Regolamento (UE) 2019/1716
Regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio del 14 ottobre 2019 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua nell’ordinamento dell’Unione le misure restrittive adottate nei confronti del Nicaragua, in particolare il congelamento di fondi e risorse economiche di soggetti responsabili o associati a gravi violazioni dei diritti umani e alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. Stabilisce divieti, deroghe autorizzabili dalle autorità nazionali competenti, obblighi di cooperazione e comunicazione tra Stati membri e Commissione, e regole su elenchi, tutela dei dati e sanzioni nazionali. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Istituisce misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone, entità e organismi responsabili o associati a gravi violazioni dei diritti umani e alla compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Nicaragua, con congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi inseriti nell’allegato I, individuati dal Consiglio in base alla decisione (PESC) 2019/1720. Le misure riguardano il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, detenuti, posseduti o controllati da tali soggetti, nonché il divieto di metterli a loro disposizione, direttamente o indirettamente. L’applicazione territoriale è definita dall’articolo 18: territorio dell’Unione, aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, cittadini UE ovunque si trovino, persone giuridiche/entità costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro ovunque si trovino, e attività economiche svolte in tutto o in parte nell’Unione. Sono previste deroghe autorizzative specifiche per esigenze di base, spese legali, costi di custodia/amministrazione, spese straordinarie e finalità umanitarie, oltre a taluni pagamenti derivanti da decisioni giudiziarie o da obbligazioni preesistenti.
Regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua
Il regolamento dà attuazione, sul piano del diritto UE, alle misure restrittive adottate in parallelo con la decisione (PESC) 2019/1720 del 14 ottobre 2019. La finalità è colpire soggetti responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, nonché coloro che compromettono democrazia e Stato di diritto in Nicaragua, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali e della disciplina UE in materia di protezione dei dati.
Ambito soggettivo e territoriale
Il meccanismo sanzionatorio si fonda sull’allegato I, nel quale sono elencate le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi soggetti a congelamento. Le misure si applicano in modo ampio: nel territorio dell’Unione, sui mezzi soggetti a giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini UE ovunque si trovino, alle persone giuridiche costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, anche solo in parte, nell’Unione.
Congelamento dei fondi e divieto di disponibilità
L’articolo 2 impone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti inseriti nell’allegato I. È inoltre vietato mettere tali fondi o risorse a disposizione, direttamente o indirettamente, dei medesimi soggetti o a loro vantaggio. Le definizioni dell’articolo 1 precisano in modo dettagliato cosa si intenda per fondi, risorse economiche, congelamento e richiesta, con una nozione particolarmente ampia di contratto, transazione e pretesa.
Deroghe autorizzabili dalle autorità competenti
Il regolamento prevede diverse deroghe, tutte soggette ad autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato:
- esigenze di base delle persone elencate e dei loro familiari a carico, incluse spese per alimentazione, affitto o mutuo, medicinali, cure mediche, imposte, assicurazioni e utenze;
- onorari ragionevoli e rimborso di spese legali;
- diritti e spese per la normale gestione o custodia dei fondi congelati;
- spese straordinarie, previa notifica alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione almeno due settimane prima dell’autorizzazione;
- pagamenti su o da conti di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali immuni, purché per scopi ufficiali;
- fondi necessari a soddisfare crediti risultanti da decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative, nei limiti previsti dall’articolo 4;
- pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento nell’allegato I, ai sensi dell’articolo 5;
- utilizzi a fini umanitari, compresi assistenza medica, cibo, trasferimento di operatori umanitari, relativa assistenza ed evacuazioni dal Nicaragua.
Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate entro due settimane agli altri Stati membri e alla Commissione.
Regime dei pagamenti verso conti congelati
L’articolo 7 chiarisce che l’accredito sui conti congelati di fondi trasferiti da terzi è consentito solo se tali somme restano congelate; l’ente finanziario o creditizio deve informare senza indugio l’autorità competente. Sono inoltre ammessi gli accrediti di interessi o altri profitti, nonché di pagamenti dovuti da contratti, obbligazioni o decisioni preesistenti, purché continuino a essere sottoposti alle misure dell’articolo 2, paragrafo 1.
Obblighi di collaborazione, segnalazione ed elusione
Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi devono fornire immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione tutte le informazioni utili all’applicazione del regolamento, in particolare quelle relative a conti e importi congelati, e collaborare alle verifiche. È vietato partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività volte a eludere le misure restrittive.
Tutela dei terzi, richieste e responsabilità
L’articolo 10 protegge chi agisca in buona fede nel congelare fondi o nel rifiutare la loro messa a disposizione, salvo negligenza. L’articolo 11 esclude la soddisfazione di richieste collegate a contratti o transazioni influenzati dalle misure, quando tali richieste provengano dai soggetti elencati o da chi agisce per loro conto; il richiedente deve provare che il soddisfacimento non è vietato. Resta salvo il controllo giurisdizionale sul mancato adempimento contrattuale.
Coordinamento tra Stati membri, Consiglio e Commissione
Il sistema richiede uno scambio costante di informazioni tra Commissione e Stati membri, inclusi dati su fondi congelati, autorizzazioni, problemi di applicazione e sentenze nazionali. Il Consiglio è competente a modificare l’allegato I quando decide di applicare le misure a un soggetto; la decisione deve essere comunicata all’interessato, con indicazione dei motivi, e l’interessato può presentare osservazioni. In presenza di nuove prove o osservazioni, il Consiglio riesamina la decisione.
