Regolamento (UE) 2020/446
Regolamento delegato (UE) 2020/446 della Commissione del 15 ottobre 2019 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’elenco delle azioni specifiche finanziabili nell’ambito dello strumento dell’UE per le frontiere esterne e i visti. La modifica risponde a esigenze aggiuntive emerse nella revisione intermedia e mira a sostenere maggiormente le attività di controllo delle frontiere nelle zone sottoposte a forte pressione migratoria. L’intervento è finalizzato a rafforzare la gestione integrata delle frontiere e a contribuire alla tenuta del sistema europeo nel suo complesso. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 per aggiungere una nuova azione specifica finanziabile nel quadro dello strumento per frontiere esterne e visti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri beneficiari dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014, nell’ambito del Fondo sicurezza interna. Riguarda il finanziamento di attività di controllo e sorveglianza delle frontiere in aree soggette a pressione migratoria elevata o sproporzionata, reale o potenziale, incluse le attività connesse ai punti di crisi e, ove necessario, il sostegno alla gestione delle frontiere nei paesi terzi. Non disciplina direttamente i controlli di frontiera in senso operativo generale, ma amplia l’elenco delle azioni specifiche ammissibili a finanziamento aggiuntivo.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014
Il regolamento delegato (UE) 2020/446 interviene sullo strumento finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per aggiornare l’elenco delle azioni specifiche ammissibili a finanziamento. La modifica risponde alle esigenze emerse nella revisione intermedia e intende rafforzare il sostegno dell’Unione alle attività di controllo di frontiera nelle aree sottoposte a forte pressione migratoria.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la revisione intermedia prevista dal regolamento (UE) n. 514/2014 ha evidenziato ulteriori fabbisogni finanziari degli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere. In particolare, si è ritenuto necessario fornire un adeguato sostegno alle attività di controllo di frontiera nei punti di crisi e in altre zone caratterizzate da pressione migratoria elevata o sproporzionata, reale o potenziale. La Commissione ha quindi ritenuto insufficiente l’elenco delle azioni specifiche già contenuto nell’allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014.
Ambito della nuova azione specifica
L’articolo 1 inserisce nell’allegato II un nuovo punto 3 che copre:
- attività di controllo delle frontiere;
- verifiche e misure di sorveglianza delle frontiere in zone soggette a forte pressione migratoria;
- attività connesse all’istituzione, allo sviluppo e al funzionamento dei punti di crisi, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1624;
- ove necessario, sostegno alle attività di gestione delle frontiere nei paesi terzi.
La portata della norma è quindi finanziaria e programmatoria: non introduce nuovi poteri sostanziali di controllo, ma amplia le tipologie di spesa e di intervento che possono ricevere sostegno aggiuntivo nel quadro dello strumento UE.
Rapporto con la normativa di base
La Commissione collega espressamente la nuova azione all’obiettivo specifico dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, relativo al sostegno della gestione integrata delle frontiere e all’agevolazione dell’accesso alla protezione internazionale. Il regolamento è quindi letto come strumento di adattamento del quadro finanziario alle nuove esigenze operative e politiche dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, produce effetti senza necessità di recepimento negli Stati membri ed è vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Nuova azione specifica finanziabile
All’allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 è inserito il punto 3, che consente il finanziamento di attività di controllo delle frontiere, incluse verifiche e misure di sorveglianza in zone soggette a pressione migratoria elevata o sproporzionata, reale e/o potenziale. Sono comprese le attività relative all’istituzione, allo sviluppo e al funzionamento dei punti di crisi, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1624, nonché, se necessario, il sostegno alle attività di gestione delle frontiere nei paesi terzi.
Motivazione della modifica
La modifica deriva dalle esigenze aggiuntive di finanziamento emerse nella revisione intermedia di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014. La Commissione ha ritenuto che l’elenco preesistente delle azioni specifiche fosse insufficiente per finanziare adeguatamente il rafforzamento delle capacità di controllo delle frontiere e l’attuazione del sistema basato sui punti di crisi o di un sistema analogo.
Coerenza con gli obiettivi del regolamento di base
La nuova azione è presentata come coerente con l’obiettivo specifico dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, ossia sostenere la gestione integrata delle frontiere agevolando l’accesso alla protezione internazionale per coloro che ne necessitino.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
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