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Interpello

Risposta n. 60 del 18/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Affrancamento dei maggiori valori della Lista Clienti emersi in una fusione infragruppo under common control

Il quesito

Alfa S.r.l. chiede se, a seguito della fusione per incorporazione di Gamma S.r.l. e Delta S.r.l. (operazioni infragruppo con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2018), possa assoggettare a imposta sostitutiva ex art. 15, comma 10, D.L. 185/2008 i maggiori valori iscritti in bilancio come Lista Clienti, già emersi nel bilancio consolidato per effetto di precedenti acquisizioni da terzi.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo l’Istante, la continuità dei valori prevista dai documenti Assirevi OPI n. 1 e n. 2 comporta il trasferimento nel bilancio post fusione delle attività e passività delle incorporate ai valori del consolidato; poiché la Lista Clienti era già iscritta nel consolidato a seguito di acquisizioni IFRS 3 da soggetti terzi, i relativi maggiori valori civilistici e fiscali sarebbero affrancabili con l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 15, comma 10, D.L. 185/2008.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, nelle fusioni tra entità under common control, il principio di continuità dei valori possa generare disallineamenti tra valori contabili e fiscali; in tal caso sussiste il presupposto per il riallineamento/affrancamento ai sensi dell’art. 15, commi 10 e seguenti, D.L. 185/2008, mediante imposta sostitutiva. Resta però ferma la verifica dell’Amministrazione sulla correttezza del trattamento contabile e sulla quantificazione dei disallineamenti.

Affrancamento dei maggiori valori della Lista Clienti in una fusione infragruppo

L’interpello riguarda la possibilità per Alfa S.r.l. di affrancare, ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, i maggiori valori iscritti in bilancio a titolo di �Lista Clienti� emersi a seguito della fusione per incorporazione di Gamma S.r.l. e Delta S.r.l. La questione nasce nell’ambito di operazioni straordinarie tra società del medesimo gruppo, contabilizzate secondo IAS/IFRS e, in particolare, secondo il criterio della continuità dei valori previsto dai documenti Assirevi OPI n. 1 e n. 2.

Fattispecie rappresentata dall’istante

Alfa S.r.l. ha deliberato due distinte fusioni per incorporazione di Gamma S.r.l. e Delta S.r.l., entrambe controllate al 100% direttamente o indirettamente. Le operazioni hanno efficacia giuridica nel 2018 e retrodatazione contabile e fiscale al 1° gennaio 2018.

La ricostruzione fornita evidenzia che:

  • Gamma era stata acquistata da Alfa nel 2017 da un socio terzo;
  • Delta era stata ceduta nel 2016 da una società estranea al gruppo a Beta S.r.l., controllante di Alfa;
  • Delta aveva poi ricevuto un conferimento di ramo d’azienda da parte di Lambda S.r.l., anch’essa estranea al gruppo, con conseguente emersione di valori immateriali;
  • in un secondo momento Beta ha riacquisito la totalità della partecipazione in Delta e, successivamente, l’ha ceduta ad Alfa;
  • nel 2018 Delta ha ceduto un ramo d’azienda a Beta e poi Alfa ha acquisito la partecipazione in Delta, per procedere infine alla fusione.

Alfa opera in regime IAS/IFRS e qualifica l’operazione come �business combination involving entities under common control�, con applicazione delle indicazioni Assirevi OPI n. 1 e n. 2. In bilancio post fusione, la società prevede l’iscrizione di una �Lista Clienti� per un valore netto contabile complessivo pari a euro xx.xxx.xxx,80, con il corrispondente Fondo imposte differite pari a euro x.xxx.xxx,65, poiché tale attività immateriale era già iscritta nel bilancio consolidato della controllante.

Quesito posto all’Agenzia

L’Istante domanda se i maggiori valori della �Lista Clienti� iscritti nel proprio bilancio a seguito della fusione possano beneficiare dell’affrancamento previsto dall’articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008.