Allegati, autorità competenti, protezione dati ed entrata in vigore
L’allegato I deve contenere sia i motivi dell’inserimento sia le informazioni identificative necessarie; l’allegato II elenca i siti web nazionali delle autorità competenti e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione. Il trattamento dei dati personali da parte di Consiglio, Commissione e alto rappresentante è limitato alle finalità del regolamento e deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni essenziali
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta" in senso ampio, comprendendo pretese contenziose o meno connesse a contratti o transazioni, incluse esecuzione, garanzie, compensazioni, riconoscimento ed esecuzione di decisioni; "contratto o transazione"; "autorità competenti"; "fondi"; "risorse economiche"; "congelamento di fondi"; "congelamento di risorse economiche"; e "territorio dell’Unione".
Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione
L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell’allegato I e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione, direttamente o indirettamente. L’allegato I comprende persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, nonché soggetti che compromettono democrazia e Stato di diritto in Nicaragua, oltre ai soggetti associati.
Deroghe per esigenze di base, spese legali, custodia e urgenze
L’articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per esigenze di base, onorari e spese legali ragionevoli, spese di normale gestione o custodia, spese straordinarie previa notifica almeno due settimane prima, e pagamenti su o da conti di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali con immunità per scopi ufficiali. Le autorizzazioni devono essere comunicate entro due settimane agli altri Stati membri e alla Commissione.
Deroghe per decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative
L’articolo 4 autorizza, a condizioni rigorose, lo svincolo di fondi congelati per soddisfare crediti derivanti da decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative emesse prima o dopo l’inserimento nell’allegato I, purché la decisione non favorisca soggetti elencati e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico. Anche in questo caso è prevista comunicazione entro due settimane.
Deroghe per obbligazioni contrattuali preesistenti
L’articolo 5 consente lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati per pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento nell’allegato I, a condizione che i fondi siano usati per un pagamento da parte del soggetto elencato e che il pagamento non violi il divieto di messa a disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
Deroghe umanitarie
L’articolo 6 autorizza lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche per scopi umanitari, inclusi assistenza medica, cibo, trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o evacuazioni dal Nicaragua, secondo le condizioni fissate dall’autorità competente. Anche qui è prevista comunicazione entro due settimane.
Regole sui pagamenti verso conti congelati
L’articolo 7 consente l’accredito sui conti congelati di fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi siano congelati; inoltre esclude l’applicazione del divieto per interessi, altri profitti, pagamenti dovuti da contratti o obbligazioni preesistenti e pagamenti dovuti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, sempre che restino soggetti alle misure di congelamento.
Obblighi di informazione e cooperazione
L’articolo 8 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti, e alla Commissione, informazioni utili all’applicazione del regolamento, comprese quelle su conti e importi congelati, e di collaborare alla verifica. L’articolo 12 prevede uno scambio reciproco di informazioni tra Commissione e Stati membri, anche su fondi congelati, autorizzazioni, violazioni, problemi applicativi e sentenze nazionali.
Divieto di elusione e limiti di responsabilità
L’articolo 9 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività volte a eludere le misure restrittive. L’articolo 10 limita la responsabilità di chi congeli o rifiuti di rendere disponibili fondi in buona fede, salvo negligenza, e di chi agisca senza sapere né avere motivi ragionevoli per sospettare la violazione.
Inammissibilità delle richieste collegate alle misure restrittive
L’articolo 11 stabilisce che non sono soddisfatte richieste connesse a contratti o transazioni influenzati dalle misure restrittive, incluse richieste di indennizzo, compensazione o garanzie, se presentate da soggetti elencati o da chi agisce per loro conto. L’onere della prova della liceità incombe al richiedente. Resta salvo il controllo giurisdizionale sull’inadempimento contrattuale.
Aggiornamento degli elenchi, notifica e audizione
L’articolo 13 attribuisce al Consiglio il potere di modificare l’allegato I quando decide di applicare misure a nuovi soggetti. La decisione e i motivi dell’inserimento devono essere comunicati direttamente, se possibile, o mediante avviso in Gazzetta ufficiale, con possibilità di presentare osservazioni; in presenza di osservazioni o nuove prove il Consiglio riesamina la decisione.
Contenuto dell’allegato I e identificazione dei soggetti
L’articolo 14 richiede che l’allegato I indichi i motivi dell’inserimento e le informazioni necessarie all’identificazione, tra cui, per le persone fisiche, nomi, pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, dati documentali, sesso, indirizzo e funzione/professione; per persone giuridiche ed entità, denominazione, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede.
Sanzioni nazionali e attuazione
L’articolo 15 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento e di adottare le misure necessarie per assicurarne l’attuazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e le relative norme devono essere comunicate senza indugio alla Commissione.
Protezione dei dati personali
L’articolo 16 disciplina il trattamento dei dati personali da parte di Consiglio, Commissione e alto rappresentante per l’esecuzione del regolamento, con riferimento alla preparazione e aggiornamento dell’allegato I e alla pubblicazione negli elenchi e nelle mappe sanzionatorie dell’Unione. Il trattamento deve rispettare i regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725; i soggetti sono designati come titolari del trattamento per garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
Autorità competenti e comunicazioni
L’articolo 17 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti, pubblicarle sui rispettivi siti web indicati nell’allegato II e notificare senza indugio alla Commissione tali autorità e ogni successiva modifica. L’allegato II contiene anche l’indirizzo unico per le comunicazioni alla Commissione.
Ambito territoriale e personale di applicazione
L’articolo 18 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione e al suo spazio aereo, ai mezzi sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell’Unione ovunque si trovino, alle persone giuridiche ed entità costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro ovunque si trovino, e alle attività economiche svolte in tutto o in parte nell’Unione.
Entrata in vigore
L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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