. Le ispezioni comprendono verifica dei documenti, dell’assetto della nave, degli attrezzi, delle catture, della conformità ai contingenti e delle eventuali infrazioni, con modelli standardizzati per la verbalizzazione.
Riservatezza e sicurezza dei dati
L’allegato II.B contiene regole dettagliate sulla sicurezza e riservatezza dei rapporti e messaggi elettronici trasmessi ai sensi degli articoli 28 e 29 delle CEM. I dati devono essere utilizzati solo per le finalità previste, sono previste limitazioni di accesso, cancellazione dei dati originali entro il mese successivo all’anno di generazione, misure tecniche e organizzative di sicurezza, cifratura, gestione delle chiavi e nomina di amministratori di sistema.
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