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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1747

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1747 Della Commissione del 15 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti per talune licenze e taluni certificati degli equipaggi di condotta, le norme sulle organizzazioni di addestramento e le autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo ampio sul regime delle licenze e delle qualifiche del personale di condotta previsto dal regolamento (UE) n. 1178/2011, chiarendo requisiti, definizioni e procedure. Rafforza e razionalizza le regole su competenza linguistica, attività recente, rinnovo e ripristino di abilitazioni e certificati di istruttori/esaminatori, oltre a precisare il funzionamento delle DTO e il trasferimento delle competenze tra autorità. Introduce inoltre aggiornamenti tecnici agli allegati FCL, ARA, ORA e DTO, anche in relazione all’uso di aeromobili non soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 per finalità di addestramento, entro i limiti previsti.

Modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 sui requisiti per licenze, certificati e addestramento degli equipaggi di condotta nell’aviazione civile, con interventi su parti FCL, ARA, ORA e DTO.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in modo diretto, ai soggetti disciplinati dal regolamento (UE) n. 1178/2011: piloti, richiedenti licenze e abilitazioni, titolari di certificati medici, istruttori, esaminatori, organizzazioni di addestramento approvate (ATO) e dichiarate (DTO), nonché autorità competenti nazionali. Riguarda la formazione, il rilascio, il rinnovo e il ripristino di licenze e certificati nel settore dell’aviazione civile, in particolare per velivoli, elicotteri, convertiplani, alianti, palloni liberi e dirigibili, inclusi taluni aspetti dell’addestramento svolto anche al di fuori del territorio soggetto alla responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago. È prevista una data di applicazione generale dalla sua entrata in vigore, con una specifica decorrenza differita per alcuni punti dell’allegato (punti 57, 58, 59 e 66) al 21 dicembre 2019.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione

Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento (UE) n. 1178/2011, che disciplina i requisiti tecnici e le procedure amministrative per il personale di condotta dell’aviazione civile. L’intervento nasce dall’esigenza, evidenziata nei considerando, di correggere errori o ambiguità, chiarire termini e requisiti e adeguare il sistema alle evoluzioni introdotte dal regolamento (UE) 2018/1139, con particolare attenzione a proporzionalità, trasparenza e funzionamento delle DTO.

Ambito e finalità della modifica

Il regolamento incide soprattutto sulla parte FCL, ma anche sulle parti ARA, ORA e DTO del regolamento base. L’obiettivo è rendere più coerenti le regole su licenze, abilitazioni, competenza linguistica, attività di volo recente, validità e rinnovo/ripristino di certificati di istruttore ed esaminatore. Vengono inoltre chiariti i rapporti con il riconoscimento dell’addestramento svolto su aeromobili non soggetti pienamente al regolamento 2018/1139 e con il trasferimento della competenza tra autorità nazionali.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Le modifiche riguardano piloti, candidati al rilascio di licenze e abilitazioni, titolari di certificati medici, istruttori, esaminatori, ATO, DTO e autorità competenti. Sul piano materiale, toccano licenze LAPL, PPL, CPL, ATPL, MPL, IR ed EIR, abilitazioni per classe e per tipo, abilitazioni specifiche (notturno, montagna, traino, volo acrobatico), nonché i certificati di istruttore ed esaminatore in tutte le principali categorie aeronautiche.

Modifiche alle definizioni e ai concetti di base

La parte FCL viene innanzitutto aggiornata con nuove definizioni operative. In particolare, vengono introdotti i concetti di "valutazione della competenza", "LIFUS", "OSD" e "elenco delle abilitazioni per tipo e delle annotazioni sulla licenza"; vengono inoltre rivisti i riferimenti a "notte", "OTD" e "controlli di professionalità". Questi chiarimenti sono rilevanti perché incidono sulla lettura coordinata delle norme successive, soprattutto quelle riguardanti istruttori, esaminatori e abilitazioni tecniche.

Esami teorici, crediti e requisiti per il rilascio delle licenze

La norma FCL.025 viene resa più rigorosa e uniforme: gli esami teorici devono essere sostenuti sotto la responsabilità dell’autorità competente di uno stesso Stato membro, la soglia di sufficienza è fissata al 75 % senza punteggio negativo e gli esami vanno superati entro 18 mesi dal primo tentativo. In caso di esito negativo oltre il limite dei tentativi consentiti o del termine, per le diverse categorie di licenza occorre ripetere tutti gli esami dopo ulteriore addestramento presso DTO o ATO. Gli allegati relativi ai crediti teorici sono coordinati per consentire il riconoscimento incrociato tra categorie di licenza.