In sostanza, Alfa chiede conferma che la presenza di valori già emersi nel consolidato, e poi trasferiti nel bilancio separato post fusione in applicazione del principio di continuità, consenta l’assoggettamento a imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento fiscale di tali maggiori valori.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo Alfa, l’iscrizione della Lista Clienti nel consolidato è avvenuta in occasione delle acquisizioni delle partecipazioni in Gamma e Delta da soggetti terzi, operazioni trattate come �business acquisition� ai sensi dell’IFRS 3. I maggiori valori non sarebbero stati riallineati ai sensi dell’articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del D.L. n. 185/2008 per evitare effetti di recapture in vista delle fusioni programmate.

L’Istante sostiene quindi che:

  • nel bilancio separato post fusione debbano essere trasferiti i valori delle attività e passività delle incorporate così come risultanti dal bilancio consolidato della controllante;
  • la Lista Clienti, già emersa nel consolidato, rappresenti un maggior valore civilistico non ancora riconosciuto fiscalmente;
  • l’operazione sia coerente con la ratio dell’affrancamento, che secondo l’Istante serve a eliminare i disallineamenti tra valori contabili e fiscali.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, che in deroga all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR consente di assoggettare a imposta sostitutiva i maggiori valori attribuiti in bilancio ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

Viene inoltre richiamato il principio generale secondo cui i regimi di affrancamento di cui all’articolo 176, comma 2-ter, TUIR e all’articolo 15 del D.L. n. 185/2008 consentono di dare rilievo, mediante imposta sostitutiva, alle differenze tra:

  • i maggiori valori iscritti in bilancio dei beni ricevuti dalla società incorporante o risultante dalla fusione;
  • l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli stessi beni presso la società incorporata o fusa.

L’Agenzia richiama anche la circolare n. 9/E del 2016 per affermare che le valutazioni sul fair value delle attività e passività trasferite non rientrano nell’ambito dell’interpello e restano riservate a eventuali controlli in sede di accertamento.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che la Lista Clienti descritta in istanza è un asset emerso nel bilancio consolidato di Alfa in sede di acquisizione delle partecipazioni totalitarie nelle società Gamma e Delta, operazioni contabilizzate come business acquisition ai sensi dell’IFRS 3.

Con riferimento alla successiva fusione tra entità under common control, l’Amministrazione ritiene applicabile il principio di continuità dei valori, proprio perché manca uno scambio con terzi e quindi non vi è un’acquisizione in senso sostanziale. Da ciò consegue che, se correttamente applicati i principi contabili, la fusione può generare un disallineamento tra valori contabili e valori fiscali.

In tale ipotesi, secondo l’Agenzia, si realizza il presupposto per il riallineamento previsto dall’articolo 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185/2008, mediante assoggettamento a imposta sostitutiva dei valori residui netti al momento della fusione, con le modalità e nei termini previsti dalla norma.

Conclusioni operative

L’Agenzia fornisce quindi un parere favorevole in linea generale alla possibilità di affrancare i maggiori valori riferiti alla Lista Clienti emersi nel bilancio post fusione, purché il disallineamento sia effettivamente risultante dall’applicazione corretta dei principi contabili nelle operazioni under common control.

Resta però espressamente ferma:

  • la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di verificare la liceità del comportamento contabile adottato;
  • la verifica della corretta quantificazione dei disallineamenti emersi nel bilancio individuale post-fusione di Alfa;
  • l’esclusione, dall’ambito dell’interpello, di ogni valutazione sul fair value delle attività e passività trasferite, che potrà essere esaminata solo in sede di accertamento.

In sintesi, l’interpello conferma che, in presenza di fusioni infragruppo under common control e di valori immateriali già emersi nel consolidato per effetto di acquisizioni da terzi, l’affrancamento ex articolo 15, comma 10, D.L. n. 185/2008 è astrattamente ammissibile, salvo i controlli successivi dell’Amministrazione sulla correttezza contabile e sulla determinazione dei valori affrancabili.

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