Risposta n. 63 del 19/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che tali emolumenti siano esenti da IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali, perché hanno natura risarcitoria e assistenziale, sono accessori alla pensione privilegiata ordinaria e non hanno carattere retributivo o reddituale.
Esenzione IRPEF degli assegni connessi a una pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata a un militare in congedo
Il quesito
La Ragioneria Provinciale dello Stato chiede se, nella liquidazione di una pensione privilegiata ordinaria tabellare a favore di un caporale in congedo per infermità di causa di servizio ascrivibile alla I categoria, l’assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche siano esenti da IRPEF.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate conclude che l’assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche, in quanto assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, sono esenti da IRPEF ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973.
Esenzione IRPEF degli assegni accessori connessi a pensione privilegiata ordinaria tabellare
L’interpello riguarda il regime fiscale di alcuni emolumenti corrisposti a un militare in congedo titolare di pensione privilegiata ordinaria tabellare per infermità contratta per causa di servizio, ascrivibile alla I categoria. La questione è posta dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, in qualità di sostituto d’imposta, con riferimento alla corretta tassazione di componenti accessorie del trattamento pensionistico.
Fattispecie e trattamento pensionistico considerato
Il decreto concessivo del Ministero della Difesa n. 545 del 25/09/2007 prevede un trattamento articolato nelle seguenti voci:
- assegno tabellare di I categoria;
- assegno di superinvalidità - Tab. E lettera A n. 3;
- indennità di accompagnamento;
- indennità mensile per particolari cure fisioterapiche, indicata nella voce "assegni vari";
- indennità integrativa speciale.
Nel provvedimento ministeriale è anche specificato che il trattamento non è esentato dall’IRPEF. Proprio per questo la Ragioneria istante chiede chiarimenti sulla tassazione delle singole voci accessorie, con particolare attenzione a superinvalidità, accompagnamento e cure fisioterapiche.
Quesito del contribuente
L’istante domanda se:
- l’assegno di superinvalidità;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche siano esenti da IRPEF, nonostante la dichiarata imponibilità del trattamento pensionistico principale.
Soluzione interpretativa proposta
La Ragioneria ritiene che tali emolumenti debbano essere esclusi da IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali, poiché:
- sono connessi alla pensione privilegiata ordinaria tabellare militare;
- hanno funzione risarcitoria e assistenziale;
- sono destinati ad օգuidare il grande invalido nell’assistenza, quindi non presentano natura retributiva o reddituale.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in primo luogo l’articolo 49, comma 2, del TUIR, secondo cui costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati.
Richiama poi l’articolo 34, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che stabilisce l’esenzione IRPEF per:
- le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie;
- gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
- le pensioni connesse alle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia;
- i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare.
L’Agenzia osserva che le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, non essendo ricomprese in tale esenzione, sono in linea generale imponibili ai fini IRPEF.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Amministrazione chiarisce che il beneficio fiscale non riguarda la pensione privilegiata ordinaria in quanto tale, ma si estende agli "assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie". In tale ambito, l’Agenzia richiama una distinzione già emersa nella propria prassi:
- l’aumento del decimo della pensione privilegiata ordinaria, attribuito ai sensi dell’articolo 67, comma 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973, è stato considerato parte integrante della pensione base e quindi tassato secondo il medesimo regime fiscale;
- per assegni di superinvalidità, indennità di assistenza e accompagnamento e cumulo d’infermità, invece, è stata riconosciuta autonomia e accessorietà rispetto al trattamento principale, con inclusione tra gli assegni connessi esenti.
L’Agenzia richiama a sostegno alcune precedenti risoluzioni, tra cui:
- risoluzione n. 143 del 1996;
- risoluzione n. 11/800 del 1984;
- risoluzione n. 8/167 del 1976.
Viene inoltre richiamata la nota operativa INPDAP (ora INPS) 9 luglio 2010, n. 36, che include tra gli assegni accessori esenti da IRPEF, non reversibili:
- assegno di superinvalidità;
- indennità di assistenza e accompagnamento e relative integrazioni;
- indennità di assistenza e accompagnamento aggiuntivo;
- assegno integrativo;
- aumento d’integrazione per i familiari a carico;
- assegno d’incollocabilità.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia esprime parere favorevole alla tesi dell’istante e afferma che:
- l’assegno di superinvalidità;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche sono assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie e, come tali, sono esenti da IRPEF ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973.
Conclusione operativa
Per il sostituto d’imposta, la conseguenza pratica è che tali voci accessorie non devono essere assoggettate a IRPEF. Resta invece fermo che la pensione privilegiata ordinaria, in quanto tale, non rientra nell’esenzione di cui all’articolo 34 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed è normalmente imponibile secondo le regole ordinarie richiamate dall’articolo 49, comma 2, del TUIR.
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