Competenza linguistica

La norma FCL.055 conferma che i piloti che utilizzano il radiotelefono devono avere una annotazione di competenza linguistica in inglese o nella lingua usata per le comunicazioni radio. Il livello minimo resta il livello operativo (4), con rivalutazione ogni quattro anni per il livello 4 e ogni sei anni per il livello 5; il livello 6 non richiede rivalutazione. Per IR ed EIR, la conoscenza dell’inglese diventa un requisito specifico aggiuntivo e deve essere dimostrata con metodo di valutazione stabilito dall’autorità competente.

Attività di volo recente, validità e rinnovo delle abilitazioni

Il regolamento interviene in modo esteso sulla validità delle IR e delle abilitazioni per classe o per tipo. La IR ha validità annuale; il rinnovo è possibile nei tre mesi antecedenti la scadenza, mentre il ripristino richiede, a seconda dei casi, addestramento di aggiornamento in ATO, controlli di professionalità e possesso dell’abilitazione pertinente. Se la IR non è stata rinnovata o ripristinata nei sette anni precedenti, occorre ripetere esame teorico e test di abilitazione. Per le abilitazioni per classe o per tipo, la validità ordinaria è di un anno, salvo eccezione per talune abilitazioni monomotore a equipaggio singolo, e sono specificate le modalità di ripristino, anche con impiego di FSTD e con alcune deroghe per i piloti di prova in volo.

Licenze LAPL e PPL

Le norme sulle LAPL e sulle PPL vengono precisate sul piano dei privilegi e dell’attività recente. Per la LAPL(A) i privilegi includono la conduzione di velivoli monomotore a pistoni terrestri o marittimi e di TMG entro il limite di massa di 2 000 kg, con massimo 3 passeggeri e 4 persone a bordo complessivamente. Il trasporto di passeggeri è subordinato a 10 ore di volo come pilota in comando dopo il rilascio, salvo esenzione per chi provenga da licenze superiori. Sono inoltre ridefiniti i contenuti teorici per LAPL e PPL, con la disciplina dei crediti intercategoria e con nuove soglie di attività recente per LAPL(A) e LAPL(H).

Istruttori: requisiti, privilegi, validità e ripristino

Una parte molto rilevante del regolamento riguarda i certificati di istruttore. La disciplina dei FI viene dettagliata per privilegi su licenze e abilitazioni, compresi alcuni casi di estensione alle operazioni a equipaggio plurimo, all’abilitazione notturna, al traino, al volo acrobatico e alle abilitazioni IR/EIR. La durata ordinaria dei certificati FI è di tre anni; per il rinnovo è richiesta una combinazione di esperienza recente, aggiornamento e valutazione della competenza, mentre il ripristino richiede un corso di aggiornamento e una nuova valutazione. Regole analoghe, ma specifiche, sono previste per TRI, CRI, IRI, SFI e STI, con numeri minimi di ore, sessioni, tratte, controlli e verifiche in FSTD o aeromobile.

Esaminatori: regole generali, conflitti di interesse e rinnovo

Le norme sugli esaminatori sono riscritte per chiarire prerequisiti, limiti e rinnovo. Il certificato di esaminatore ha validità triennale; per il rinnovo servono almeno sei test/controlli/valutazioni effettuati prima della scadenza, un corso di aggiornamento e una prova/valutazione recente con l’autorità competente o un esaminatore esperto, oppure il soddisfacimento dei requisiti di mantenimento. È inoltre ribadito il limite per cui l’esaminatore non può esaminare candidati ai quali abbia fornito più del 25 % dell’addestramento richiesto, né operare quando la propria obiettività possa risultare compromessa.

