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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1730

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1730 della Commissione del 15 ottobre 2019 che fissa, per l’esercizio contabile 2020 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

Normativa europea32019R1730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1730 stabilisce per il 2020 il tasso di interesse da utilizzare nel calcolo delle spese di finanziamento sostenute dagli Stati membri per gli interventi di acquisto pubblico nel quadro del FEAGA. Alla luce delle regole del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, la Commissione fissa tale tasso al 0%. Il regolamento si applica retroattivamente dal 1° ottobre 2019 per evitare vuoti giuridici nel periodo di riferimento.

Fissa allo 0% il tasso di interesse uniforme da applicare, per l’esercizio contabile 2020 del FEAGA, al calcolo delle spese di finanziamento degli interventi relativi ad acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze.

Ambito di applicazione

Si applica alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento, nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), per l’esercizio contabile 2020. Riguarda il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi pubblici disciplinati dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in particolare l’allegato I; si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non introduce esclusioni specifiche oltre a quelle già previste dal regolamento delegato richiamato, comprese le ipotesi di assenza di comunicazione o di assenza di spese per interessi da parte di uno Stato membro.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1730: tasso di interesse per il FEAGA 2020

Il regolamento fissa il tasso di interesse applicabile, per l’esercizio contabile 2020 del FEAGA, al calcolo delle spese di finanziamento degli interventi pubblici relativi ad acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze. La Commissione interviene sulla base dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle regole tecniche contenute nel regolamento delegato (UE) n. 906/2014.

Quadro normativo di riferimento

Il considerando richiama il meccanismo previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, secondo cui le spese finanziarie relative alle risorse mobilitate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti sono determinate secondo le modalità dell’allegato I di tale regolamento. In particolare, l’allegato I, punto I.1, prevede che il calcolo avvenga sulla base di un tasso di interesse uniforme per l’Unione fissato dalla Commissione all’inizio di ciascun esercizio contabile, calcolato come media dei tassi Euribor a termine a tre e a dodici mesi nel periodo di riferimento di sei mesi, con ponderazione rispettivamente di un terzo e due terzi.

Lo stesso allegato disciplina anche la comunicazione degli Stati membri sui tassi effettivamente sostenuti e le conseguenze della mancata comunicazione o della dichiarazione di assenza di spese per interessi. Il tasso determinato per ciascuno Stato membro va poi confrontato con il tasso uniforme dell’Unione e si applica il minore dei due, fermo restando che i tassi negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese.

Contenuto precettivo

L’articolo 1 dispone che, per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2020 del FEAGA, i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 sono fissati allo 0%.

In sostanza, il tasso uniforme UE da utilizzare per quel periodo è azzerato, con conseguente incidenza sul calcolo delle spese rimborsabili o imputabili nel quadro degli interventi pubblici agricoli interessati.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per evitare un vuoto giuridico sul tasso da applicare al calcolo delle spese di finanziamento, la norma si applica con effetto dal 1° ottobre 2019.

Il regolamento è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Determinazione del tasso di interesse per il FEAGA 2020

Per le spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti all’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2020 del FEAGA, i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, come definiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, sono fissati allo 0%.

Decorrenza, entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° ottobre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturafinanziamenti uefeagainterventi pubblici

Testo integrale

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