Organizzazioni di addestramento, addestramento fuori dal territorio UE e uso di aeromobili dell’allegato I

Le modifiche alle parti ORA e DTO precisano che ATO e DTO devono disporre di flotte adeguate e che gli aeromobili non soggetti pienamente al regolamento 2018/1139 possono essere utilizzati per l’addestramento solo se l’autorità competente ha verificato l’equivalenza del livello di sicurezza e ne ha autorizzato l’impiego. Inoltre, per l’addestramento o l’istruzione svolti fuori dal territorio sotto responsabilità degli Stati membri, il regolamento ammette certificati di istruttore o esaminatore con validità limitata a tali contesti, purché il richiedente possieda almeno una CPL e dimostri conoscenza adeguata delle norme europee di sicurezza aerea. La licenza e il certificato medico possono essere trasferiti tra autorità secondo la nuova procedura ARA.GEN.360.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, alcuni punti dell’allegato, in particolare i punti 57, 58, 59 e 66, si applicano soltanto dal 21 dicembre 2019. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Modifiche generali al regolamento (UE) n. 1178/2011

Sono soppressi o sostituiti diversi paragrafi degli articoli 1, 2, 4, 5, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11, 11 bis e 12 del regolamento base. L’articolo 1, paragrafo 3, è riscritto per riferirsi ai certificati medici dei piloti e alle condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, limitazione, sospensione e revoca. L’articolo 12, paragrafo 7, impone alla notificazione alla Commissione e all’EASA quando uno Stato membro si avvale di taluni requisiti derogatori, con indicazione delle ragioni e del programma di attuazione.

Organizzazioni di addestramento e DTO

L’articolo 10 bis è riformulato: l’addestramento per i piloti di taluni aeromobili può essere fornito solo da organizzazioni approvate dall’autorità competente che soddisfino i requisiti essenziali del regolamento (UE) 2018/1139 e quelli dell’allegato VII, salvo il regime semplificato per le DTO con sede principale in uno Stato membro che abbiano presentato dichiarazione ai sensi della norma DTO.GEN.115 e, se richiesto, abbiano avuto approvato il programma di addestramento. Le modifiche agli allegati VII e VIII chiariscono che ATO e DTO devono usare flotte adeguate e possono utilizzare aeromobili dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1139 solo previa valutazione di equivalenza di sicurezza e autorizzazione dell’autorità competente.

Nuove definizioni e chiarimenti terminologici nella parte FCL

La norma FCL.010 è integrata con definizioni nuove o riviste: valutazione della competenza, effettuato con il solo riferimento agli strumenti, attività di linea sotto supervisione (LIFUS), OSD, elenco delle abilitazioni per tipo e delle annotazioni sulla licenza, oltre alla nuova definizione di notte e alla revisione di OTD e controlli di professionalità. Le definizioni sono rese coerenti con l’impianto EASA e con i dati di idoneità operativa.

Esami teorici e crediti formativi

La norma FCL.025 stabilisce che l’intera serie di esami teorici deve essere sostenuta sotto la responsabilità dell’autorità competente di un unico Stato membro. La sufficienza richiede almeno il 75 % dei punti, senza punteggio negativo; gli esami devono essere superati entro 18 mesi dal primo tentativo. Dopo quattro tentativi falliti o il mancato superamento entro il termine, per ATPL, CPL, IR ed EIR, nonché per LAPL, PPL, SPL e BPL, occorre ripetere tutti gli esami previa ulteriore formazione presso DTO o ATO. Gli allegati relativi ai crediti teorici sono aggiornati per riconoscere crediti tra categorie di licenza.

Privilegi e condizioni di esercizio delle licenze

La norma FCL.040 chiarisce che l’esercizio dei privilegi dipende dalla validità delle abilitazioni contenute nella licenza e del certificato medico, se applicabile. Sono aggiornate anche le norme su LAPL e PPL, con precisazioni su privilegi, condizioni per il trasporto passeggeri, attività recente, conversione di privilegi tra varianti di classe, e contenuti teorici per LAPL e PPL.

Competenza linguistica

La FCL.055 ribadisce che i piloti di velivoli, elicotteri, convertiplani e dirigibili che utilizzano il radiotelefono devono avere annotata sulla licenza la competenza linguistica in inglese o nella lingua delle comunicazioni radio, con livello minimo operativo (livello 4). La rivalutazione è prevista ogni 4 anni per il livello 4 e ogni 6 anni per il livello 5; il livello 6 esonera dalla rivalutazione. Per IR ed EIR è obbligatoria anche la dimostrazione della capacità di usare l’inglese con metodo di valutazione stabilito dall’autorità competente.

Requisiti di attività di volo recente e validità di IR e abilitazioni

Sono riscritte le norme sulla validità, rinnovo e ripristino della IR per velivoli, elicotteri e dirigibili: la IR dura un anno; il rinnovo è possibile nei tre mesi precedenti la scadenza, e il ripristino richiede addestramento di aggiornamento se necessario, controlli di professionalità e titolarità dell’abilitazione pertinente. Se la IR non è stata rinnovata o ripristinata nei sette anni precedenti, occorre ripetere esame teorico e test di abilitazione. Analogamente, le abilitazioni per classe o per tipo hanno validità annuale, salvo eccezioni per monomotore a equipaggio singolo, con regole dettagliate di rinnovo e ripristino, uso di FSTD, e casi particolari per piloti di prova in volo.

Regole specifiche per LAPL, PPL e attività recente

Le norme FCL.105.A, FCL.140.A e FCL.140.H ridefiniscono i privilegi LAPL(A) e LAPL(H), i requisiti per il trasporto di passeggeri e l’attività di volo recente. Per LAPL(A) servono 10 ore di volo come PIC dopo il rilascio per trasportare passeggeri; per LAPL(A) e LAPL(H) sono previsti requisiti minimi negli ultimi 2 anni o 12 mesi, comprendenti ore di volo, decolli/atterraggi e un volo di aggiornamento con istruttore, ovvero il superamento di controlli di professionalità.

Istruttori di volo (FI, TRI, CRI, IRI, SFI, STI, MI)

Sono profondamente riviste le regole su certificati, privilegi, prerequisiti, validità, rinnovo e ripristino per gli istruttori. La FCL.905.FI elenca in modo dettagliato i privilegi dei FI per licenze, abilitazioni, corsi e addestramenti speciali; la FCL.940.FI fissa durata triennale del certificato e requisiti di rinnovo basati su esperienza, aggiornamento e valutazione della competenza. Per TRI, CRI, IRI, SFI e STI sono introdotti o aggiornati prerequisiti, limiti all’uso dei simulatori, requisiti di esperienza e regole di rinnovo/ripristino, incluse soglie di ore, sessioni, decolli, tratte e addestramenti ricorrenti.

Esaminatori e controlli di professionalità

Le norme FCL.1000, FCL.1005 e FCL.1025 sono aggiornate per disciplinare i certificati di esaminatore, i conflitti di interesse, la validità triennale e i requisiti di rinnovo/ripristino. È introdotta la possibilità di certificati speciali per nuovi aeromobili o nuovi corsi di addestramento, con validità massima di un anno, e di autorizzazioni occasionali in caso di indisponibilità di esaminatori qualificati. Sono ridefiniti anche i requisiti specifici per TRE, CRE, IRE e SFE, compresi i prerequisiti di esperienza e le competenze per test di abilitazione, controlli di professionalità e valutazioni della competenza.

Abilitazioni per classe o per tipo, varianti e requisiti specifici

La FCL.710 stabilisce che, per estendere i privilegi a una variante, è necessario addestramento sulle differenze o familiarizzazione, con elementi OSD ove applicabili, presso ATO, talune DTO o titolari di AOC con programma approvato; per alcuni velivoli l’istruttore qualificato può svolgere la formazione. La FCL.725 precisa un esame scritto di almeno 30 domande a risposta multipla per i velivoli monomotore e plurimotore a equipaggio singolo (mare). La FCL.805 e la FCL.815 aggiornano traino di alianti e striscioni pubblicitari e abilitazione al volo in montagna, mentre la FCL.810 consente il corso VFR notturno entro 6 mesi presso DTO o ATO.

Trasferimento dell’autorità competente e documentazione medica

La nuova norma ARA.GEN.360 disciplina il cambio di autorità competente su richiesta del titolare di licenza: l’autorità ricevente deve chiedere senza indugio il trasferimento della verifica della licenza e delle copie della documentazione medica; l’autorità trasferente conserva gli originali e resta responsabile fino alla notifica del rilascio della nuova licenza e del nuovo certificato medico. La documentazione medica deve seguire le regole della parte MED e includere una sintesi della storia clinica pertinente, verificata e firmata dall’ispettore medico.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I punti 57, 58, 59 e 66 dell’allegato si applicano dal 21 dicembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilelicenze aeronauticheaddestramento aeronauticocertificazioni e controlli di professionalitàsorveglianza delle autorità competenti

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